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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16611/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata BUTERA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. La Corte ritiene che il primo motivo di ricorso sia inammissibile, perché volto a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

In particolare, la ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha evidenziato che la stessa, nell'atto di fare ingresso all'interno del palazzo del Tribunale, era stata rinvenuta in possesso di un coltello a roncola lungo 19 cm, con 8 cm di lama, senza alcuna valida giustificazione.

Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità dì verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi detraccadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

L'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, non era stata chiesta dalla difesa nella discussione finale del procedimento di primo grado.

Sul punto, si consideri che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di condanna, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).

1.3. La Corte, infine, ritiene che il terzo motivo di ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Il Tribunale, infatti, fornendo sul punto valida motivazione, ha evidenziato che la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa, considerato il precedente penale non risalente, per indole violenta, sintomatico di un pericolo di recidiva nel reato.

La pena, inoltre, di poco superiore al minimo edittale, appariva congrua.Infine, con la suddetta motivazione in modo evidente il giudice di merito ha disatteso implicitamente anche la richiesta di sospensione condizionale della pena.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata BUTERA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte ritiene che il primo motivo di ricorso sia inammissibile, perché volto a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In particolare, la ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha evidenziato che la stessa, nell'atto di fare ingresso all'interno del palazzo del Tribunale, era stata rinvenuta in possesso di un coltello a roncola lungo 19 cm, con 8 cm di lama, senza alcuna valida giustificazione. Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità dì verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi detraccadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. L'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, non era stata chiesta dalla difesa nella discussione finale del procedimento di primo grado. Sul punto, si consideri che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di condanna, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). 1.3. La Corte, infine, ritiene che il terzo motivo di ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il Tribunale, infatti, fornendo sul punto valida motivazione, ha evidenziato che la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa, considerato il precedente penale non risalente, per indole violenta, sintomatico di un pericolo di recidiva nel reato. La pena, inoltre, di poco superiore al minimo edittale, appariva congrua.Infine, con la suddetta motivazione in modo evidente il giudice di merito ha disatteso implicitamente anche la richiesta di sospensione condizionale della pena. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 16611/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris