CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43074/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OSEV83V) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] l. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis, cod. pen., verso alcuni agenti di polizia penitenziaria. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione: l) in ordine all'affermazione di colpevolezza, per aver egli agito «in una palese stato confusionale»; 2) in punto di riconoscimento della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, se inteso come mancato rilievo del difetto d'imputabilità, non è consentito, in quanto dedotto per la prima volta solo con il presente ricorso (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); diversamente, è manifestamente infondato e puramente labiale, a fronte della indiscussa ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza (pag. 1). 2.2. Il secondo, oltre che anch'esso manifestamente infondato, è comunque generico: la motivazione della prevalenza della recidiva c'è ed è concludente, avendo rilevato uno stretto collegamento tra il nuovo reato ed il vissuto criminale dell'imputato, anche all'interno del carcere (pag. 4). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ott