CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19393/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7833/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso l'ordinanza n. 51/2021 del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione emesso dal locale [OSCURATO:PERSONA] in F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 7833/2021 Numero sezionale 605/2022 Numero di raccolta generale 19393/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 data 14 dicembre 2020, in ragione della sua presenza illegale sul territorio nazionale. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con ordinanza del 3 febbraio 2021, dichiarava inammissibile tale ricorso, dato che era stato depositato oltre il termine previsto dall’art. 18, comma 3, d. lgs. 150/2011. 2. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che: 3. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero deve essere proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa (Cass.22694/2021). Nel caso di specie il ricorso è stato correttamente proposto contro la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA], quale autorità che ha emanato il decreto impugnato (come risulta espressamente indicato nella prima pagina del ricorso), ma è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato. Non sussistono, quindi, vizi intrinseci del ricorso quanto a editio actionis e vocatio in ius, né è possibile ritenere che la notifica sia stata effettuata a un soggetto privo di alcun tipo di relazione o collegamento con l’intimato, dato che il [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio delle sue attribuzioni istituzionali, è incardinato nell’amministrazione dell’Interno. La notifica, quindi, deve ritenersi nulla in conseguenza di un simile vizio di notifica e andrà rinnovata ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. 12665/2019).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c Numero registro generale 7833/2021 Numero sezionale 605/2022 Numero di raccolta generale 19393/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] presso il suo ufficio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma in data 22 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :