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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38851/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ivy [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui ,all'art. 589-bis, ultimo comma, cod. pen., ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che, in accoglimento della sua richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc pen., ha ridotto la pena inflitta e disposto la sospensione della patente di guida per anni due.

Ritenuto che il primo motivo proposto (violazione di legge, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è deducibile in sede di legittimità, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102 - 01) e che, sul secondo motivo (violazione di legge ed illogicità della motivazione quanto all'irrogazione e alla durata della sanzione amministrativa accessoria), la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione, illustrando anche le ragioni della disposta riduzione della durata della sospensione della patente di guida (foglio 2 motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ivy [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui ,all'art. 589-bis, ultimo comma, cod. pen., ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che, in accoglimento della sua richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc pen., ha ridotto la pena inflitta e disposto la sospensione della patente di guida per anni due. Ritenuto che il primo motivo proposto (violazione di legge, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è deducibile in sede di legittimità, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102 - 01) e che, sul secondo motivo (violazione di legge ed illogicità della motivazione quanto all'irrogazione e alla durata della sanzione amministrativa accessoria), la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione, illustrando anche le ragioni della disposta riduzione della durata della sospensione della patente di guida (foglio 2 motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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