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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 17450/2026

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, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1965 avverso l'ordinanza del 11/12/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 0.p. proposta da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, articolato su violazione di legge e vizio di motivazione, è incentrato su deduzioni generiche e tende a provocare una non consentita rivalutazione del merito dei presupposti per la concessione delle misure alternative, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza; ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha formulato un giudizio congruo e scevro da violazioni della legge penitenziaria, evidenziando la pericolosità soggettiva dell'instante (enucleabile dalle condanne e dalle pendenze giudiziarie), la scarsa adesione del detenuto alle attività trattamentali, la assenza di una presa di distanza rispetto al contesto criminale di appartenenza, non essendo mai stata offerta alcuna forma di collaborazione all'Autorità giudiziaria eneppure alcuna form di risarcimento alle persone offese, neppure in forme diverse, essendo comunque la istanza trasmessa in data 19 novembre 2025 di detenzione domiciliare; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consiglierfr estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] DEPOSn'ATA Li 4 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 agosto 1965 avverso l'ordinanza del 11/12/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47 ter 0.p. proposta da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, articolato su violazione di legge e vizio di motivazione, è incentrato su deduzioni generiche e tende a provocare una non consentita rivalutazione del merito dei presupposti per la concessione delle misure alternative, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza; ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha formulato un giudizio congruo e scevro da violazioni della legge penitenziaria, evidenziando la pericolosità soggettiva dell'instante (enucleabile dalle condanne e dalle pendenze giudiziarie), la scarsa adesione del detenuto alle attività trattamentali, la assenza di una presa di distanza rispetto al contesto criminale di appartenenza, non essendo mai stata offerta alcuna forma di collaborazione all'Autorità giudiziaria eneppure alcuna form di risarcimento alle persone offese, neppure in forme diverse, essendo comunque la istanza trasmessa in data 19 novembre 2025 di detenzione domiciliare; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consiglierfr estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] DEPOSn'ATA Li 4 2026
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