CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 19105/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;lette le conclusioni scritte di cui all'atto datato 12/3/2026 a firma del difensore dell'imputatoche ha insistito per l'annullamanto del provevdimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 17/11/2025, il Tribunale di Catania in funzione di giudicedel riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatania emessa in data 30/10/2025 con la quale è stata applicata all’indagato la misuracautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizi di colpevolezza,anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. in relazione al reato dirapina aggravata (art. 628 commi 1 e 3 n. 3 bis, cod. pen.).2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), osservando che il tribunale avrebbe erroneamentevalutato il contenuto della denuncia/querela sporta dalla persona offesa e delle immaginiestratte dal sistema di videosorveglianza del luogo di commissione del reato, rigettando, diconseguenza, la richiesta di riqualificazione del fatto. In particolare, la difesa, citandogiurisprudenza di legittimità, assume che, secondo il Tribunale del riesame, la personaoffesa, nella denuncia-querela sporta, non ha parlato di violenza - ma solo di una mossafulminea con la quale l’autore del reato le strappava due collane in oro dal collo e l’orologio esi dileguava – e che anche dalle immagini estratte dalla telecamera di videosorveglianza sievincerebbe chiaramente l’assenza di violenza da parte dell’indagato e di colluttazione conla persona offesa, che non risulta avere riportato lesioni, inferendone che, nella specie, laviolenza dell’azione repentina sarebbe stata indirizzata esclusivamente verso la cosa e nonverso la persona e che, pertanto, il reato di rapina contestato nell’imputazione provvisoriaavrebbe dovuto essere correttamente riqualificato in quello di furto con strappo. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), adducendo che il tribunale, a causa dell’erroneavalutazione del casellario giudiziale e dell’erronea presunzione che il ricorrente, atteso ilpersistente stato di disoccupazione, trarrebbe il suo sostentamento da fonti illecite, rigettava la richiesta di sostituzione della misura cautelare massima, applicata al ricorrente, conquella meno afflittiva degli arresti domiciliari, omettendo la valutazione delle argomentazionidifensive. In particolare, la difesa assume che i precedenti penali riportati dall’imputatosarebbero risalenti ovvero poco significativi e che, in occasione di uno di tali reati, lo stessoera stato vittima di tentato omicidio, riportando esiti invalidanti, tali da non consentirgli alcunaazione violenta; da ciò deriverebbe anche la non attualità del pericolo di reiterazionespecifica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte manifestamenteinfondati e in parte non consentiti.2. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativiall'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazionedi specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quandoproponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversavalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6,n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verificadell’adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimentosottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività qualeargomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendoconto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame(Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006;Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).3. premesso quanto sopra, va detto che manifestamente infondato è il primo motivo,dall'art. 624-bis cod. pen., con il quale si sostiene che il ricorrente, nel volere sottrarre i benipreziosi (due collane d’oro e l’orologio) alla persona offesa che li indossava, avrebbecompiuto un’azione repentina e violenta diretta esclusivamente verso i beni e non contro lapersona. 3.1. La Corte di cassazione ha, più volte, chiarito che ricorre il delitto di rapina quandola condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, ancheove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estendanecessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solola forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta,giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso ilquale si realizza la sottrazione determinando automaticamente la sussunzione del fatto nelloschema tipico del delitto di rapina; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quandola violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sullapersona che la detiene. Sussiste, dunque, il delitto di rapina sia che la violenza alla personavenga usata alla stessa direttamente, sia che, insistendo sulla cosa, si traduca in unaviolenza che investe comunque il soggetto passivo (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, 5Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).2.2. Ebbene, nella specie, il Tribunale, con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti– non contestata la gravità indiziaria - ha correttamente confermato come la condotta postain essere dall’indagato integrasse il reato di tentata rapina impropria, richiamando ilcontenuto della denuncia della persona offesa: “con mossa fulminea aveva cercato distrapparle la collana che aveva al collo e l'orologio che aveva al polso, che il ladro,nonostante l'opposizione fisica esercitata dalla stessa, era riuscito, dopo una brevecolluttazione ad asportarle tali beni preziosi provocandole dei graffi al collo e al polso sinistroed era poi scappato […] Similmente dai frame estrapolati dai filmati registrati dalletelecamere del sistema di videosorveglianza […] si scorgeva, a dispetto dell'assuntodifensivo, la resistenza fisica posta dalla donna all'azione furtiva del ricorrente”, con richiamoanche dei rilevi fotografici contenuti nell’informativa della polizia giudiziaria (p. 3 ordinanzaimpugnata). Il collegio del riesame, pertanto, nel caso di specie, applicando correttamente ilprincipio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - e richiamato dallastessa difesa - con argomentazioni immuni da vizi logici, ha ricostruito le fasi salienti dellacondotta delittuosa, alla stregua delle dichiarazioni della p.o. e degli atti documentaliacquisiti, evidenziando come la violenza posta in essere dall’imputato fosse consistitanell'aggredire la vittima e nell’ingaggiare con lei una, sia pure breve, colluttazione per vincerela sua resistenza, tanto da provocarle dei graffi al collo e al polso sinistro (p.3 ordinanzaimpugnata). La Corte territoriale, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, haquindi esaustivamente argomentato sulle modalità violente attuate dal ricorrente verso lapersona offesa per impossessarsi dei ben preziosi da lei indossati.3. Anche sotto il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura cautelareadottata – oggetto del secondo motivo di ricorso -, il Tribunale del riesame, contrariamente aquanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, risulta avere compiutamente adempiutoall'obbligo motivazionale in punto di esigenze cautelari, evidenziando scrupolosamente leragioni per le quali ha ritenuto inadeguata l'adozione di misura meno afflittiva di quella dellacustodia cautelare in carcere, in particolare sottolineando come ogni altra misura cautelarediversa da quella applicata non risulterebbe adeguata a fronteggiare l’elevato pericolo direcidiva del caso concreto, tenuto conto dei numerosi precedenti penali anche specifici acarico dell’indagato, della sua spiccata tendenza alla violenza sulle persone o sulle cose edella totale refrattarietà al rispetto delle leggi, come dimostrano anche i plurimi precedentiper evasione e violazione di misure di prevenzione (pp. 4-5 ordinanza impugnata).4. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. Non conseguendo dall’adozione del presenteprovvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposto l'oscuramento dellegeneralità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.