CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 35477/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/09/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, S. Tocci, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, adottato de plano, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere in relazione alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il premio di rendimento per aver conseguito il diploma di laurea, ritenendo che quanto richiesto non fosse di propria competenza. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. M. T. Pintus, denunciando violazione dell'art. 24 Cost., 568, 666, comma 2, 3, 4 cod. proc. pen., 35 Ord. pen., 45 comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000. Si assume che nel caso di specie, la richiesta è relativa alla mancata corresponsione del premio di rendimento per aver conseguito, quando Attanasio era detenuto presso l'Istituto di pena di [OSCURATO:PERSONA], il diploma di laurea e che il Magistrato di sorveglianza, con la declaratoria di non luogo a provvedere, avrebbe in sostanza deciso nel merito.. In ogni caso, anche se si tratta di mera affermazione della propria incompetenza, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto trasmettere l'istanza all'Autorità ritenuta competente a decidere il merito della richiesta. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Tocci, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Osserva il Collegio che, affinché la manifesta infondatezza possa essere legittimamente configurata, è necessario, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la relativa richiesta difetti delle condizioni poste dalla legge e sempre che la relativa statuizione non implichi alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/4/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 1, n. 6558 del 10/1/2013, Piccinno, Rv. 254887; Sez. 3, n. 2886 del 3/11/1994, Sforza, Rv. 200724). Diversamente, il decreto di inammissibilità finirebbe per sostituirsi all'ordinanza camerale di rigetto in tutti i casi di mancato accoglimento della richiesta con evidente violazione dei diritti di contraddittorio e di difesa previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1477 del 27/4/1995, Reale, Rv. 202474). Dunque, la ratio del provvedimento de plano, in assenza di contraddittorio, consiste proprio nella rilevabilità ictu ocull di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione, senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza (Sez. 5, n. 2793 del 5/5/1998, Prato, Rv. 210936). Ne consegue che, ogniqualvolta si pongano problemi di valutazione che impongono l'uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum, deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto, sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen., dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40750 del 2/10/2009, Green, Rv. 245119; Sez. 1, n. 18525 del 10/5/2006, Gueye, Rv. 234137; Sez. 5, n. 34960 del 14/6/2007, Stara, Rv. 237712). 1.2. Tanto premesso, si rileva che l'art. 69, comma 6, Ord. pen. stabilisce che il Magistrato di sorveglianza "provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: [] b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti". 1.3.0rbene/ nel caso al vaglio Attanasio con l'istanza ha chiesto, tra gli altri (cfr. indirizzario della richiesta del 10 settembre 2022 che annovera, fra gli altri, il Ministero di giustizia e il Garante dei detenuti), al Magistrato di sorveglianza di Milano e Cagli " la co responsione del premio di rendimento previsto dall'art. 45, comma avo e di detenuti ed internati che abbiano superato, con esito positivo, il corso frequentato, nella misura stabilita dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Rispetto a tale istanza, invero, non si ravvisa, onde radicare la competenza dell'adito Magistrato di sorveglianza, alcun attuale, grave ed irreparabile pregiudizio per il detenuto, peraltro nemmeno illustrato nell'istanza citata e con il ricorso per cassazione. Ciò tenendo conto, peraltro, che, nel corpo della stessa istanza, si fa riferimento a richieste non ancora evase, avanzate nello stesso senso, ai Direttori degli istituti di pena ove il detenuto è stato o è attualmente ristretto, o a fronte delle quali sono stati adottati provvedimenti interlocutori dell'Amministrazione. Ci si trova di fronte, dunque, ad attività amministrativa rispetto alla quale soltanto l'assoluta carenza di azione da parte della pubblica amministrazione potrebbe, semmai, determinare l'interesse del detenuto a far intervenire l'autorità giudiziaria ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.Sicché, a parere del Collegio, non si ravvisa alcuna competenza del Magistrato di sorveglianza a decidere sulla corresponsione del premio di rendimento; né questi era tenuto a trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi, evidentemente, di reclamo proposto ex art. 35 Ord. pen. e non di impugnazione. 3.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca