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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 21077/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22431/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende , -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - TORINO n. 93/2019depositata il 17/01/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. In data 10 ottobre 2013 l'Agenzia delle entrate di Alessandria notificava a CARBONETTI Lidia, titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], che svolge attività di coltivazione di uva, agriturismo e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, provvedimento di integrale diniego del rimborso dalla medesima chiesto con riferimento ad un credito iva maturato nel 2012 per l'importo di euro

135.133. La richiesta di rimborso riguardava l'installazione di un impianto fotovoltaico, l'effettuazione di lavori per la realizzazione di una cantina presso la cascina dell'impresa e l'acquisto di materiale tecnico e di strumenti perla vinificazione.

L’ufficio rilevava che le fatture passive presentate in realtà si riferivano a spese sostenute su beni appartenenti in parti uguali e “pro indiviso” a BARETTA Paolo ed alla Carbonetti, sicché l'iva detraibile non poteva essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972, non essendo oltretutto determinabile l'esatta quota di proprietà dei beni.

2. [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso, sostenendo la ricorrenza del presupposto di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972 ed in ogni caso di quello cui all’art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972.

2.1. La CTP di Alessandria, con sentenza n. 255/1/17, depositata il 31 ottobre 2017, accoglieva il ricorso, condannando l'Agenzia al pagamento delle spese.

3. Proponeva appello l'ufficio.

3.1. La CTR del Piemonte, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva in parte il gravame.

3.2. Così infatti decideva: “[I]n parziale riforma della sentenza appellata, limita il rimborso a favore della contribuente allasomma di [euro] 1.918,05 oltre interessi dalla data della richiesta; dichiara compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente grado […]”.

3.3. Osservava in motivazione: - “il ri mborso disposto ha avuto ad oggetto l'importo di euro 18.918,03, con una differenza in difetto rispetto a quanto preteso dalla contribuente pari ad euro 1.918,05 […].

Le ragioni del mancato riconoscimento del limitato importo risultano sostanzialmente inespresse dall'erario anche in questa sede, non essendo sul punto idonea la generica ed immotivata affermazione secondo cui non vi sarebbero i ‘requisiti’ (non è puntualmente dato evincere quali) per riconoscere il rimborso.

La sentenza appellata deve quindi trovare conferma nella parte in cui ha riconosciuto come dovuto il rimborso limitatamente alla somma di euro 1.918,05 (oltre interessi), impropriamente negata dall'amministrazione”; - “l'appello dell'Agenzia è per contro fondato per quanto concerne le restanti voci di rimborso reclamate.

La contribuente, e così il primo giudice, equivocano tra le regole della detrazione iva (che garantiscono il rispetto del principio comunitario della neutralità dell'imposta) e quelle del rimborso, che alle prime sono solo parzialmente assimilabili ma dalle quali ben possono discostarsi”; - “per quanto in specifico riguarda i rimborsi, neppure è pertinente la giurisprudenza citata dalla contribuente che per lo più (inclusa la sentenza Cass.

SU n. 11533/2018) attiene alla materia delle detrazioni e non dei rimborsi.

Come correttamente dedotto dall'Agenzia, per contro, il caso di specie risulta identico a quello approfonditamente valutato nella sentenza Cass. 04/12/2015, n. 24479 […]”. - “manifesto” è “l'errore di diritto in cui è incorsa l'impugnata decisione”, in quanto “essa ha applicato […] la norma giusta [ossia l’art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972] ad una fattispecie sbagliata, ritenendo invero che il diritto al rimborso dell'imposta corrisposta in eccedenza competa - e così, di seguito, che sia perciò pure annullabile il corrispondente atto di diniego - anche se i beni, in quanto destinati ad implementare l'attività imprenditoriale su un terreno detenuto a titolo di comodato, accedendo civilisticamente alla proprietà altrui, pur se strumentali all'esercizio dell'impresa[,] non costituiscono dal punto di vista contabile immobilizzazioni e non rientrano perciò tra i cespiti ammortizzabili ai sensi del ricordato art. 30.

Nel caso di specie è pacifico che il bene rispetto al quale sono state sostenute le spese straordinarie, in relazione alle [quali] viene domandato il rimborso, non sia di esclusiva proprietà della contribuente.

A nulla vale sostenere che il bene è stato dalla medesima ‘conferito’ (peraltro necessariamente ‘pro quota’, a fronte di un unico ed indiviso immobile) in azienda, posto che ai fini della valutazione per cui è causa non è sufficiente che il bene sia strumentale (circostanza che è compatibile con l'uso di beni di proprietà altrui), ma occorre che il titolare dell'azienda avanzi un titolo esclusivo, aspetto pacificamente escluso nel caso di specie”; - “per quanto poi concerne le spese di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, che è pacificamente un impianto a tetto, si ritiene nuovamente di condividere il ragionamento dell'amministrazione; una simile tipologia di impianto è fisiologicamente integrata e segue le sorti dell'immobile cui accede[,] di cui pacificamente la contribuente non dispone in via esclusiva.

La contribuente sostiene che, nel caso di specie, l'impianto sarebbe suscettibile di autonomo sfruttamento; trattandosi di tesi certamente eccezionale rispetto alla fisiologia di impianti di questo tipo[,] sarebbe stato onere della contribuente provare la peculiare conformazione e quindi riutilizzabilità dell'impianto, circostanza che invece resta mera affermazione di parte priva di supporto probatorio alcuno”; -“la contribuente afferma, con tesi condivisa dal primo giudice, che i rimborsi in contestazione, ove non ritenuti riconoscibili in forza dell'invocato art. 30 co. 3 lett. c) del dpr 633/72, lo sarebbero in ogni caso in forza dell’art. 30 co. 3 lett. a) del medesimo dpr […].

Premesso che si condivide l'assunto della contribuente secondo cui, essendo il giudizio tributario un giudizio di impugnazione-merito, non è di per sé dirimente che la diversa ipotesi di rimborso non fosse stata invocata in fase procedimentale, la pretesa risulta comunque infondata.

La disposizione invocata è prevista per quei soggetti che ‘fisiologicamente’ si troverebbero a credito iva e non contempla invece gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili, di per sé afferenti a spese straordinarie, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 25/E/29012; tanto spiega perché la stessa contribuente, consapevole dell'applicabilità della disposizione alla fattispecie per cui è causa, abbia invocato una ipotesi che presuppone un onere probatorio certamente più complesso (strumentalità e ammortizzabilità dei beni) rispetto [a] prospettare la ben più immediata operazione di evidenziare che, dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in contestazione, risultavano verificati i presupposti per l'applicazione della lett. a) del citato articolo 30”.

4. Avverso la superiore sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Carbonetti con quattro motivi, cui resiste l'Agenzia con controricorso, altresì spiegando ricorso incidentale con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria telematica in data 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia: nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà nella parte in cui nega il diritto al rimborso ex art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972 per assenza del requisito di ammortizzabilità dell'immobile e nega il diritto al rimborso ex art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972 perché si tratta di acquisti di beni ammortizzabili, con violazione degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

1.1. La sentenza impugnata è nulla in quanto affetta da intrinseca e manifesta contraddittorietà.

Due punti decisivi sono infatti tra loro contrari.

Nel primo la CTR nega il diritto al rimborso dell'iva sulle spese di ristrutturazione dell'immobile sostenendo che ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972 il rimborso può essere concesso solo in relazione ai costi sostenuti per beni ammortizzabili e che, nel caso di specie, l'immobile non è tale.

Successivamente, a proposito della richiesta di rimborso ex art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972, la CTR ritiene tale norma non applicabile in quanto “non contempla invece gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili”, sicché “in sostanza la richiesta dell'azienda non sarebbe fondata perché il citato art. 30, comma 3, lett. c), della legge iva non contempla, ai fini del calcolo, gli acquisti di beni ammortizzabili”.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato.

È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per avvedersi che la denunciata contraddittorietà non sussiste.

Infatti, vero è che la CTR utilizza l’espressione secondo cui l’art. 30, comma 3, lett. a), DPR n. 633 del 1972 “non contempla invece gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili”, ma è altrettanto vero che essa lo fa, non già per esprimere alcun accertamento attinente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, nei paragrafi precedenti ampiamente scrutinata, bensì per meglio circoscrivere la portata del comma 3, sostenendo, infatti, che “la disposizione invocata è prevista per quei soggetti che ‘fisiologicamente’ si troverebbero a credito IVA e non contempla invece gli acquisiti e le cessioni di beni ammortizzabili”.

Né possono sussistere dubbi con riguardoal fatto che tale debba essere l’intendimento della parte di motivazione che ne occupa, sol che si consideri come, poche righe in appresso, la CTR specifica: “[…] tanto spiega perché la stessa contribuente, consapevole dell’inapplicabilità della disposizione alla fattispecie per cui è causa, abbia invocato una fattispecie che presuppone un onere probatorio certamente più complesso”.

Sicche, in definitiva, la denunciata ma inesistente contraddittorietà della motivazione poggia su una lettura quantomeno acritica e decontestualizzata del passaggio su cui la contraddittorietà dovrebbe fondare.

2. I successivi due motivi, per comunanza di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972 e dell’art. 102 tuir per avere i giudici ritenuto non ammortizzabile l'immobile e negato il rimborso iva relativo alle spese di ristrutturazione e di realizzazione dell'impianto fotovoltaico a tetto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

3.1. Rileva l’art. 65 tuir secondo cui, per le imprese individuali, si considerano relativi all'impresa i beni appartenenti all'imprenditore indicati tra le attività nell'inventario.

Rientrano dunque nei beni di impresa quei beni dell'imprenditore inventariati ai sensi dell’art. 2217 cod. civ., oppure, come nel caso di specie, per le imprese minori ed in regime di contabilità semplificata, indicati nel registro iva acquisti. [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della volontà di destinare l'immobile all'attività di impresa, ha allegato il registro iva acquisti ed il bilancio di verifica al 31/12/2012.

L'appartenenza dell'immobile all'azienda non è mai stata messa in discussione né dal provvedimento di diniego né dai successivi atti processuali dell'amministrazione ed anzi è confermata nella stessa sentenza impugnata.

Circa la definizione di bene ammortizzabile, la CTR si limita a citare Cass. n. 24779 del 2015.

Anche seguendo la CTR, questa è comunque incorsa in errore applicativo nel momento in cui ha ritenuto che per essere ammortizzabile un bene debba essere di esclusiva proprietà del contribuente, in contrasto con gli artt. 102 e 103 tuir, con la circ. n. 147/E del 9 giugno 2009, con la giurisprudenza di legittimità e con la dottrina.

4. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 (“recte”, 3), lett. c), dpr 633 del 1972, per diniego del rimborso iva, senza adeguataconsiderazione della prevalente strumentalità del costo e dell'equivalenza tra diritto alla detrazione e rimborso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

4.1. Cass. n. 24779 del 2015 costituisce una pronuncia isolata che si pone in contrasto con l’avviso secondo cui detrazione e rimborso si equivalgono.

5. I motivi sono fondati.

5.1. La sentenza impugnata, a ragione, cita pressoché per intero la motivazione di Sez. 5, n. 24779 del 04/12/2015, Rv. 637641-01, la quale enuncia il principio di diritto secondo cui, “in tema d'IVA, il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta che l'art. 30, comma 3, alinea e, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 consente al soggetto passivo di richiedere all'atto della dichiarazione, se di importo superiore ad euro 2.582,20, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, deve avere ad oggetto beni che, oltre ad essere provvisti del requisito della strumentalità in quanto destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa e perciò inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali, da identificarsi con quelli di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell'arco di un esercizio contabile e dei quali l'imprenditore possa disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento”.

5.2. Alla stregua del principio di cui innanzi, presupposto per il rimborso è la proprietà esclusiva, “rectius”, la titolarità esclusiva del diritto di proprietà, siccome posizione soggettiva di godimento (avente fondamento reale: senza, tuttavia, come si vedrà innanzi, che siffatta qualificazione restrittiva sia in realtà essenziale) in forza della quale l’imprenditore abbia un pieno potere di disposizione, che è un potere viepiù di gestione e di governo, in guisa da assicurare la fruibilità della “res” in funzione dell’attività esercitata.

5.3. Il principio espresso da Sez. 5, n. 24775 del 2015, trova conferma, pur nelle guise conformate dalle singole fattispecie, in pronunce anche recenti.

5.3.1. Rilevano: - Sez. 5, n. 30807 del 22/12/2017, Rv. 646403 - 01, a termini della quale, “in tema d'IVA, l'acquisto della sola nuda proprietà di un immobile, che non venga in rilievo come bene-merce, non è suscettibile di generare un'imposta rimborsabile o detraibile per carenza della possibilità giuridica di destinare il bene in funzione degli scopi dell'impresa”, ragion per cui “la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stata ritenuta rimborsabile l'IVA corrisposta, per l'acquisto della sola nuda proprietà di un immobile, da parte di una società gerente villaggi turistici e strutture analoghe”.

Segnatamente la S.C. in motivazione (par. 4.6) osserva: “[…] ove il bene sia […] un bene-merce (e quindi per le ipotesi in cui l'impresa eserciti l'attività di vendita di beni immobili, che può bene atteggiarsi anche con riferimento alla sola nuda proprietà), la limitata disponibilità che consegue da[ll’acquisto della sola nuda proprietà] può essere sufficiente ad integrare i presupposti perché l'acquisto generi un'eccedenza rimborsabile[; a]l di fuori di questa ipotesi, invece, non sussiste, in capo al nudo proprietario, la possibilità giuridica di utilizzare il bene in funzione degli scopi dell'impresa poiché sono assenti tutti i poteri di disposizione e gestione del bene suscettibili di assicurare la fruibilità della ‘res’, che, invece, spettano al titolare del diritto di usufrutto, sicché, proprio in correlazione agli scopi dell'impresa, è assente il requisito dell'inerenza all'attività d'impresa”; - Sez. 5, n. 23667 del 28/10/2020, Rv. 659476 - 01, a termini della quale, “in tema d'IVA, il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (‘ratione temporis’ vigente) non riguarda le spese incrementative e i miglioramenti su beni appartenenti a terzi non suscettibili di essere rimossi al termine dell'utilizzo, siccome non costituenti acquisto ai sensi della disposizione citata, dovendo la cessione dei beni comportare, a tali fini, l'acquisizione, in via definitiva, dei poteri di disposizione, godimento e utilizzo tendenzialmente illimitato tipici del proprietario, oltre all'assunzione dei relativi rischi, mentre il bene non deve essere soltanto strumentale, ma deve anche rientrare nella categoria delle immobilizzazioni”.

Segnatamente la S.C. in motivazione (parr.

5.4.1. e 5.4.2) osserva: “[…] secondo Sez. 5, n. 24779/2015 cit., sono beni ammortizzabili quelli che, da un lato, sono provvisti del requisito della strumentalità, in quanto destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa e, perciò, inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, e, dall'altro, costituiscono immobilizzazioni materiali o immateriali, in relazione alla loro idoneità ad un uso durevole, che non si esaurisce nell'arco di un esercizio contabile, e al potere dell'imprenditore di disporne in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale”; “la sola strumentalità del bene, dunque, non è sufficiente, attesa la non sovrapponibilità del concetto con quello di ammortizzabilità e la necessità che tale bene sia riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni”.

5.4. Il principio ha peraltro incontrato una recente evoluzione estensiva ad opera di Sez. 5, n. 27813 del 22/09/2022, Rv. 665674-01, e Sez. 6-5, n. 215 del 11/01/2021, Rv. 660227-01, secondo cui, “in tema di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta”.

Invero, le fattispecie oggetto di tali precedenti hanno riguardo alla disponibilità della “res” in forza di un titolo, quale quello di comodato, in grado di conferire comunque un autonomo potere decisionale rispetto all’attività di impresa, ragion per cui rientrano pur sempre nel solco del principio enunciato da Sez. 5, n. 24779 del 2015, a misura che anche questa esige la riferibilità all’imprenditore di un non condiviso potere di funzionalizzazione del bene all’attività esercitata, facendo dell’imprenditore un unico, ovvero solitario, centro decisionale rispetto a questa ed ai beni necessari.

5.5. Chiuso il superiore “excursus” giurisprudenziale, la particolarità del caso di specie, su cui non si registrano precedenti, consiste in ciò che si verte di comunione “pro indiviso”.

Riguardo a questa, non v’è ombra di dubbio che il comunista abbia, in quanto (con)titolare del diritto dominicale, il pieno godimento dell’intera “res”, di cui può finanche integralmente servirsi.

Ad esplicitarlo è l’art. 1102 cod. civ., secondo cui, infatti, “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”, potendo, “a tal fine”, oltretutto, “apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa” (comma 1), fermo soltanto il limite (per così dire intrinseco) a termini del quale il comunista “non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti” (comma 2).

Né la quota costituisce un limite all’esercizio del diritto, che è diritto dominicale a tutti gli effetti, semplicemente condiviso, giacché, a termini questa volta dell’art. 1101 cod. civ., la “proporzione delle rispettive quote” costituisce misura unicamente del “concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione” (comma 2).

5.6. In considerazione di quanto precede, il diritto del comunista, qual è pacificamente la contribuente, a differenza di quanto opinato, viepiù alla stregua di opposte argomentazioni, dalla CTR e dalla contribuente nel ricorso, rientra “funditus” nello spettro applicativo del principio enunciato da Sez. 5, n. 24775 del 2015, finanche nella parte in cui fa esplicito riferimento alla realità del potere gestorio sulla “res”, senza neppure necessità di considerare l’evoluzione estensiva che, come vsto, ha recentemente attraversato la giurisprudenza.

5.7. Deve dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: “In tema di Iva, l'esecuzione, da parte del titolare del diritto di proprietà ‘pro indiviso’, di opere di ristrutturazione e manutenzione su un bene destinato all’esercizio dell’attività di impresa al medesimo riferibile, dà diritto al rimborso per l’intero (a prescindere cioè dall’entità della quota) dell'eccedenza detraibile d'imposta di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (‘ratione temporis’ vigente), a condizione che sussista un nesso di strumentalità del bene con l'attività di impresa”.

5.8. La CTR non si è attenuta a detto principio e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata e cassata.

5.9. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (dal momento che risultano contestati gli ammontari delle eccedenze vertite in causa), questa Corte è abilitata a decidere la causa nel merito, accogliendo l’originario ricorso introduttivo del giudizio.

5.10. Ciò determina l’assorbimento del quarto motivo di ricorso, siccome volto a denunciare violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972, come integrato dall’art. 3, comma 5, d.l. n. 250 del 1995, per non essere stato riconosciuto il diritto al rimborso iva nonostante che l'immobile sia stato considerato bene non ammortizzabile.

6. Può procedersi alla disamina del ricorso incidentale.

7. Con il primo motivo di detto ricorso si denuncia: nullità della sentenza impugnata “in parte qua” per violazione degli artt. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost., anche in combinato disposto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

7.1. La ragione del rigetto dell'appello agenziale con riferimento alla minor somma di euro 1.918,05 è individuata nella genericità dei motivi di impugnazione ed in particolare nella ritenuta non puntuale indicazione dei requisiti mancanti per l'erogazione del rimborso.

“Tale statuizione è nulla […] in quanto le ragioni del mancato riconoscimento del diritto al rimborso sono chiaramente indicate (e non già ‘sostanzialmente inespresse’) nell'atto di appello dell'ufficio, il quale ha in esso ribadito come alcune delle fatture prodotte (e puntualmente indicate) si riferissero a beni che non potevano considerarsi ammortizzabili”.

7.2. Il motivo è inammissibile.

Al cospetto della rilevata, dalla CTR, genericità dell’appello (atteso che – sec ondo la medesima – “le ragioni del mancato riconoscimento del limitato importo risultano sostanzialmente inespresse dall'erario anche [in appello]”), il motivo si limita ad affermare, nondimeno apoditticamente, che “le ragioni del mancato riconoscimento del diritto al rimborso sono chiaramente indicate (e non già ‘sostanzialmente inespresse’) nell'atto di appello dell'ufficio, il quale ha in esso ribadito come alcune delle fatture prodotte (e puntualmente indicate) si riferissero a beni che non potevano considerarsi ammortizzabili”; indi il motivo prosegue con la brevissima citazione di un passaggio dell'atto d'appello in cui affermasi, “per l'importo residuo e non spettante, pari ad euro 1.918,05”, essere relativo a “beni privi dei requisiti necessari […] essendo relativi ad impianto di fitodepurazione (fattura […]), ovvero sostanze chimiche (fattura […])”.

Pare evidente da tale citazione che l’appello – come congruamente ritenuto dalla CTR – non indicasse le ragioni del disconoscimento dei requisiti necessari.

8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, formulato in via condizionata, si denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, 38-bis dpr 633 del 1972 e 21 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

8.1. La CTR ha affermato di condividere “l'assunto della contribuente secondo cui, essendo il giudizio tributario un giudizio di impugnazione-merito, non è di per sé dirimente che la diversa ipotesi di rimborso non fosse stata invocata in fase procedimentale”.

Siffatta affermazione è censurabile in quanto deve considerarsi “inammissibile la richiesta, effettuata solo in corso di causa, di vedersi riconosciuto il diritto rimborso per un presupposto diverso rispetto a quello invocato in sede di istanza”.

8.2. Il motivo è votato ad esser disatteso, in ragione dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, con conseguente non sindacabilità di censura proposta con riguardo all’evocazione, in sede giudiziale, da parte della contribuente, a fondamento del rimborso, altresì del presupposto di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972, gradatamente rispetto al presupposto di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972.

9. In definitiva, il ricorso incidentale va integralmente respinto.

10. In punto di spese, l’obiettiva complicatezza delle questioni vertite in causa, al cospetto dell’assenza di precedenti specifici, costituisce, ad avviso del Collegio, giustificata ragione per l’integrale compensazione delle stesse, in relazione a tutti i gradi di giudizio, compr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22431/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende , -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - TORINO n. 93/2019depositata il 17/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data 10 ottobre 2013 l'Agenzia delle entrate di Alessandria notificava a CARBONETTI Lidia, titolare dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], che svolge attività di coltivazione di uva, agriturismo e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, provvedimento di integrale diniego del rimborso dalla medesima chiesto con riferimento ad un credito iva maturato nel 2012 per l'importo di euro 135.133. La richiesta di rimborso riguardava l'installazione di un impianto fotovoltaico, l'effettuazione di lavori per la realizzazione di una cantina presso la cascina dell'impresa e l'acquisto di materiale tecnico e di strumenti perla vinificazione. L’ufficio rilevava che le fatture passive presentate in realtà si riferivano a spese sostenute su beni appartenenti in parti uguali e “pro indiviso” a BARETTA Paolo ed alla Carbonetti, sicché l'iva detraibile non poteva essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972, non essendo oltretutto determinabile l'esatta quota di proprietà dei beni. 2. [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso, sostenendo la ricorrenza del presupposto di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972 ed in ogni caso di quello cui all’art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972. 2.1. La CTP di Alessandria, con sentenza n. 255/1/17, depositata il 31 ottobre 2017, accoglieva il ricorso, condannando l'Agenzia al pagamento delle spese. 3. Proponeva appello l'ufficio. 3.1. La CTR del Piemonte, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva in parte il gravame. 3.2. Così infatti decideva: “[I]n parziale riforma della sentenza appellata, limita il rimborso a favore della contribuente allasomma di [euro] 1.918,05 oltre interessi dalla data della richiesta; dichiara compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio e condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente grado […]”. 3.3. Osservava in motivazione: - “il ri mborso disposto ha avuto ad oggetto l'importo di euro 18.918,03, con una differenza in difetto rispetto a quanto preteso dalla contribuente pari ad euro 1.918,05 […]. Le ragioni del mancato riconoscimento del limitato importo risultano sostanzialmente inespresse dall'erario anche in questa sede, non essendo sul punto idonea la generica ed immotivata affermazione secondo cui non vi sarebbero i ‘requisiti’ (non è puntualmente dato evincere quali) per riconoscere il rimborso. La sentenza appellata deve quindi trovare conferma nella parte in cui ha riconosciuto come dovuto il rimborso limitatamente alla somma di euro 1.918,05 (oltre interessi), impropriamente negata dall'amministrazione”; - “l'appello dell'Agenzia è per contro fondato per quanto concerne le restanti voci di rimborso reclamate. La contribuente, e così il primo giudice, equivocano tra le regole della detrazione iva (che garantiscono il rispetto del principio comunitario della neutralità dell'imposta) e quelle del rimborso, che alle prime sono solo parzialmente assimilabili ma dalle quali ben possono discostarsi”; - “per quanto in specifico riguarda i rimborsi, neppure è pertinente la giurisprudenza citata dalla contribuente che per lo più (inclusa la sentenza Cass. SU n. 11533/2018) attiene alla materia delle detrazioni e non dei rimborsi. Come correttamente dedotto dall'Agenzia, per contro, il caso di specie risulta identico a quello approfonditamente valutato nella sentenza Cass. 04/12/2015, n. 24479 […]”. - “manifesto” è “l'errore di diritto in cui è incorsa l'impugnata decisione”, in quanto “essa ha applicato […] la norma giusta [ossia l’art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972] ad una fattispecie sbagliata, ritenendo invero che il diritto al rimborso dell'imposta corrisposta in eccedenza competa - e così, di seguito, che sia perciò pure annullabile il corrispondente atto di diniego - anche se i beni, in quanto destinati ad implementare l'attività imprenditoriale su un terreno detenuto a titolo di comodato, accedendo civilisticamente alla proprietà altrui, pur se strumentali all'esercizio dell'impresa[,] non costituiscono dal punto di vista contabile immobilizzazioni e non rientrano perciò tra i cespiti ammortizzabili ai sensi del ricordato art. 30. Nel caso di specie è pacifico che il bene rispetto al quale sono state sostenute le spese straordinarie, in relazione alle [quali] viene domandato il rimborso, non sia di esclusiva proprietà della contribuente. A nulla vale sostenere che il bene è stato dalla medesima ‘conferito’ (peraltro necessariamente ‘pro quota’, a fronte di un unico ed indiviso immobile) in azienda, posto che ai fini della valutazione per cui è causa non è sufficiente che il bene sia strumentale (circostanza che è compatibile con l'uso di beni di proprietà altrui), ma occorre che il titolare dell'azienda avanzi un titolo esclusivo, aspetto pacificamente escluso nel caso di specie”; - “per quanto poi concerne le spese di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, che è pacificamente un impianto a tetto, si ritiene nuovamente di condividere il ragionamento dell'amministrazione; una simile tipologia di impianto è fisiologicamente integrata e segue le sorti dell'immobile cui accede[,] di cui pacificamente la contribuente non dispone in via esclusiva. La contribuente sostiene che, nel caso di specie, l'impianto sarebbe suscettibile di autonomo sfruttamento; trattandosi di tesi certamente eccezionale rispetto alla fisiologia di impianti di questo tipo[,] sarebbe stato onere della contribuente provare la peculiare conformazione e quindi riutilizzabilità dell'impianto, circostanza che invece resta mera affermazione di parte priva di supporto probatorio alcuno”; -“la contribuente afferma, con tesi condivisa dal primo giudice, che i rimborsi in contestazione, ove non ritenuti riconoscibili in forza dell'invocato art. 30 co. 3 lett. c) del dpr 633/72, lo sarebbero in ogni caso in forza dell’art. 30 co. 3 lett. a) del medesimo dpr […]. Premesso che si condivide l'assunto della contribuente secondo cui, essendo il giudizio tributario un giudizio di impugnazione-merito, non è di per sé dirimente che la diversa ipotesi di rimborso non fosse stata invocata in fase procedimentale, la pretesa risulta comunque infondata. La disposizione invocata è prevista per quei soggetti che ‘fisiologicamente’ si troverebbero a credito iva e non contempla invece gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili, di per sé afferenti a spese straordinarie, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 25/E/29012; tanto spiega perché la stessa contribuente, consapevole dell'applicabilità della disposizione alla fattispecie per cui è causa, abbia invocato una ipotesi che presuppone un onere probatorio certamente più complesso (strumentalità e ammortizzabilità dei beni) rispetto [a] prospettare la ben più immediata operazione di evidenziare che, dalla dichiarazione dei redditi dell'anno in contestazione, risultavano verificati i presupposti per l'applicazione della lett. a) del citato articolo 30”. 4. Avverso la superiore sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la Carbonetti con quattro motivi, cui resiste l'Agenzia con controricorso, altresì spiegando ricorso incidentale con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria telematica in data 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia: nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà nella parte in cui nega il diritto al rimborso ex art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972 per assenza del requisito di ammortizzabilità dell'immobile e nega il diritto al rimborso ex art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972 perché si tratta di acquisti di beni ammortizzabili, con violazione degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 1.1. La sentenza impugnata è nulla in quanto affetta da intrinseca e manifesta contraddittorietà. Due punti decisivi sono infatti tra loro contrari. Nel primo la CTR nega il diritto al rimborso dell'iva sulle spese di ristrutturazione dell'immobile sostenendo che ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972 il rimborso può essere concesso solo in relazione ai costi sostenuti per beni ammortizzabili e che, nel caso di specie, l'immobile non è tale. Successivamente, a proposito della richiesta di rimborso ex art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972, la CTR ritiene tale norma non applicabile in quanto “non contempla invece gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili”, sicché “in sostanza la richiesta dell'azienda non sarebbe fondata perché il citato art. 30, comma 3, lett. c), della legge iva non contempla, ai fini del calcolo, gli acquisti di beni ammortizzabili”. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per avvedersi che la denunciata contraddittorietà non sussiste. Infatti, vero è che la CTR utilizza l’espressione secondo cui l’art. 30, comma 3, lett. a), DPR n. 633 del 1972 “non contempla invece gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili”, ma è altrettanto vero che essa lo fa, non già per esprimere alcun accertamento attinente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, nei paragrafi precedenti ampiamente scrutinata, bensì per meglio circoscrivere la portata del comma 3, sostenendo, infatti, che “la disposizione invocata è prevista per quei soggetti che ‘fisiologicamente’ si troverebbero a credito IVA e non contempla invece gli acquisiti e le cessioni di beni ammortizzabili”. Né possono sussistere dubbi con riguardoal fatto che tale debba essere l’intendimento della parte di motivazione che ne occupa, sol che si consideri come, poche righe in appresso, la CTR specifica: “[…] tanto spiega perché la stessa contribuente, consapevole dell’inapplicabilità della disposizione alla fattispecie per cui è causa, abbia invocato una fattispecie che presuppone un onere probatorio certamente più complesso”. Sicche, in definitiva, la denunciata ma inesistente contraddittorietà della motivazione poggia su una lettura quantomeno acritica e decontestualizzata del passaggio su cui la contraddittorietà dovrebbe fondare. 2. I successivi due motivi, per comunanza di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente. 3. Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. c), dpr 633 del 1972 e dell’art. 102 tuir per avere i giudici ritenuto non ammortizzabile l'immobile e negato il rimborso iva relativo alle spese di ristrutturazione e di realizzazione dell'impianto fotovoltaico a tetto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 3.1. Rileva l’art. 65 tuir secondo cui, per le imprese individuali, si considerano relativi all'impresa i beni appartenenti all'imprenditore indicati tra le attività nell'inventario. Rientrano dunque nei beni di impresa quei beni dell'imprenditore inventariati ai sensi dell’art. 2217 cod. civ., oppure, come nel caso di specie, per le imprese minori ed in regime di contabilità semplificata, indicati nel registro iva acquisti. [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della volontà di destinare l'immobile all'attività di impresa, ha allegato il registro iva acquisti ed il bilancio di verifica al 31/12/2012. L'appartenenza dell'immobile all'azienda non è mai stata messa in discussione né dal provvedimento di diniego né dai successivi atti processuali dell'amministrazione ed anzi è confermata nella stessa sentenza impugnata. Circa la definizione di bene ammortizzabile, la CTR si limita a citare Cass. n. 24779 del 2015. Anche seguendo la CTR, questa è comunque incorsa in errore applicativo nel momento in cui ha ritenuto che per essere ammortizzabile un bene debba essere di esclusiva proprietà del contribuente, in contrasto con gli artt. 102 e 103 tuir, con la circ. n. 147/E del 9 giugno 2009, con la giurisprudenza di legittimità e con la dottrina. 4. Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 (“recte”, 3), lett. c), dpr 633 del 1972, per diniego del rimborso iva, senza adeguataconsiderazione della prevalente strumentalità del costo e dell'equivalenza tra diritto alla detrazione e rimborso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 4.1. Cass. n. 24779 del 2015 costituisce una pronuncia isolata che si pone in contrasto con l’avviso secondo cui detrazione e rimborso si equivalgono. 5. I motivi sono fondati. 5.1. La sentenza impugnata, a ragione, cita pressoché per intero la motivazione di Sez. 5, n. 24779 del 04/12/2015, Rv. 637641-01, la quale enuncia il principio di diritto secondo cui, “in tema d'IVA, il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta che l'art. 30, comma 3, alinea e, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 consente al soggetto passivo di richiedere all'atto della dichiarazione, se di importo superiore ad euro 2.582,20, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, deve avere ad oggetto beni che, oltre ad essere provvisti del requisito della strumentalità in quanto destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa e perciò inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali, da identificarsi con quelli di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell'arco di un esercizio contabile e dei quali l'imprenditore possa disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento”. 5.2. Alla stregua del principio di cui innanzi, presupposto per il rimborso è la proprietà esclusiva, “rectius”, la titolarità esclusiva del diritto di proprietà, siccome posizione soggettiva di godimento (avente fondamento reale: senza, tuttavia, come si vedrà innanzi, che siffatta qualificazione restrittiva sia in realtà essenziale) in forza della quale l’imprenditore abbia un pieno potere di disposizione, che è un potere viepiù di gestione e di governo, in guisa da assicurare la fruibilità della “res” in funzione dell’attività esercitata. 5.3. Il principio espresso da Sez. 5, n. 24775 del 2015, trova conferma, pur nelle guise conformate dalle singole fattispecie, in pronunce anche recenti. 5.3.1. Rilevano: - Sez. 5, n. 30807 del 22/12/2017, Rv. 646403 - 01, a termini della quale, “in tema d'IVA, l'acquisto della sola nuda proprietà di un immobile, che non venga in rilievo come bene-merce, non è suscettibile di generare un'imposta rimborsabile o detraibile per carenza della possibilità giuridica di destinare il bene in funzione degli scopi dell'impresa”, ragion per cui “la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stata ritenuta rimborsabile l'IVA corrisposta, per l'acquisto della sola nuda proprietà di un immobile, da parte di una società gerente villaggi turistici e strutture analoghe”. Segnatamente la S.C. in motivazione (par. 4.6) osserva: “[…] ove il bene sia […] un bene-merce (e quindi per le ipotesi in cui l'impresa eserciti l'attività di vendita di beni immobili, che può bene atteggiarsi anche con riferimento alla sola nuda proprietà), la limitata disponibilità che consegue da[ll’acquisto della sola nuda proprietà] può essere sufficiente ad integrare i presupposti perché l'acquisto generi un'eccedenza rimborsabile[; a]l di fuori di questa ipotesi, invece, non sussiste, in capo al nudo proprietario, la possibilità giuridica di utilizzare il bene in funzione degli scopi dell'impresa poiché sono assenti tutti i poteri di disposizione e gestione del bene suscettibili di assicurare la fruibilità della ‘res’, che, invece, spettano al titolare del diritto di usufrutto, sicché, proprio in correlazione agli scopi dell'impresa, è assente il requisito dell'inerenza all'attività d'impresa”; - Sez. 5, n. 23667 del 28/10/2020, Rv. 659476 - 01, a termini della quale, “in tema d'IVA, il rimborso dell'eccedenza detraibile d'imposta di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (‘ratione temporis’ vigente) non riguarda le spese incrementative e i miglioramenti su beni appartenenti a terzi non suscettibili di essere rimossi al termine dell'utilizzo, siccome non costituenti acquisto ai sensi della disposizione citata, dovendo la cessione dei beni comportare, a tali fini, l'acquisizione, in via definitiva, dei poteri di disposizione, godimento e utilizzo tendenzialmente illimitato tipici del proprietario, oltre all'assunzione dei relativi rischi, mentre il bene non deve essere soltanto strumentale, ma deve anche rientrare nella categoria delle immobilizzazioni”. Segnatamente la S.C. in motivazione (parr. 5.4.1. e 5.4.2) osserva: “[…] secondo Sez. 5, n. 24779/2015 cit., sono beni ammortizzabili quelli che, da un lato, sono provvisti del requisito della strumentalità, in quanto destinati ad essere utilizzati nell'attività dell'impresa e, perciò, inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, e, dall'altro, costituiscono immobilizzazioni materiali o immateriali, in relazione alla loro idoneità ad un uso durevole, che non si esaurisce nell'arco di un esercizio contabile, e al potere dell'imprenditore di disporne in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale”; “la sola strumentalità del bene, dunque, non è sufficiente, attesa la non sovrapponibilità del concetto con quello di ammortizzabilità e la necessità che tale bene sia riconducibile alla categoria delle immobilizzazioni”. 5.4. Il principio ha peraltro incontrato una recente evoluzione estensiva ad opera di Sez. 5, n. 27813 del 22/09/2022, Rv. 665674-01, e Sez. 6-5, n. 215 del 11/01/2021, Rv. 660227-01, secondo cui, “in tema di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta”. Invero, le fattispecie oggetto di tali precedenti hanno riguardo alla disponibilità della “res” in forza di un titolo, quale quello di comodato, in grado di conferire comunque un autonomo potere decisionale rispetto all’attività di impresa, ragion per cui rientrano pur sempre nel solco del principio enunciato da Sez. 5, n. 24779 del 2015, a misura che anche questa esige la riferibilità all’imprenditore di un non condiviso potere di funzionalizzazione del bene all’attività esercitata, facendo dell’imprenditore un unico, ovvero solitario, centro decisionale rispetto a questa ed ai beni necessari. 5.5. Chiuso il superiore “excursus” giurisprudenziale, la particolarità del caso di specie, su cui non si registrano precedenti, consiste in ciò che si verte di comunione “pro indiviso”. Riguardo a questa, non v’è ombra di dubbio che il comunista abbia, in quanto (con)titolare del diritto dominicale, il pieno godimento dell’intera “res”, di cui può finanche integralmente servirsi. Ad esplicitarlo è l’art. 1102 cod. civ., secondo cui, infatti, “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”, potendo, “a tal fine”, oltretutto, “apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa” (comma 1), fermo soltanto il limite (per così dire intrinseco) a termini del quale il comunista “non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti” (comma 2). Né la quota costituisce un limite all’esercizio del diritto, che è diritto dominicale a tutti gli effetti, semplicemente condiviso, giacché, a termini questa volta dell’art. 1101 cod. civ., la “proporzione delle rispettive quote” costituisce misura unicamente del “concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione” (comma 2). 5.6. In considerazione di quanto precede, il diritto del comunista, qual è pacificamente la contribuente, a differenza di quanto opinato, viepiù alla stregua di opposte argomentazioni, dalla CTR e dalla contribuente nel ricorso, rientra “funditus” nello spettro applicativo del principio enunciato da Sez. 5, n. 24775 del 2015, finanche nella parte in cui fa esplicito riferimento alla realità del potere gestorio sulla “res”, senza neppure necessità di considerare l’evoluzione estensiva che, come vsto, ha recentemente attraversato la giurisprudenza. 5.7. Deve dunque enunciarsi il seguente principio di diritto: “In tema di Iva, l'esecuzione, da parte del titolare del diritto di proprietà ‘pro indiviso’, di opere di ristrutturazione e manutenzione su un bene destinato all’esercizio dell’attività di impresa al medesimo riferibile, dà diritto al rimborso per l’intero (a prescindere cioè dall’entità della quota) dell'eccedenza detraibile d'imposta di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 (‘ratione temporis’ vigente), a condizione che sussista un nesso di strumentalità del bene con l'attività di impresa”. 5.8. La CTR non si è attenuta a detto principio e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata e cassata. 5.9. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (dal momento che risultano contestati gli ammontari delle eccedenze vertite in causa), questa Corte è abilitata a decidere la causa nel merito, accogliendo l’originario ricorso introduttivo del giudizio. 5.10. Ciò determina l’assorbimento del quarto motivo di ricorso, siccome volto a denunciare violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972, come integrato dall’art. 3, comma 5, d.l. n. 250 del 1995, per non essere stato riconosciuto il diritto al rimborso iva nonostante che l'immobile sia stato considerato bene non ammortizzabile. 6. Può procedersi alla disamina del ricorso incidentale. 7. Con il primo motivo di detto ricorso si denuncia: nullità della sentenza impugnata “in parte qua” per violazione degli artt. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost., anche in combinato disposto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. 7.1. La ragione del rigetto dell'appello agenziale con riferimento alla minor somma di euro 1.918,05 è individuata nella genericità dei motivi di impugnazione ed in particolare nella ritenuta non puntuale indicazione dei requisiti mancanti per l'erogazione del rimborso. “Tale statuizione è nulla […] in quanto le ragioni del mancato riconoscimento del diritto al rimborso sono chiaramente indicate (e non già ‘sostanzialmente inespresse’) nell'atto di appello dell'ufficio, il quale ha in esso ribadito come alcune delle fatture prodotte (e puntualmente indicate) si riferissero a beni che non potevano considerarsi ammortizzabili”. 7.2. Il motivo è inammissibile. Al cospetto della rilevata, dalla CTR, genericità dell’appello (atteso che – sec ondo la medesima – “le ragioni del mancato riconoscimento del limitato importo risultano sostanzialmente inespresse dall'erario anche [in appello]”), il motivo si limita ad affermare, nondimeno apoditticamente, che “le ragioni del mancato riconoscimento del diritto al rimborso sono chiaramente indicate (e non già ‘sostanzialmente inespresse’) nell'atto di appello dell'ufficio, il quale ha in esso ribadito come alcune delle fatture prodotte (e puntualmente indicate) si riferissero a beni che non potevano considerarsi ammortizzabili”; indi il motivo prosegue con la brevissima citazione di un passaggio dell'atto d'appello in cui affermasi, “per l'importo residuo e non spettante, pari ad euro 1.918,05”, essere relativo a “beni privi dei requisiti necessari […] essendo relativi ad impianto di fitodepurazione (fattura […]), ovvero sostanze chimiche (fattura […])”. Pare evidente da tale citazione che l’appello – come congruamente ritenuto dalla CTR – non indicasse le ragioni del disconoscimento dei requisiti necessari. 8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, formulato in via condizionata, si denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, 38-bis dpr 633 del 1972 e 21 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 8.1. La CTR ha affermato di condividere “l'assunto della contribuente secondo cui, essendo il giudizio tributario un giudizio di impugnazione-merito, non è di per sé dirimente che la diversa ipotesi di rimborso non fosse stata invocata in fase procedimentale”. Siffatta affermazione è censurabile in quanto deve considerarsi “inammissibile la richiesta, effettuata solo in corso di causa, di vedersi riconosciuto il diritto rimborso per un presupposto diverso rispetto a quello invocato in sede di istanza”. 8.2. Il motivo è votato ad esser disatteso, in ragione dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, con conseguente non sindacabilità di censura proposta con riguardo all’evocazione, in sede giudiziale, da parte della contribuente, a fondamento del rimborso, altresì del presupposto di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972, gradatamente rispetto al presupposto di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), dpr 633 del 1972. 9. In definitiva, il ricorso incidentale va integralmente respinto. 10. In punto di spese, l’obiettiva complicatezza delle questioni vertite in causa, al cospetto dell’assenza di precedenti specifici, costituisce, ad avviso del Collegio, giustificata ragione per l’integrale compensazione delle stesse, in relazione a tutti i gradi di giudizio, compr
Sentenza Cassazione n. 21077/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris