Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35390/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], irrogandogli la pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ottemperava al versamento della cauzione nel termine prescritto, fatto accertato in Napoli il 12 settembre 2019.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali e della personalità dell'imputato, anche per come delineata, in termini di spiccata pericolosità, nel provvedimento di prevenzione; rilevato che il ricorso tende a sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza in realtà prospettare alcun vizio della sentenza impugnata; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsi re estensore Il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], irrogandogli la pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ottemperava al versamento della cauzione nel termine prescritto, fatto accertato in Napoli il 12 settembre 2019. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la Corte di appello ha dato congrua motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, in ragione dei precedenti penali e della personalità dell'imputato, anche per come delineata, in termini di spiccata pericolosità, nel provvedimento di prevenzione; rilevato che il ricorso tende a sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza in realtà prospettare alcun vizio della sentenza impugnata; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il c nsi re estensore Il p
Sentenza Cassazione n. 35390/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris