CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13301/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del riesame di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Procuratore generale, il quale ha concluso per il rigetto delricorso;letta la memoria ed esaminati i documenti allegati depositati dal difensoredell’imputato;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ilquale si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, haconfermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre 2025, con il quale era disposta la misura cautelare degliarresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], appartenente all'Arma deiCarabinieri in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] investigativo del [OSCURATO:PERSONA] diIl procedimento traeva origine da una perquisizione disposta il 15 ottobre2025 dalla Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma,nell'ambito di un separato procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall'art.230 cod. pen. mil. pace, relativo all'impossessamento di attrezzature indotazione al [OSCURATO:PERSONA] investigativo.Le operazioni, eseguite il 17 ottobre 2025, consentivano di rinvenirenell’armadietto del militare in caserma, un lampeggiante e una paletta; nelcapanno di legno situato nelle pertinenze dell'abitazione e nella disponibilitàesclusiva del [OSCURATO:PERSONA], sostanza stupefacente, i segni distintivi, caricatori e cartucce;nella cassaforte della camera da letto, una tessera dell'A.I.S.E. e una placcadorata; in prossimità della cassaforte, una carabina ad aria compressa.Le imputazioni provvisorie riguardano la detenzione a fini di spaccio di 315,68grammi di hashish e 5,13 grammi di marijuana (capo A, art. 73 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309); la detenzione illegale di una carabina ad aria compressa marcaDiana, modello 350, con potenza superiore a 7,5 joule (capo B, artt. 2 e 7 legge2 ottobre 1967, n. 895); la detenzione di quindici caricatori e 886 munizioni perarmi comuni da sparo (capo C, art. 697 cod. pen.); la detenzione illecita di segnidistintivi in uso ai Corpi di Polizia (capo D, art. 497-ter cod. pen.), tra cui unatessera militare recante il logo della Repubblica Italiana e la scritta “Presidenza delConsiglio dei ministri – Segreteria Generale del DIS – A.I.S.E.”, con la qualifica di“Agente LQ”, la matricola n. 45775QR, la data di rilascio 13 agosto 2003 e la fotoin uniforme dell'indagato, oltre a due palette recanti la scritta “Ministero dellaDifesa [OSCURATO:PERSONA]”, una placca di colore oro e un lampeggiante con alimentatoreper autovettura.1.1. In ordine al capo A), il collegio ha giudicato inverosimile la versionedifensiva offerta dall'indagato, il quale aveva dichiarato di avere acquistato lostupefacente in passato per uso personale, da un soggetto non identificato aViterbo, di non averlo gradito per l'odore sgradevole e di averlo poi conservato incasa per anni senza consumarlo.Il giudice del riesame ha osservato, sotto un primo profilo, che unappartenente all'Arma non avrebbe ragionevolmente conservato in casa sostanzache non gradiva né utilizzava; sotto altro, ma connesso profilo, che le circostanzedell'acquisto erano rimaste prive di qualsiasi dettaglio e che il quantitativo e lemodalità di custodia risultavano incompatibili con l'uso personale.La consulenza della dottoressa Martello, nominata dalla Procura, avevaaccertato un contenuto complessivo di THC pari a 9.650 milligrammi,corrispondente a 386 dosi medie singole.L'ordinanza ha disatteso le conclusioni del consulente della difesa, dottorIacoppini — il quale aveva sostenuto la scarsa efficacia drogante della sostanzaper effetto del degrado nel tempo — rilevando che dette conclusioni nonrisultavano supportate da accertamenti diretti e si ponevano in contrasto con lerisultanze della consulenza del pubblico ministero.1.2. In ordine al capo B), il collegio ha ritenuto irrilevante che la carabinafosse stata denunciata dal padre dell'indagato, residente al piano superiore delmedesimo stabile, poiché al [OSCURATO:PERSONA] si contestava la detenzione senza titolo; hainoltre osservato che la disponibilità dell'arma di ordinanza e la frequentazione delpoligono di tiro non giustificavano la detenzione di un'ulteriore arma nondenunciata.1.3. In ordine al capo D), l'ordinanza ha ritenuto non credibile la spiegazioneofferta dall'indagato, secondo cui la tessera dell'A.I.S.E. sarebbe stataconfezionata ventidue anni prima per fare uno scherzo a un collega e poidimenticata. Il giudice del riesame ha evidenziato, a sostegno della propriavalutazione, che il documento era custodito nella cassaforte — circostanzainusuale per un oggetto creato per mero gioco — e che, trattandosi di un tesserinoartatamente confezionato, alla data ivi apposta non poteva attribuirsi alcun valore.Quanto agli altri segni distintivi, ha osservato che l'indagato non aveva fornitodocumentazione sull'acquisto né spiegato la ragione della detenzione domestica.1.4. Sul versante cautelare, il collegio ha ravvisato un elevato pericolo direiterazione, desumendolo dalla lettura unitaria delle risultanze investigative. IlRossi, nonostante la qualifica di Carabiniere, era stato trovato in possesso di drogain quantità rilevante, di armi e munizioni e di segni distintivi di Corpi di Polizia,circostanze rivelatrici — nella valutazione del giudice del riesame — di contatti concircuiti criminali capaci di fornire documenti contraffatti e di canali diapprovvigionamento di stupefacente.E’ stata così confermato la misura degli arresti domiciliari, giudicandolaindispensabile per interrompere i legami illeciti dell'indagato e inadeguata ognimisura di minor rigore che gli avrebbe consentito liberi movimenti e relazioni.2. Il ricorrente affida l'impugnazione ai seguenti motivi.2.1. Con la prima censura, denuncia erronea applicazione dell'art. 273cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza per ciascuno dei reati contestati.Quanto al capo A), lamenta che il collegio abbia fondato il giudizio indiziarioesclusivamente sull'asserita inverosimiglianza della versione dell'indagato, senzaoffrire alcun elemento positivo dimostrativo della finalità di cessione. Sottolineache la consulenza della dottoressa Martello ha accertato una percentuale diprincipio attivo oscillante tra lo 0,2 e il 3 per cento, e che il consulente della difesaha ricondotto il ridotto contenuto di THC al prolungato tempo di conservazionedella sostanza. Il giudice del riesame, nel ritenere non provata la scarsa efficaciadrogante, si sarebbe posto in contraddizione con i risultati della stessa consulenzadel pubblico ministero.A conferma dell'insussistenza del quadro indiziario, il ricorrente evidenzia chenon è stato rinvenuto alcun elemento compatibile con un'attività di spaccio —materiale per il confezionamento, bilancini, suddivisione in dosi o denaro contante— e che l'ordinanza ha omesso di confrontarsi con questa circostanza.In relazione al capo B), osserva che la motivazione si fonda unicamente sullamancata denuncia della carabina, senza considerare che l'arma era regolarmentedenunciata dal padre; che il [OSCURATO:PERSONA] disponeva già di diverse armi da fuocolegalmente detenute e di potenza superiore; che l'indagato aveva dichiarato diaver portato la carabina in casa per ripararla, senza che la polizia giudiziaria avesseverificato l'eventuale necessità di manutenzione.In ordine al capo D), denuncia un errore in fatto del collegio, il quale haaffermato che le palette e il lampeggiante erano stati rinvenuti nell'abitazionedell'indagato, mentre dal verbale di perquisizione risulta che gli oggetti sitrovavano nell'armadietto della caserma, circostanza che ne comprova ladestinazione a ragioni di servizio. In ordine alla tessera dell'A.I.S.E., rileva che ladata del 2003 rende il documento ampiamente scaduto e inutilizzabile; ove il Rossiavesse voluto servirsene per finalità illecite, avrebbe potuto confezionarne uno condata aggiornata. La custodia in cassaforte dimostra, secondo il ricorrente, che iltesserino vi era stato riposto da tempo senza mai essere utilizzato, giacché, incaso contrario, l'indagato lo avrebbe conservato in un luogo di pronta reperibilità.2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 272 e 274cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Censural'ordinanza per avere affermato l'esistenza di contatti con la criminalità organizzatae con canali di approvvigionamento e rivendita dello stupefacente, senza indicarealcun elemento di riscontro a sostegno di affermazioni che, a suo avviso, restanomere illazioni. Osserva, di converso, che il [OSCURATO:PERSONA] è appartenente alle forzedell'ordine da oltre venticinque anni, è incensurato e ha ricevuto riconoscimentiper la partecipazione a pericolose operazioni di polizia. L'ordinanza, inoltre, ha deltutto omesso di valutare la personalità dell'indagato, come richiesto dall'art. 274,comma 1, lett. c), cod.proc.pen.2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione dell'art. 275, comma 2,cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura. Lamotivazione che sorregge la conferma degli arresti domiciliari si fonda interamentesull'asserita necessità di interrompere legami con la criminalità organizzata, deiquali non vi è traccia negli atti. Anche una misura meno gravosa avrebbe potutosoddisfare le contenute esigenze cautelari eventualmente sussistenti.2.4. Con il quarto motivo, denuncia violazione dell'art. 275, comma 2-bis,cod.proc.pen. Il giudice del riesame non ha considerato che, in caso di condanna,il reato più grave sarebbe riconducibile all'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art.73d.P.R. n. 309 del 1990, o quantomeno al comma 4, alla luce della scarsissimaqualità della sostanza accertata dalla consulenza tossicologica. [OSCURATO:PERSONA],incensurato e mai sottoposto a procedimento penale, potrebbe verosimilmenteottenere la sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione, aisensi della norma richiamata, all'applicazione della misura custodiale degli arrestidomiciliari.3. Il Procuratore generale, riportandosi alla requisitoria scritta, ha conclusoper il rigetto del ricorso.La difesa del ricorrente ha concluso come in epigrafe, riportandosi altresì allamemoria depositata e ai documenti allegati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguitosi espongono.1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazionedell'art.273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria perciascuno dei reati provvisoriamente contestati.Le censure, pur articolate in modo analitico con riguardo ai singoli capi diimputazione, si risolvono — come si avrà modo di evidenziare — nella richiesta diuna diversa lettura del compendio indiziario, operazione che fuoriesce dai confinidel sindacato di legittimità.Ciò premesso, deve rilevarsi come, in materia cautelare personale, il ricorsoper cassazione con cui si deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oassenza delle esigenze cautelari sia ammissibile esclusivamente ove denunci laviolazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, laddove resta inammissibile allorché propongacensure che attengano alla ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversavalutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31533 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).Entro tale prospettiva, il ricorso risulta infondato, non ravvisandosi nel tessutoargomentativo dell'ordinanza impugnata i vizi di manifesta illogicità motivazionaledenunciati dalla difesa, né — a fortiori — violazioni di legge.Le censure che il ricorrente rivolge all'ordinanza si appuntano, nella sostanza,sull'entità degli indizi posti a fondamento del fumus della fattispecie delittuosa incontestazione. S si tratta di un profilo che non è deducibile in sede di legittimitànei confronti di un provvedimento cautelare, se non sotto lo specifico profilo dellamanifesta illogicità della motivazione, la quale, nel caso in esame, purformalmente enunciata, resta priva di contenuto effettivo.Al riguardo, deve rilevarsi come, secondo il consolidato insegnamento diquesta Corte, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen.debbano intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica orappresentativa, che — contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementistrutturali della corrispondente prova — non valgono, di per sé, a dimostrare oltreogni dubbio la responsabilità dell'indagato, e tuttavia consentono, per la loroconsistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriorielementi, saranno idonei a fondare siffatta dimostrazione, radicando nel frattempouna qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995,Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657).Nella medesima prospettiva, ove sia denunciato vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal giudice del riesame in ordine alla consistenza delquadro indiziario, a questa Corte spetta il compito di verificare — in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono — se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hannoindotto ad affermare la gravità del compendio indiziario a carico dell'indagato,controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princìpi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il sindacato di legittimitànon può, tuttavia, estendersi allo spessore degli indizi, trattandosi di valutazioneche all'evidenza deborda nel merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).Occorre rimarcare, sotto questo profilo, il particolare contenuto dellapronuncia cautelare, la quale non è fondata su prove bensì su indizi e tendeall'accertamento non già della responsabilità, bensì di una qualificata probabilitàdi colpevolezza, ad integrare la quale è sufficiente la gravità degli indizi senza chene sia richiesta — a differenza del giudizio di merito — anche la precisione e laconcordanza.Ne discende che l'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente consistenel non confrontarsi direttamente con i dati fattuali accertati e nel far leva,piuttosto, su elementi di prova negativi, su considerazioni generiche e astratte chenon sono idonee a scalfire la tenuta logica del ragionamento del giudice cautelare.1.2. Quanto al capo A) — detenzione a fini di spaccio di 315,68 grammi dihashish e 5,13 grammi di marijuana — la difesa sostiene che la sostanza fossedestinata ad uso personale, che il principio attivo risultava pressoché inesistenteper il lungo periodo di conservazione e che non era stato rinvenuto alcun elementoaccessorio indicativo dell'attività di spaccio, quali bilancini, materiale per ilconfezionamento o denaro contante.Deve rilevarsi, al riguardo, come, in tema di sostanze stupefacenti, il solo datoponderale dello stupefacente rinvenuto — e l'eventuale superamento dei limititabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 —non determini alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso nonpersonale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulterioriparametri normativi, se, accanto al dato quantitativo — il quale acquista maggiorerilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili —, le modalità dipresentazione e le altre circostanze dell'azione siano idonee ad escludere unafinalità meramente personale della detenzione.Ciò sta a significare che il dato ponderale, ove si consideri in uno con il rischiodi cessione a terzi correlato all'accumulo della sostanza, può costituire un indice-criterio di significativa valenza, tanto più pregnante quanto più elevato risulti ilnumero delle dosi confezionabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv.260991; Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254694).Sulla base di tali premesse, deve rilevarsi come, nel caso in esame, il giudicedel riesame non abbia fondato il proprio convincimento sul solo dato quantitativo,avendo valorizzato, in una prospettiva di valutazione unitaria, una pluralità dielementi convergenti: il quantitativo della sostanza, dalla quale la consulente dellaProcura ha ricavato un THC complessivo pari a 9.650 milligrammi, corrispondentea 386 dosi medie singole; l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'indagato, ilquale ha riferito di avere acquistato la droga “da uno per strada a Viterbo”, senzafornire alcun dettaglio sulle circostanze dell'acquisto; l'illogicità della scelta diconservare per anni, nella propria abitazione, sostanza stupefacente non graditae non utilizzata, esponendosi ad evidenti rischi, tanto più gravi per unappartenente all'Arma dei [OSCURATO:PERSONA]; le modalità di custodia, all'interno di unarmadio metallico collocato in un capanno nelle pertinenze dell'abitazione.Si tratta di un percorso argomentativo che valorizza tutti gli elementi nellaloro reciproca connessione, secondo un approccio metodologicamente corretto.La difesa censura, inoltre, un passaggio motivazionale in cui l'ordinanza haaffermato che l'hashish è sostanza altamente deperibile, che non si sarebbeconservata intatta nelle sue qualità chimiche per i lunghi periodi indicatidall'indagato, osservando che la consulenza della dottoressa Martello ha attestato,di converso, un principio attivo contenuto.La doglianza non coglie nel segno, ove si consideri che il ragionamentodell'ordinanza impugnata è internamente coerente: il degrado della sostanzaconferma che essa è stata conservata nel tempo, ma ciò rende ancora menoplausibile — nella valutazione del giudice cautelare — che un Carabiniere inservizio abbia mantenuto presso la propria abitazione un quantitativo rilevante distupefacente inutilizzato per mero uso personale, accettandone consapevolmentei rischi connessi. La consulenza di parte del dottor Iacoppini, d'altra parte, non haanalizzato direttamente la sostanza, limitandosi a commentare i dati dellaconsulenza della Procura, circostanza, questa, correttamente rilevatanell'ordinanza impugnata.Quanto alla mancanza di materiale per il confezionamento e di denarocontante, si tratta di elementi la cui assenza non è di per sé dirimente, giacché laprova della finalità di cessione può essere desunta da qualsiasi dato indiziario che,con rigore e univocità, consenta di inferirne la sussistenza attraverso unprocedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza.L'ordinanza impugnata ha percorso questo itinerario argomentativo e il risultatocui è pervenuta non presenta fratture logiche apprezzabili in questa sede.1.3. Per il capo B) — detenzione illegale di una carabina ad aria compressaDiana mod. 350, con energia cinetica superiore a 7,5 joule — la difesa deducel'assenza dell'elemento soggettivo, evidenziando che l'arma era regolarmentedenunciata dal padre dell'indagato, residente al piano superiore del medesimostabile, e che [OSCURATO:PERSONA] possedeva già altre armi legalmente detenute.Le censure sono infondate.Deve rilevarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia ferma nel ritenereche il fucile ad aria compressa i cui proiettili eroghino energia cinetica superiore a7,5 joule costituisce arma comune da sparo, sicché la sua illegale detenzione èpunita ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967.Ai fini del perfezionamento dell'elemento soggettivo è sufficiente il dologenerico, consistente nella coscienza e volontà di avere l'arma a disposizione perun tempo apprezzabile, a prescindere dal motivo della detenzione. L'erroneoconvincimento circa l'obbligo di denuncia del possesso dell'arma all'autoritàcompetente non esclude il dolo, trattandosi di errore su norme che integrano ilprecetto penale (Sez. 7, n. 24231 del 6/02/2019, Rv. 276481; Sez. 1, n. 45237del 24/10/2013, P.M. in proc. Massucci, Rv. 257720; Sez. 1, n. 21355 del10/04/2013, Rv. 256302; Sez. 1, n. 13662 del 28/10/1998, Rv. 212354).Entro tale prospettiva, merita di essere segnalata una recente pronuncia diquesta Corte che ha affrontato un caso analogo a quello in esame — carabina adaria compressa con potenza superiore a 7,5 joule, regolarmente denunciata dalpadre dell'imputato e da quest’ultimo ricevuta senza rinnovare la denuncia —confermando la condanna per detenzione abusiva e ribadendo che la ratio dellanorma consiste nel consentire all'autorità di individuare gli attuali detentori di armie i luoghi in cui esse si trovano, al fine di effettuare tempestivamente i necessaricontrolli (Sez. 1, n. 6749 del 2025, dep. 18/02/2025, non mass., par. 2, pag.2).Ne discende che la circostanza che l'indagato disponesse di altre armiregolarmente denunciate non elide, ma semmai rafforza, la consapevole illiceitàdella mancata denuncia, da parte sua, dell'ulteriore arma detenuta, comecorrettamente osservato nell'ordinanza impugnata.1.4. Per il capo D) — detenzione illecita di segni distintivi in uso ai Corpi diPolizia, ai sensi dell'art. 497-ter cod. pen. — la difesa invoca l'insussistenza dellafattispecie, sostenendo che il tesserino A.I.S.E. reca la data del 2003 e sarebbestato creato “per scherzo” oltre venti anni prima; che le palette e il lampeggiantesarebbero oggetti di libera vendita, rinvenuti nell'armadietto in caserma e nonnell'abitazione; che il tesserino, conservato in cassaforte, non sarebbe mai statoutilizzato.Le doglianze non superano il vaglio di ammissibilità.Deve rilevarsi come l'art. 497 ter cod. pen. punisca chiunque illecitamentedetenga segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpidi polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulino la funzione.Il dato normativo è inequivoco nel senso che, per la configurazione del reato,non è necessario che l'agente utilizzi effettivamente i segni distintivi. Infatti, èsufficiente la mera detenzione illecita, a condizione che gli oggetti siano idonei atrarre in inganno i cittadini sulle qualità personali del detentore e sul potereconnesso al loro uso.Integra il reato anche la detenzione di un tesserino grossolanamentefalsificato, purché idoneo a simulare la funzione propria del documento originale,e la detenzione resta illegittima anche quando il documento sia scaduto.Per altro verso, integra il reato la detenzione di un contrassegno ancorché nonpiù in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell'attualità dell'uso è richiestoesclusivamente per l'ipotesi di cui all'art. 497 ter, comma 1, n. 1, prima parte,cod. pen., laddove la seconda parte della medesima disposizione sanziona anchela detenzione di segni distintivi che, senza riprodurre fedelmente gli originali, nesimulino la funzione, ossia siano idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadinisulle qualità personali di colui che ne faccia uso e sul potere connesso all'uso stessodel segno (Sez. 1, n. 24993 del 25/06/2024, non mass., par. 1.6. pag.11; Sez. 5,n. 35094 del 23/05/2013, Rv. 256951).Ciò premesso, il ragionamento dell'ordinanza impugnata risulta logicamenteineccepibile su questo punto.Un tesserino recante la scritta “Presidenza del Consiglio dei ministri –Segreteria Generale del DIS – A.I.S.E.”, la qualifica di “Agente LQ”, un numero dimatricola e la fotografia dell'indagato in uniforme, custodito all'interno di unacassaforte, è oggetto la cui detenzione non trova alcuna giustificazione nellaversione dello “scherzo” dimenticato da oltre vent'anni.Quanto alla censura relativa al luogo di rinvenimento di alcune palette e dellampeggiante — che secondo la difesa sarebbero stati trovati nell'armadietto incaserma e non nell'abitazione — si osserva che la circostanza, anche a volerlaaccogliere, non eliderebbe la gravità indiziaria complessiva.L'ordinanza impugnata ha compiuto una valutazione unitaria di tutti glielementi, come imposto dalla giurisprudenza sopra richiamata, e il risultato non ècensurabile sotto il profilo della tenuta logica.1.5. In sintesi, le censure formulate nel primo motivo si traducono nellasollecitazione di un diverso apprezzamento del materiale indiziario, operazione chefuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità.Il controllo di questa Corte deve limitarsi a verificare se il giudice del riesameabbia preso in esame tutto il materiale rilevante e se il ragionamento sviluppatosia coerente rispetto a detto materiale, senza poter sovrapporre una propriavalutazione a quella compiuta dal giudice di merito. L'ordinanza impugnata superaagevolmente questo vaglio.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la motivazione in ordine allasussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c),cod.proc.pen., deducendo che l'ordinanza avrebbe utilizzato espressioni generichee presuntive, senza individuare elementi concreti a sostegno del pericolo direiterazione e, soprattutto, senza dimostrare l'esistenza di collegamentidell'indagato con ambienti criminali.Il motivo è infondato.Deve rilevarsi come, in tema di misure cautelari personali, il requisitodell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richieda una valutazioneprognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sulla permanenza dellostato di pericolosità personale dell'indagato e sulla presenza di condizioni oggettive— ricavabili da dati ambientali o di contesto — idonee ad attivare la latentepericolosità, favorendo la recidiva.Invero, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1,lett. c), cod.proc.pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunitàdi ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua diun'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni direcidivanza (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197; Sez. 5, n. 11250 del19/11/2018, dep. 2019, Rv. 277242).Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il giudice del riesame ha operatoun'analisi congiunta di tutte le risultanze investigative, traendone una prognosi dipericolosità fondata su dati obiettivi e non meramente congetturali.È stato osservato che l'indagato, pur rivestendo la qualifica di Carabiniere inservizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di Frascati, è stato trovato in possesso di unquantitativo significativo di stupefacente, di un'arma detenuta senza titolo, dimunizioni in numero rilevante e di segni distintivi — tra cui un tesserinocontraffatto dell'A.I.S.E. — la cui disponibilità simultanea compone un quadro dicondotte seriali e convergenti. La compresenza di tutti questi elementi, lungi dalconfigurare una somma di circostanze casuali, denota una sistematicità dicomportamenti incompatibile con la versione di un soggetto che si limiti aconservare per distrazione oggetti risalenti nel tempo.Sotto altro, ma connesso profilo, il riferimento ai “contatti con circuiticriminali” non costituisce un'illazione priva di base fattuale, come sostenuto dalladifesa, bensì rappresenta una deduzione logica fondata sulla natura stessa deglioggetti rinvenuti.La detenzione di un quantitativo considerevole di hashish implica un canale diapprovvigionamento che non può ridursi all'acquisto occasionale “da uno perstrada”, come dichiarato dall'indagato.Analogamente, il possesso di un documento contraffatto dell'A.I.S.E. —elaborato con un livello di verosimiglianza sufficiente a recare logo istituzionale,qualifica, matricola e fotografia — presuppone, secondo corrette massime diesperienza, un circuito di fornitura capace di produrre simili falsificazioni.Il ragionamento non è apodittico; muove da dati obiettivi — la natura e laqualità degli oggetti — per risalire, secondo consolidate massime di esperienza,alle condizioni che ne hanno reso possibile l'acquisizione.La molteplicità dei fatti contestati è stata poi correttamente valorizzata comeindice sintomatico di una personalità proclive al delitto, in conformità al principioper cui la pluralità delle condotte, considerata alla luce delle modalitàconcretamente tenute, può fondare il giudizio di pericolosità indipendentementedall'attualità della singola condotta.È stato logicamente sottolineato che l'appartenenza dell'indagato alle forzedell'ordine, lungi dall'attenuare il giudizio di pericolosità, lo aggrava sotto il profilodella spregiudicatezza dimostrata. La consapevolezza dei rischi connessi alladetenzione di stupefacenti, armi non denunciate e documenti contraffatti rende lacondotta particolarmente allarmante e indicativa di una consuetudo delinquendistabile.Ne discende che la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae allecensure formulate, risultando congruente, logica e ancorata a dati fattuali specifici.3. Il ricorrente deduce, con il terzo motivo, che il collegio abbia erroneamenteritenuto necessaria una misura custodiale per interrompere inesistenti legami conl’ambiente criminale, e che una misura meno afflittiva sarebbe stata sufficiente asoddisfare le esigenze cautelari.Con il quarto motivo, lamenta la violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod.proc. pen., sostenendo che, in caso di condanna, il reato più grave potrebbe essereinquadrato nell'ipotesi attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990,con conseguente possibilità di concessione della sospensione condizionale dellapena e divieto di applicazione della misura custodiale.Entrambi i motivi sono infondati.Quanto alla scelta della misura, l'ordinanza impugnata ha motivatol'inadeguatezza di presìdi meno gravosi con un ragionamento lineare e persuasivo.E’ stato logicamente osservato che la varietà e la gravità delle condottecontestate — che spaziano dalla detenzione di stupefacenti alla detenzione illegaledi armi e munizioni, sino al possesso di documenti e segni distintivi contraffatti —delineano un profilo di pericolosità che non può essere fronteggiato con misureche consentano liberi movimenti e relazioni.La necessità di interrompere la continuità delle condotte illecite e ladisponibilità dei relativi strumenti giustifica, nella valutazione del giudicecautelare, il ricorso alla misura domiciliare, che rappresenta il livello minimo dicautela compatibile con le esigenze di prevenzione accertate.Il principio di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 1, cod. proc. pen. imponeal giudice di applicare la misura meno gravosa tra quelle idonee a soddisfare leesigenze cautelari nel caso concreto.In tal senso, l'ordinanza ha dato conto, con motivazione ragionevole e nonmanifestamente illogica, delle ragioni per cui gli arresti domiciliari — e non unamisura meno restrittiva — risultano indispensabili.Per quanto riguarda la doglianza relativa all'art. 275, comma 2-bis,cod.proc.pen., l'ordinanza impugnata ha fornito una motivazione specifica,osservando che non è possibile ipotizzare, allo stato, la concessione di alcunbeneficio, considerati gli importanti limiti edittali dei reati in provvisoriacontestazione.Il Tribunale ha inoltre rilevato l'impossibilità di formulare una prognosifavorevole, avuto riguardo alle modalità dei fatti e alla complessiva dinamica chevedeva [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'appartenenza all'Arma dei [OSCURATO:PERSONA], mantenereillecite relazioni ed essere interessato da gravi condotte.4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Al rigetto segue, ai sensi dell'art. 616cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente