CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen. le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda risultano inappellabili, e il ricorso è stato trasmesso a questa Corte di Cassazione, per il principio della conservazione dell'impugnazione (art. 568, quinto comma, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da vizi di manifesta illogicità o da contraddizioni rileva come l'imputato ha abbandonato i cani come emergente dalle deposizioni dei testi Benzi e Bentivegna della P.G. L'appello, su questi aspetti, risulta generico ed in fatto (in quanto appello) senza reali motivi di legittimità. 2. La particolare tenuità del fatto non risulta chiesta al Tribunale. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso