CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atrizia ROSAFALCO, quale curatrice del Fallimento diSalvatore Dimartino, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 274/2021 della Corte d’Appello diCatania, depositata il 5.2.2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui ilNumero registro generale 17175/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 16567/2026Data pubblicazione 27/05/2026Tribunale di Ragusa aveva approvato il conto della gestione delfallimento del medesimo [OSCURATO:PERSONA], reso dallacuratrice [OSCURATO:PERSONA].Contro la sentenza della corte territoriale SalvatoreDimartino ha presentato ricorso per cassazione affidato a ununico motivo, così rubricato: «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 39, 116 e 117 della legge fallimentare (in relazioneall’art. 360 n. 3 del c.p.c.)».La curatrice fallimentare si è difesa con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanzaper la decisione del ricorso. È stata conseguentemente fissatal’odierna camera di consiglio per la trattazione del ricorso aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., prima della quale entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione il motivo di ricorso nei terminiseguenti:«È impugnata, con un unico motivo, la sentenza dellacorte d’appello che ha respinto il gravame del fallito contro ladecisione di approvazione del conto gestione ex art. 116 l. fall.L’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 39,116 e 117 l. fall.) è incentrato sul rilievo che la somma liquidataal curatore era esorbitante in relazione all’attivo e al passivoaccertati, sicché, dovendosi altresì ridurre il compenso inragione della considerevole durata della procedura, il giudice delmerito avrebbe superato il massimo liquidabile. Il motivo èinammissibile poiché non intercetta la complessiva ratioNumero registro generale 17175/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 16567/2026Data pubblicazione 27/05/2026decisionale e poiché riflette una contestazione all’accertamentodei fatti. La corte d’appello ha respinto la doglianza, in quellasede svolta con riguardo (peraltro) al superamento degli acconticorrisposti al curatore in corso di procedura fallimentare,affermando (i) che l’impugnante aveva mancato di specificarequale fosse la durata della procedura, il numero e l’entità deibeni gestiti, gli atti compiuti dal curatore e gli altri elementi dacui poter desumere l’ambito di complessità dell’attività gestoria,e che (ii) dovevano per tale ragione considerarsi irrilevanti lequestioni relative all’essersi nel corso della procedura succedutipiù curatori, visto che, secondo la stessa prospettazionedell’impugnante, i compensi liquidati non superavano ilmassimo di quanto spettante in base all’attivo conseguito e alpassivo accertato. Il ricorrente si disinteressa del tutto di talecomplessiva ratio, perseverando in una tesi che da essa ratio èpuntualmente contraddetta; cosa che oltre tutto riduce lacensura in una doglianza di merito, notoriamente insuscettibiledi trovare ingresso in cassazione. Il ricorso può essere definitoai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con pronuncia diinammissibilità».2. Nella memoria illustrativa il ricorrente sostiene di nonavere chiesto «alla Corte di riesaminare le prove, bensì diaffermare il corretto criterio giuridico applicabile in sede diapprovazione del rendiconto quando gli acconti già percepiti dalcuratore eccedano il massimo tariffario liquidabile».Sennonché, ciò non fa che confermare la non pertinenzadel motivo rispetto al decisum, posto che la corte d’appello hainvece escluso che gli acconti eccedessero il massimo liquidabileall’ufficio del curatore (in cui si sono succeduti nel tempo dueprofessionisti) e finanche che l’appellante avesse allagato unaNumero registro generale 17175/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 16567/2026Data pubblicazione 27/05/2026tale circostanza: «lo stesso appellante lamenta che i compensiliquidati in via di acconto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] raggiungerebbero ilmassimo (senza superarlo) di quanto alla stessa spettante inbase all’attivo conseguito ed al passivo accertato» (pag. 8 dellasentenza impugnata).È poi palesemente inammissibile, perché tardiva, laformulazione in memoria di un nuovo e diverso motivo(«Sull’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.»)non formulato nel ricorso.3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.4. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente vienecondannato altresì a pagare alla controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.5. Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., il ricorrente viene condannatoal pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore dellacassa delle ammende.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 17175/2021Numero sezionale 2085/2026Numero di raccolta generale 16567/2026Data pubblicazione 27/05/2026condanna il ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 6.000;condanna il ricorrente al pagamento della somma di €2.500 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del12.5.2026.Il Presidente