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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08655/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14316-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 1977 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente ›leCLb SPA - i Nr.r; iich-r,,\ - avverso la sentenza n. 113/2013 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 03/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso.

Conseguenze di legge; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento n.11920110012103691 emessa dalla l'Agenzia delle Entrate, in quanto la dichiarazione dei redditi per il 2006 (il modello sc\2007) era stata considerata omessa, essendo stata scartata dal sistema sebbene presentata tempestivamente, sicché l'Amministrazione finanziaria provvedeva a determinare il dovuto per l'anno di imposta 2007 da parte del della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] atto era impugnato dalla società contribuente la quale rilevava la mancanza dei presupposti per il ricorso alla procedura di liquidazione ex art. 36 bis del dpr n. 600/1973 e l'indebito arricchimento della amministrazione nel disconoscere il credito maturato.

La CTP, considerato reale il credito di imposta indicato nella dichiarazione del 2006, e poi riportato in quella del 2007, accoglieva il ricorso e la CTR confermava la decisione di primo grado.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione, la Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi così sintetizzabili: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis dpr n. 600\1973 in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc per aver la CTR ritenuto non consentita l'emissione della cartella ex art. 36 bis; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del DPR 322\1998 e dell'art. 9 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc per aver la CTR escluso che la dichiarazione scarta sia stata omessa. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 7, DPR 322/1998, non potendosi derivare la prova del credito dalla dichiarazione scartata.

Si costituiva con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] srl chiedendo che il rigetto del ricorso.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ragioni della decisione Il ricorso va rigettato.

Con il terzo motivo, da scrutinare in via preliminare, data la sua L efficacia assorbente, l'Agenzia delle Entrate deduce che essendo stata la dichiarazione dei redditi del 2006 scartata dal sistema non era sorto il credito portato in detrazione, né poteva valere la dichiarazione integrativa inviata oltre i termini di legge.

Tale prospettazione è infondata.

Dalla motivazione della sentenza impugnata sì apprende che la Ctr ha ritenuto esistente il credito indicato nella dichiarazione oggetto del recupero tramite la cartella impugnata, sebbene la dichiarazione dell'anno precedente fosse stata scartata dal sistema, e tale prova è stata ritenuta raggiunta in base non solamente alla dichiarazione stessa (scartata) ma dalla complessiva documentazione prodotta in giudizio (bilancio di esercizio, liquidazioni periodiche), neppure contestata dall'Ufficio.

E, del resto, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez.

U n. 13378 del 30/06/2016) «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi da] versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria».

Inoltre, in tema di detrazione del credito IVA maturato con riferimento ad un anno di imposta in cui il contribuente ha omesso di presentare la relativa dichiarazione, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 17757 del 2016 hanno ulteriormente precisato che «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».

In senso analogo si sono espresse le S.U. nella sentenza n. 17758 del 2016, in cui si è affermato (par. 6.7) che <il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso — che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto>.

Il primo e il secondo motivo restano assorbiti.

Poiché la giurisprudenza applicata si è formata soprattutto dopo l'emissione della cartella appare opportuno compensare le spese.

P. Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14316-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 1977 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente ›leCLb SPA - i Nr.r; iich-r,,\ - avverso la sentenza n. 113/2013 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 03/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. Conseguenze di legge; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento n.11920110012103691 emessa dalla l'Agenzia delle Entrate, in quanto la dichiarazione dei redditi per il 2006 (il modello sc\2007) era stata considerata omessa, essendo stata scartata dal sistema sebbene presentata tempestivamente, sicché l'Amministrazione finanziaria provvedeva a determinare il dovuto per l'anno di imposta 2007 da parte del della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] atto era impugnato dalla società contribuente la quale rilevava la mancanza dei presupposti per il ricorso alla procedura di liquidazione ex art. 36 bis del dpr n. 600/1973 e l'indebito arricchimento della amministrazione nel disconoscere il credito maturato. La CTP, considerato reale il credito di imposta indicato nella dichiarazione del 2006, e poi riportato in quella del 2007, accoglieva il ricorso e la CTR confermava la decisione di primo grado. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione, la Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi così sintetizzabili: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis dpr n. 600\1973 in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc per aver la CTR ritenuto non consentita l'emissione della cartella ex art. 36 bis; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del DPR 322\1998 e dell'art. 9 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc per aver la CTR escluso che la dichiarazione scarta sia stata omessa. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 7, DPR 322/1998, non potendosi derivare la prova del credito dalla dichiarazione scartata. Si costituiva con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] srl chiedendo che il rigetto del ricorso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione Il ricorso va rigettato. Con il terzo motivo, da scrutinare in via preliminare, data la sua L efficacia assorbente, l'Agenzia delle Entrate deduce che essendo stata la dichiarazione dei redditi del 2006 scartata dal sistema non era sorto il credito portato in detrazione, né poteva valere la dichiarazione integrativa inviata oltre i termini di legge. Tale prospettazione è infondata. Dalla motivazione della sentenza impugnata sì apprende che la Ctr ha ritenuto esistente il credito indicato nella dichiarazione oggetto del recupero tramite la cartella impugnata, sebbene la dichiarazione dell'anno precedente fosse stata scartata dal sistema, e tale prova è stata ritenuta raggiunta in base non solamente alla dichiarazione stessa (scartata) ma dalla complessiva documentazione prodotta in giudizio (bilancio di esercizio, liquidazioni periodiche), neppure contestata dall'Ufficio. E, del resto, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U n. 13378 del 30/06/2016) «In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi da] versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria». Inoltre, in tema di detrazione del credito IVA maturato con riferimento ad un anno di imposta in cui il contribuente ha omesso di presentare la relativa dichiarazione, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 17757 del 2016 hanno ulteriormente precisato che «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili». In senso analogo si sono espresse le S.U. nella sentenza n. 17758 del 2016, in cui si è affermato (par. 6.7) che <il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso — che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto>. Il primo e il secondo motivo restano assorbiti. Poiché la giurisprudenza applicata si è formata soprattutto dopo l'emissione della cartella appare opportuno compensare le spese. P. Q.M
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