CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 34200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19316/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. (ADS80224030587) che la rappresenta e difende - Controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Intimato - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 1225/2018 ?io 2-2-- depositata il 19/12/2018. 13 75 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. I Sig.ri Scipione e [OSCURATO:PERSONA] (il primo soltanto odierno ricorrente), rispettivamente nudo proprietario e usufruttuario di un terreno con annesso fabbricato in agro di [OSCURATO:PERSONA] convennero davanti al Tribunale di Lecce l'[OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "Anas", odierna resistente), esponendo che, a seguito dell'esecuzione di lavori di miglioramento della viabilità della strada statale n. 581 di Massafra, avevano perso la proprietà e l'usufrutto di una porzione di fondo interessata dai lavori, non avevano ricevuto l'indennità di occupazione e avevano subìto danni ad un loro fabbricato costeggiante la suddetta strada. Gli attori chiesero pertanto: (i) il risarcimento dei danni per la definitiva perdita della proprietà della parte di fondo trasformato irreversibilmente a seguito dei lavori di trasformazione del terreno; (il) il risarcimento dei danni da gravi fenomeni di infiltrazione asseritamente procurati dalla realizzazione delle opere stradali all'interno del fabbricato posto a ridosso della sede stradale (fabbricato di vecchia costruzione e comunque preesistente rispetto all'esecuzione dei lavori da parte dell'Anas). Anas si costituì resistendo alla domanda e contestandone il fondamento. 2. Svolta la consulenza tecnica d'ufficio dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA] (costituita da una prima relazione tecnica del 16/1/2006, da una "consulenza tecnica integrativa" del 2/2/2011 e da un'ultima relazione del 6/3/2012), con sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. n. 2721/2014 del 2/7/2014 il Tribunale di Lecce (di seguito: "il Tribunale") fece "propria la relazione del CT. U., essendo immune da vizi logico-giuridici, nonché completa ed esaustiva". Posto quindi che non tutti "i danni lamentati nell'atto di citazione" erano stati "riscontrati in loco" dal CTU, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannò Anas al pagamento in favore dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della minor somma (rispetto a quanto richiesto) di euro 5.874,01, esattamente corrispondenti alla somma delle voci di danno individuati dal CTU, e cioè: euro 554,75 per valore di esproprio; euro 116,26 per indennità di occupazione e d'urgenza; euro 5.203,00 per interventi. 3. Anas propose appello avverso la sentenza del Tribunale, sostenendo che quest'ultimo aveva travisato le valutazioni del CTU, il quale - sempre a dire di Anas - aveva escluso che i danni lamentati dagli odierni ricorrenti fossero causalmente attribuibili alle opere eseguite da Anas per la sistemazione della strada adiacente al fabbricato. 4. La Corte territoriale dispose di procedersi ad un'ulteriore CTU, la quale diede atto dell'intervenuta integrale demolizione del fabbricato per cui a causa. Espletata la nuova CTU, la Corte di Appello di Lecce (di seguito, anche: "la Corte"), con sentenza n. 1225/2018, depositata in data 19/12/2018, oggetto di ricorso, ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, condividendo l'assunto di Anas secondo cui la CTU aveva escluso il nesso causale tra i fenomeni dannosi lamentati dagli Scipione e Ruggieri e gli interventi eseguiti sulla strada dall'Ente. Inoltre, la Corte, alla luce delle risultanze della CTU, ha ritenuto la domanda degli Scipione e Ruggieri carente di prova in ordine alle cause, all'entità e al verificarsi del danno, motivando al riguardo che anche la CTU svolta in grado di appello non ha fornito elementi oggettivi sul punto, poiché nel frattempo il fabbricato è stato completamente demolito, e che alcune ipotesi del nuovo CTU andassero considerate "ipotesi (...) che, in quanto tali, rimangono a puro livello ipotetico", poiché "nel frattempo il fabbricato è stato completamente demolito" (sic a p. 6, punto 3.5, della sentenza di appello). Di conseguenza, la Corte, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti dal fabbricato per cui è causa, condannando in solido gli Scipione e Ruggieri alla restituzione in favore di Anas delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.5. Contro la predetta sentenza della Corte di Appello di Lecce (di seguito: la "Corte") il solo [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su due motivi. Anas resiste con controricorso. 6. La trattazione del ricorso è stata fissa ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ. Né il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, né le parti hanno depositato memorie/ k9 ECCnV)e- D\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n. 5, c.p.c., con riferimento alle risultanze della C.T.U. svolta nel processo di primo grado". Il ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza della Corte territoriale per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla CTU disposta in primo grado, che pure era stata recepita per intero dal Tribunale. Al riguardo il ricorrente osserva che la CTU redatta dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado - nella sua prima stesura datata 16/1/2006 - aveva esattamente descritto lo stato dei luoghi: "La proprietà degli attori, notevolmente sottoposta rispetto al piano stradale, era delimitata da un muro di sostegno in pietrame informe a secco. A seguito dei lavori eseguiti dall'ANAS detto muro è stato consolidato inglobandolo in un getto di conglomerato cementizio armato, garantendo così il sostegno della strada e la stabilità dello stesso. La strada, nel tratto che ci riguarda, con i lavori eseguiti ha subìto anche un lieve innalzamento delle quote di piano con un miglioramento dell'andamento plano-altimetrico. Adiacente alla strada, e nel terreno a questa sottoposto, si trova il fabbricato degli attori, il cui muro perimetrale, quello rivolto verso la strada era ed è aderente al muro di sostegno della strada statale".Il CTU aveva quindi espresso il proprio parere in ordine alla realizzazione della perizia di variante, che "ha migliorato una situazione preesistente molto precaria, visto che il vecchio muro a secco è stato inglobato nel muro in cemento sopra descritto nonché è stato realizzato un cordolo in cemento armato che risulta più alto rispetto alla sede stradale di circa cm. 10. In tal modo sono state ridotte al minimo le infiltrazioni di acqua piovana che prima dell'intervento si propagavano nel muro in pietrame a secco confinante con l'abitazione suddetta". Il CTU aveva quindi concluso che "le macchie d'umidità diffusa presenti lungo la parete contro roccia sottostante la strada, già preesistenti all'esecuzione dei lavori, a diretto contatto con la roccia e con il materiale adoperato per creare il rilevato stradale, sono l'inevitabile conseguenza del sistema costruttivo adoperato". In sostanza, la prima stesura di perizia dell'Ing. Marati aveva negato ai [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento dei danni per i lamentati fenomeni di umidità sul muro di contenimento posto in aderenza del fabbricato, limitandosi a riconoscere e quantificare il valore di esproprio e l'indennità di occupazione e d'urgenza. Nel ricorso si legge che - a seguito di precise controdeduzioni alla menzionata CTU, e di richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale in merito al proprio elaborato - l'Ing. Marati redigeva una "consulenza tecnica integrativa". In tale relazione integrativa, pur confermando la descrizione dello stato dei luoghi di cui alla prima stesura di perizia, il CTU dava atto di aver rilevato - a seguito di un ulteriore sopralluogo - "macchie di umidità (...) in parte già rilevate nella prima perizia di stima, ma in parte anche molto recenti e causate sicuramente dalle piogge invernali. Le cause sono dovute alla mancata manutenzione dello spazio compreso tra il muro del fabbricato e il muretto in cemento armato di contenimento, rifinito solo con massetto cementizio (...). In altri termini l'esecuzione dei lavori da parte dell'ANAS ha limitato in maniera considerevole i danni al fabbricato, ma comunque lo scrivente può adesso affermare che si rendono necessari ulteriori lavori per salvaguardare ancora maggiormente il muro posto a ridosso della sede stradale e rendere il fabbricato nuovamente agibile". Il CTU concludeva quindi che "un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte consisterebbe (...). L'acqua piovana dovrebbe poi essere raccolta da una grondaia orizzontale collegata con un tubo di scarico verticale. (...) In altri termini a ridosso del muro di confine si dovrebbe realizzare un altro muro, distante dal primo circa 10 cm., in modo da creare una intercapedine areata. Il tutto ovviamente con riduzione dello spazio interno di circa 20 cm ma che ovviamente garantirebbe la vivibilità del vano principale. Allo stato attuale l'unica alternativa consiste, per eliminare le infiltrazioni, nel far drenare l'acqua piovana mediante l'esecuzione di n. 16 perforazioni oblique della struttura cementizia, di diametro pari a cm. 50 (...) L'esecuzione dei lavori comporterebbe un impegno di spesa che si stima in C 4.300,00 oltre IVA, così come si desume da un computo metrico estimativo redatto dallo scrivente ma che non viene riportato perché di nessun interesse pratico" (tali passaggi della CTU in data 2/2/2011 sono riportati dal ricorrente ai fini dell'autosufficienza). In conclusione, il ricorrente sostiene che l'omesso esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, 10 comma, n. 5, cod. proc. civ., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo. La conclusione consiste nella deduzione che, se la Corte territoriale avesse esaminato la perizia integrativa svolta dal CTU in primo grado, "avrebbe sicuramente confermato la sentenza di primo grado". 2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n. 5 6 di 14 c.p.c., con riferimento alla prova del danno lamentato dagli attori ed alle risultanze della C.T.U. svolta nel processo di secondo grado". Con il secondo motivo di censura, in gran parte ripetitivo del primo, il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale laddove questa ha statuito la "assoluta mancanza di prova in ordine alle cause, all'entità ed al verificarsi stesso del danno lamentato dagli attori, cui tale onere incombeva, né la C.T.U. svoltasi nel presente grado (...) ha fornito oggettivi elementi sul punto, poiché nel frattempo il fabbricato è stato completamente demolito". Ignorando del tutto la documentazione in atti (fotografie e tripla perizia del CTU, oltre che perizie e deduzioni del CTP di parte attorea), la Corte avrebbe frettolosamente ed ingiustificatamente ritenuto non provato il danno. Al riguardo il ricorrente osserva che nel corso del giudizio di primo grado sarebbe stato pacificamente provato e acquisito che, prima ancora dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Anas, "il vano per cui si lamentano i danni era adagiato a ridosso del muro in pietrame a secco di sostegno della strada statale" (p. 7 della prima relazione peritale). Successivamente ai lavori di ammodernamento della sede stradale venne effettuata, senza toccare i due muri, una gettata di cemento che riempiva lo spazio tra i due muri (osservazioni alla consulenza tecnica a firma del Geom. Colucci in data 4/5/2011). Ovvero, lo spazio tra i due muri venne riempito con "materiale arido", come puntualizzato dal CTU Ing. Tommasi in grado di appello. Proprio questo inglobamento, privo di impermeabilizzazione, avrebbe trattenuto l'umidità provocata dalle infiltrazioni provenienti sia dallo strato di sommità del muretto, sia dalla strada, per poi rigettare tale umidità all'interno del fabbricato. E tutto sarebbe stato oggetto di accertamento da parte del CTU Ing. Marati, che, nella perizia integrativa (la seconda, in ordine cronologico), riconosceva al fine che "non si sono completamente eliminate le infiltrazioni dovute all'acqua piovana che cade in tale spazio massettato e che defluisce molto lentamente all'esterno" (cfr. p. 4). Giacché "la rifinitura superiore con massetto cementizio dello spazio compreso tra il muro di contenimento stradale e la restante parete del corpo di fabbrica non garantisce la impermeabilità" (cfr. p. 5). Di qui, gli interventi suggeriti dallo stesso CTU e la quantificazione delle spese in euro 5.203,00. In sintesi - osserva il ricorrente - l'intervento di Anas avrebbe di fatto "bloccato" ogni possibilità per le acque meteoriche di defluire dai lati del fabbricato, rimanendo forzatamente all'interno del muro di contenimento, così cagionando le denunciate infiltrazioni. In conclusione del presente motivo, il ricorrente lamenta che nel caso de quo la Corte, per una seconda volta, ha disatteso del tutto la CTU Sul punto il ricorrente si riporta alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale i criteri adottati dal CTU e gli apprezzamenti espressi nella sua relazione, pur non avendo efficacia vincolante ai fini della decisione, possono essere disattesi soltanto attraverso una valutazione critica saldamente ancorata alle risultanze processuali, nonché congruamente e logicamente motivata mediante l'indicazione degli elementi probatori e degli argomenti logico- giuridici in base ai quali il giudice ha ritenuto di pervenire ad esiti contrastanti con il parere del CTU (cfr. Cass., sentenza n. 1294 del 2017). Anche questo vizio costituirebbe omesso esame motivazionale previsto dal vigente articolo 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. 3. Anas resiste con controricorso, eccependo l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, con motivazioni che si omette di riportare in quanto formeranno oggetto della disamina che segue. 4. In via preliminare, che va rilevato che il ricorso genera perplessità quanto al rispetto dei requisiti di specificità ed autosufficienza prescritti dall'art. 366, 10 comma, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorrente riporta infatti ripetuti stralci delle CTU acquisite sia in primo che secondo grado, senza però indicare con precisione il momento (il "quando") e le modalità (il "come") di acquisizione di tali relazioni tecniche. Sul punto si sono pronunciate espressamente le Sezioni Unite in questi termini: "L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 d.lgs. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività" (Cass., SS.UU., 30/7/2021, n. 21973). Per quanto specificamente attiene al caso di specie, il "fatto" di cui si lamenta l'omesso esame non può essere identificato in un intero elaborato peritale, dovendo il ricorrente porre in evidenza i singoli fatti storici che, a suo giudizio, avrebbero potuto portare il consulente d'ufficio e, quindi, il giudice del merito, ad assumere una decisione diversa. 5. Passando all'esame dei due motivi di ricorso, entrambi riferiti all'art. 360, 10 comma, n. 5, cod. proc. civ., essi consistono nel lamentato omesso esame, da parte della Corte territoriale, di un fatto decisivo per il giudizio di oggetto di discussione tra le parti: (i) quanto al primo motivo, con riferimento alle risultanze della CTU svolta nel giudizio di primo grado; (ii) quanto al secondo motivo, con riferimento alla prova del danno lamentato dal ricorrente e alle risultanze della CTU svolta nel giudizio di secondo grado. Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente, per le ragioni che seguono.5.1 Nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» [Cass., Sez. Un. n. 8053 del 2014, costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva: v. di recente Cass., Sez. 3, 17/5/2021, n. 13170, secondo la quale l'obbligo di motivazione "è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c."]. 5.2 Per giurisprudenza consolidata di legittimità, "In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio" (cfr. Cass., 31/3/2002, n. 10525). Infatti, come chiarito (se ve ne fosse bisogno) da Cass, 8/3/2022, n. 7523: "Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile". 5 3 In particolare, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, 10 comma, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (di recente, cfr. Cass., 19/7/2021, n. 20553, cit.). 5.4 Orbene. Entrambi i motivi di censura del ricorrente si riferiscono ad un (asserito) omesso esame - da parte della Corte territoriale - di risultanze probatorie. Prima ancora che infondati, come verrà esposto al punto che segue, tali motivi sono inammissibili. La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in Cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, 10 comma, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (di recente, cfr. Cass., 19/7/2021, n. 20553, cit.; Cass., Sez. lav., 8/7/2020, n. 14362, secondo la quale "l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie"; Cass., 29/10/2018, n. 27415; Cass., SS. UU., 7/4/2014, n. 8053). 5.5 Per giunta, a dare conto della infondatezza (oltre che dell'inammissibilità rilevata al punto che precede) di entrambi i motivi di ricorso è il semplice esame della motivazione della sentenza impugnata. Ai punti da 3.2 a 3.6 della motivazione la Corte territoriale dà compiuto conto delle ragioni che l'hanno condotta ad assumere la decisione oggetto di ricorso. Vi si motiva infatti: 3.2 Che il giudice di primo grado non ha posto a fondamento della propria decisione le conclusioni della CTU, che pure, in parte motiva, ha dichiarato di "far propria". 3.3. Vengono riportate per esteso le conclusioni del CTU Ing. Marati nella sua relazione del 17/1/2013 (il cui testo integrale si omette in questa sede), secondo le quali "In definitiva quindi, non avendo riscontrato i danni lamentati nell'atto di citazione non si possono stabilire i costi per la loro eliminazione". 3.5. Che "Sotto un diverso profilo va rilevato come nel presente giudizio emerga l'assoluta mancanza di prova in ordine alle cause, all'entità ed al verificarsi stesso del danno lamentato dagli attori, cui tale onere probatorio incombeva, né la CTU svoltasi nel presente grado (al di là di alcune ipotesi del nuovo CTU che, in quanto tali, rimangono a puro livello ipotetico e non possono fondare argomento di prova neppure indiziarla) ha fornito, poiché nel frattempo di fabbricato è stato completamente demolito". 3.6. Che di conseguenza "in punto risarcimento danni al fabbricato l'impugnata sentenza (di primo grado, n.d.r.) deve essere riformata nel senso che nessun danno deve essere riconosciuto a tale titolo ai Ruggeri". 6 Dalle considerazioni sopra svolte consegue l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della resistente [OSCURATO:PERSONA], alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Nulla sulle spese per l'altro intimato. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del