CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 25547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.10230/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25 , presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenzadi COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 519/2014 depositata il 17/02/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Procuratore generale che conclude per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società ha impugnato la cartella di pagamento e l’avviso di pagamento per la TARSU dell’ anno 2007, pretesa d a l C omune di Cinisi, notificati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è stato accolto in primo grado. Il Comune h a proposto appello che la Commissione tributaria regionale per la Sicilia, con sentenza n. 519/25/14 del 17 febbraio 2014, ha accolto. La società ha proposto ricorso per c assazione affidandosi a quattro motivi; si è costituito resistendo con controricorso il Comune. In data 23 giugno 2022 la parte ricorrente ha depositato memoria evidenziando che nelle more, con sentenza n. 9496/08/2021, depositata il 27 ottobre 2021 e oggi divenuta cosa giudicata (allegata in atti con attestazione del passaggio in giudicato), la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha revocato la decisione oggetto del ricorso per cassazione, nella parte in cui sancisce la legittimità dell'applicazione della tariffa per gli esercizi alberghieri.La ricorrente ha pertant o chiesto la cessazione materia del contendere. La causa è stata tratta alla udienza pubblica del 5 luglio 2022. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilitàdel ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] In considerazione di quanto esposto nella memoria del 23 giugno 2022 e degli atti ad essa allegati, deve ritenersi venuto meno l’interesse alla impugnazione. Risulta infatti che la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha revocato la decisione oggetto del ricorso per cassazione nella parte in cui sancisce la legittimità dell'applicazione della tariffa per gli esercizi alberghieri e che la sentenza è passata in giudicato. Come correttamente rileva il Procuratore generale, viene qui in applicazione il principio, affermato dalle sezioni unite di questa Corte,secondo il quale la revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazionedella materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto. (Cass. S.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10553;in senso conforme, Cass. n. 9201 del 02/04/2021). Trattandosi di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, le spese del giudizio si compensano interamente tra le parti e non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del D .P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. sez. un. 14dicembre 2020, n. 28383) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità le spese processuali. Roma, cam