CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA].P.A.), [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in attidomiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 364/20 della Commissione TributariaRegionale della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data 15 gennaio 2020;udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.Numero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con sentenza n. 364/20, pubblicata in data 15 gennaio2020, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] harigettato gli appelli -separatamente proposti e poi riuniti- diAdele Della Penna e del [OSCURATO:PERSONA] diImprese Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA].,concessionario del servizio di gestione e riscossione di TARSU eTIA per Napoli e provincia, avverso la sentenza n. 13626/18della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la qualeera stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente -e,segnatamente, con riferimento all’annualità 2011- avverso unavviso di accertamento TARSU, annualità 2011 e 2012 (n.14304/369), emesso in relazione ad un locale -del quale eracomproprietaria- adibito ad autorimessa ed ubicato in Napoli.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le suedifese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 62, 63, 70,Numero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/202671 e 73 d.lgs. n. 507 del 1993 e 4 reg. TARSU del Comune diNapoli. La corte regionale campana, infatti, aveva errato -indiritto ed omettendo di esaminare un fatto decisivo per ilgiudizio- nell’avere ritenuto che non fosse stata fornita la provainerente alla produzione di rifiuti, che il locale adibito adautorimessa non produceva, non avendo tenuto conto, per unverso, dell’inidoneità oggettiva del bene e, per altro verso,della perizia giurata e della documentazione fotograficaprodotte in giudizio, che dimostravano l’assoluta illegittimitàdell’avviso di accertamento, “calcolato”, oltre tutto, “in manieraerronea”.3. Il motivo -che, sebbene articolato con riferimento a duedistinte tipologie di vizi, deve reputarsi ammissibile, giacchépermette di enucleare le distinte ragioni di doglianza con essorispettivamente formulate- è infondato.3.1. Ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993, ilpresupposto impositivo della TARSU è costituito dalladisponibilità dell’area produttrice di rifiuti: la tassa è dovuta,dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere localied aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quellepertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghemenzionate dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, tracui quelle correlate alla natura o al particolare uso del bene oalle sue obiettive condizioni di inutilizzabilità, nonché leriduzioni tariffarie stabilite dall’art. 66 d.lgs. n. 507 del 1993,non operano in via automatica in base alla mera sussistenzadelle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuentededurre e provare i relativi presupposti.L’art. 62 d.lgs n. 507 del 1993 pone una presunzione juristantum di produttività, che può essere superata solo dallaNumero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026prova contraria, che è tenuto a fornire il detentore dell’area(cfr. Cass. n. 19459/03, Cass. n. 19173/04, Cass. n.18054/16, Cass. n. 14037/19, Cass. n. 6551/20 e Cass. n.16105/24), con la conseguenza che il tributo trovaapplicazione, salva l’operatività delle suddette deroghe oriduzioni, per i garages siti all’interno di locali, siano essiautonomamente accatastati come unità immobiliario posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupantedell’immobile, in quanto producono rifiuti apprezzabili e noncostituiscono, a differenza delle autorimesse scoperte esterne,pertinenze dell’abitazione (cfr. Cass. n. 22124/17, Cass. n.4961/18 e Cass. n. 3811/23).E la prova succitata, nella vicenda in esame, non è statareputata -sulla scorta di un accertamento di fatto insindacabilein questa sede- affatto fornita (cfr. la sentenza impugnata, apag. 5, in cui è specificato, inoltre, che la contribuente nonaveva in alcun modo soddisfatto neanche l’onere di indicarenella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizionidi inutilizzabilità dell’immobile, mentre la perizia giurata silimitava ad affermare che la superficie sottoposta a tassazioneera adibita ad autorimessa), di talché non è possibile ritenere -anche, invero, nella prospettiva, caldeggiata dalla ricorrente,dell’inosservanza dell’art. 4 reg. TARSU del Comune di Napoli-che sia stata violata o falsamente applicata la disciplina dilegge, non essendo stato dimostrato che, per natura,particolare uso o inutilizzabilità, il bene -vieppiù tenendo contoche un’autorimessa presuppone la presenza umana- fosseesente dalla produzione di rifiuti.3.2. Non è consentito, del resto, sollecitare questa Corte -come pure sembra fare, nell’ambito del motivo in esame, laNumero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026ricorrente- a rivalutare i fatti storici già presi in considerazionein sede di merito, né, tanto meno, gli elementi probatoriacquisiti nel corso dell’istruttoria.Sarebbe inammissibile, infatti, un motivo di gravame che,sotto il velo dell’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione o di omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, mirasse, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storicigià esaminati dai giudici di merito, giacché il ricorso percassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, acritica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito delladenuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).Con la proposizione del ricorso per cassazione, invero, non puòessere rimesso in discussione, contrapponendone uno difforme,l’apprezzamento di fatto delle corti di prossimità, trattodall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, perché, nell’ambito del sindacato di legittimità, non èconferito il potere di riesaminare il merito della controversia,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione effettuatidai collegi territoriali, restando ad essi riservatal’individuazione e la selezione delle fonti di convincimento e ladelibazione delle prove, vagliandone l’attendibilità e laconcludenza e scegliendo, tra le diverse risultanze probatorie,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n.8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n.3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22).Numero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/20263.3. Miglior esito non è destinato ad avere, nella prospettivaavuta di mira dalla ricorrente, il richiamo -pure contenuto nelmotivo de quo ed incentrato sulle peculiarità, anche didestinazione, dell’immobile e sul materiale probatorio versatoin atti- ad un asserito omesso esame, ad opera dell’autoritàgiudiziaria adita in secondo grado, di un fatto decisivo per ilgiudizio.L’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così comerecentemente riformulato, ha introdotto nell’ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo e, cioè, che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr.Cass., Sez. Un., n. 8053/14). Al fine di denunciare un vizio dital fatta, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.,è tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia statoomesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il come ed il quando tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua decisività (cfr.Cass. n. 19049/22).L’omesso esame di elementi istruttori non integra, invece, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fattostorico sia stato comunque preso in considerazione, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (cfr. Cass. n. 17819/25), atteso che la norma siriferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia statoofferto al contraddittorio delle parti, da intendersi come unNumero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026vero e proprio accadimento naturalistico, siccome costituisceun fatto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.,non una questione o un punto controverso, ma un vero eproprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante: può trattarsi, dunque, di un fatto principale, ai sensidell’art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivoo estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto infunzione di prova di un fatto principale), purché sia controversoe decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile daltenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione,perché influenza l’esito del giudizio, non integrando, quindi, unfatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo unamera argomentazione o una deduzione difensiva, né i singolielementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato,o le mere ipotesi alternative, e neppure gli elementi probatoriacquisiti, allorché il fatto storico rilevante sia stato, in ognicaso, esaminato (cfr. Cass. n. 6979/25).3.4. Nel caso di specie, la questione relativa alla naturadell’immobile e, più in generale, alla sua attitudine allaproduzione di rifiuti, in relazione al suo uso ed alla suadestinazione, è stata presa in considerazione dalla corte dimerito, per cui non è possibile discettare nemmenoastrattamente di omesso esame di un fatto, bensì diaccertamento di un fatto.3.5. La decisione assunta con la sentenza impugnata,peraltro, è sostanzialmente conforme a quella dellaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli, venendo inrilievo, quindi, il tema della cosiddetta “doppia conforme”, dicui all’art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c., il cuicontenuto è stato riprodotto, con la recente riformaNumero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’ordinamento processuale, nell’art. 360, terzo comma,c.p.c., che commina la sanzione processualedell’inammissibilità della ragione di doglianza costituitadall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio siaquando la decisione di secondo grado sia interamentecorrispondente a quella di primo grado, sia quando le duedecisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativoin relazione ai fatti principali oggetto della causa, nonostandovi che, in secondo grado, siano stati aggiunti argomentiulteriori per rafforzare o precisare le statuizioni già assunte dalprimo giudice (cfr. Cass. n. 7724/22).Ebbene, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrente incassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cuiall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è tenuto ad indicare -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- leragioni di fatto poste specificamente a fondamento delladecisione di primo grado e quelle poste, altrettantospecificamente, a fondamento della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. Cass.n. 5528/14, Cass. n. 26774/16, Cass. n. 5947/23 e Cass. n.25082/24).4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 73, comma 1, d.lgs. n. 507 del1993, nonché dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, essendoevidente l’errore compiuto nella determinazione della superficietassabile, in relazione alla quale non era stato considerato sololo spazio realmente utilizzato per il parcheggio, ma anche lezone scoperte e di manovra, essendo, in ogni caso, lamotivazione dell’atto impugnato assolutamente carente, perchéNumero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026non rappresentativa delle ragioni per cui era stata pretermessala perizia giurata prodotta in giudizio e non era stataconsiderata non tassabile “la superficie … ai sensi dell’art 62,comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993”.5. Il motivo -che, ancora una volta, è caratterizzato da piùcensure, comunque singolarmente enucleabili dal suocomplessivo tenore- è infondato.5.1. Innanzi tutto, non è rinvenibile, nella decisione, alcunaviolazione o falsa applicazione di legge in relazione alle areeconsiderate assoggettabili a tassazione, perché la lorodeterminazione è scaturita -in virtù di un accertamento di fattonon sindacabile, come si è avuto modo di dire anche conriferimento al primo motivo di ricorso, in questa sede- dallamancanza di prova -non fornita dalla contribuente- dellasussistenza dei presupposti per l’esclusione. La tassazionedell’intera superficie, d’altronde, è stata condivisibilmentemotivata dalla corte regionale campana sul rilievo chel’autorimessa è soggetta al tributo nella sua intera consistenzain ragione della sua precipua destinazione, non rilevando che lasuperficie sia adibita in parte al ricovero delle autovetture ed inparte alle manovre necessarie per lo stazionamento dellestesse (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 5).5.2. Inoltre, relativamente al vizio di motivazione dell’avvisodi accertamento, che non avrebbe dato conto della periziagiurata sottoposta all’attenzione dell’amministrazione edell’applicabilità delle esenzioni disciplinate dall’art. 62, comma2, d.lgs. n. 507 del 1993, basti rammentare che un avviso diaccertamento tributario ha carattere di provocatio adopponendum, sicché l’obbligo di motivazione è soddisfatto ogniqualvolta l’amministrazione abbia posto il contribuente in gradoNumero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026di conoscere la pretesa tributaria e, quindi, di contestarneefficacemente l’an ed il quantum debeatur (cfr. Cass. n.730/25). L’obbligo motivazionale deve reputarsi assolto, infatti,quando il contribuente sia stato posto nella condizione diconoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali,giacché il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi dellaposizione creditoria presa in considerazione, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa perdelimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ente impositorenella successiva fase contenziosa (essendo sufficiente, inmateria di TARSU, l’indicazione della superficie imponibile edella tariffa applicabile, come rammenta, da ultimo, Cass. n.21871/25), restando affidate all’eventuale giudizio diimpugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivoverificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno allapretesa impositiva.In questa prospettiva, l’amministrazione non ha nemmenol’obbligo di asseverare, in sede di redazione dell’avviso diaccertamento, gli elementi sui quali la verifica è fondata (cfr.Cass. n. 34906/24), tanto è vero che, ai fini della validitàdell’atto, non rilevano neppure l’omessa allegazione diun documento o la mancata ostensione dello stesso alcontribuente, se la motivazione, anche nell’ipotesi in cui siaresa per relationem, sia comunque sufficiente, dovendosidistinguere il piano della motivazione dell’avviso diaccertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,conseguentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce daldocumento che costituisce mezzo di prova (Cass. n. 8016/24),fermo restando, in ogni caso, che la correttezza delleNumero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026determinazioni dell’amministrazione si risolve in una questionedi merito, attinente, appunto, alla correttezza o meno del suooperato e non di motivazione dell’avviso di accertamento, che,nel caso di specie, permette -come è stato espressamenteevidenziato dai giudici di secondo grado (cfr. la sentenzaimpugnata, a pag. 5), di arguire agevolmente -al di là diquanto esposto nella perizia giurata e delle osservazioni dellacontribuente- le ragioni sottese all’emissione dell’attoimpugnato.5.3. E ciò relegando sullo sfondo gli evidenti profili diinammissibilità che, in parte qua, connotano il motivo, in cui, inviolazione del principio di autosufficienza, non è stato trascrittointegralmente o, quanto meno, richiamato o riassunto, nellesue parti essenziali, l’atto sottoposto ad impugnazione, noncerto bastando la mera riproduzione di stralci sparsi ed isolati,che non ne consentono la ricostruzione, compiuta edesauriente, dei passaggi rilevanti (cfr. Cass. n. 26164/25),precludendo qualsivoglia scrutinio preventivo di decisività dellecensure prospettate dalla contribuente (cfr., in ordine alprincipio di autosufficienza, quale corollario di quello dispecificità dei motivi, in assonanza con il dettato dell’art. 6,par. I, CEDU, quale interpretato -come nella nota Corte EDUdel 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro [OSCURATO:PERSONA] dallagiurisprudenza unionale, Cass., sez. un., n. 8950/22, Cass. n.12481/22, Cass. n. 33827/23 e Cass. n. 2573/25).6. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., ha dedotto il difetto dilegittimazione attiva del controricorrente, in quanto -diversamente da quanto sostenuto dal collegio di secondecure- non risultava alcuna prova della sua potestà diNumero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026accertamento e riscossione, non essendo stati esaminati glielementi che dimostravano “la sola legittimazione attiva dellaGE.[OSCURATO:SOCIETA]. circa la rappresentanza processuale e noncerto l’attività di accertamento e riscossione”.7. Il motivo è inammissibile.7.1. Esso, infatti, si limita a contrapporre una ricostruzionealternativa, sul piano probatorio, a quella fatta propria dallaCommissione Tributaria Regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale,dopo avere fatto cenno al contratto prodotto in giudizio, con ilquale era stato disciplinato il servizio di accertamento eriscossione dei tributi locali per la città di Napoli, ed avereprecisato, anche in relazione a quanto previsto dal succitatocontratto, che l’iscrizione all’albo istituito con il d.m. n. 289 del2000, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ditipo verticale o misto, era prevista solamente per i soggetti chesvolgevano le attività principali, tra cui quelle di liquidazione,accertamento e riscossione, mentre per i soggetti chesvolgevano attività secondarie, tra cui quelle di comunicazioneed informazione, data entry, stampa e confezione degli avvisi,era sufficiente l’iscrizione al registro delle imprese o in uno delregistri professionali o commerciali di cui all’art. 39 d.lgs. n.163 del 2006, ha evidenziato come il controricorrente avesse“rappresentato e documentato” la sua natura diraggruppamento di tipo misto, in cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eGE.[OSCURATO:SOCIETA]. erano iscritte all’albo e svolgevanosecondarie, per cui non poteva mettersi in dubbio lalegittimazione “all’azione di accertamento e riscossione deltributo … posta in essere dal raggruppamento e la suaNumero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026conseguente costituzione in giudizio” (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 4 e 5).7.2. Ebbene, al cospetto di tali argomentazioni, la ricorrenteha semplicemente affermato che non risulterebbe la prova ditale legittimazione, senza dire perché, omettendo di indicare,con la dovuta precisione, quali documenti avvalorerebbero lesue tesi, nemmeno menzionati, in maniera precisa, nériprodotti, trascritti o riassunti, e quali documenti nonsarebbero stati esaminati dalla corte di merito o qualisarebbero stati esaminati, in tutto o in parte, in manieraerrata.7.3. Ad ogni modo, vale la pena -per ragioni di completezzadi disamina- di rammentare -e ciò depone anche perl’infondatezza del motivo de quo- che, in tema di affidamentodel servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delleentrate dei comuni ad un raggruppamento temporaneo diimprese, il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’apposito alboistituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, aisensi dell’art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate asvolgere prestazioni tra loro fungibili: ne consegue che, quandoil servizio è affidato ad un raggruppamento temporaneo diimprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva ènecessaria solo per le società del raggruppamento chesvolgono le attività principali concernenti l’accertamento e lariscossione dei tributi, per le quali il suddetto requisito formaleè previsto, ma non anche per quelle che svolgono attivitàsecondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilitàcon la prestazione principale, ma solo in funzione servente (cfr.Cass. n. 35338/22, Cass. n. 16261/23 e Cass. n. 15897/25).Numero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026È stato rimarcato, proprio con riferimento ad una vicendache ha visto coinvolto il controricorrente, in relazione al quale èstata affermata la legittimazione alle attività di accertamento eriscossione, che nulla esclude che l’affidamento dei servizi dequibus avvenga distinguendo tra attività principali ed attivitàsecondarie e che, per queste ultime, non risulti necessarial’iscrizione all’albo (cfr. Cass. n. 31391/24), tanto è vero che lastessa giurisprudenza amministrativa ha sottolineato -anche inrelazione alla ricorrenza del requisito dell’iscrizione ad un albospeciale (quello per l’accertamento e riscossione delle entratedegli enti locali), quale prescritta, ai fini dell’affidamento a terzidei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione deitributi, dall’art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997- la distinzione traconcessione (in senso proprio) di un pubblico servizio edaffidamento (in convenzione) di attività di supporto (allagestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie),che -non comportando la delega al privato della potestàpubblicistica (che rimane di pertinenza dell’ente impositore)- sirisolvono in prestazioni (meramente) strumentali rispetto allequali il controllo e la responsabilità su tutte le attività diaccertamento e riscossione rimangono in capo alla stazioneappaltante, attraverso l’utilizzo di modelli da questapredisposti, nonché attraverso il controllo e l’assunzione diresponsabilità da parte del funzionario responsabiledell’amministrazione su tutte le attività svoltedall’aggiudicataria, così che il potere tributario resta dipertinenza dell’ente comunale, al quale fanno capo la titolaritàdegli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio(cfr. Cons. Stato n. 1421/14 e, nello stesso senso, Cons. Staton. 1999/15).Numero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026E, tenuto conto della natura dei raggruppamenti temporaneidi imprese, è stato chiarito che solo in relazione ad unaffidamento di servizi per il quale la legge di gara nondistinguesse tra prestazioni principali e secondarie, limitandosiad elencare le attività dedotte in contratto, potrebbe nonessere ammessa la partecipazione di raggruppamentitemporanei di imprese di tipo “verticale”, con la conseguenzache, potendo operare in tale contesto solo dei raggruppamentidi tipo “orizzontale” (nei quali gli operatori economici eseguonoil medesimo tipo di prestazione), i partecipanti alla garadovrebbero essere tutti in possesso dei requisiti -nessunoescluso- previsti dalla lex specialis per eseguire le prestazionioggetto dell’appalto, relativamente alle quali assumonoindistintamente responsabilità solidale (cfr. Cons. Stato n.5772/17, Cons. Stato n. 2243/19 e Cons. Stato n. 5936720).7.4. Orbene, ai fini qui riguardati -e tirando le fila di quantosi è fin qui detto- mette conto evidenziare come la distinzionetra attività principali ed attività secondarie -in tema diliquidazione, accertamento e riscossione dei tributi- sia venutameno, con la conseguente necessità di iscrizione all’alboprevisto dall’art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997 anche per losvolgimento di attività di mero supporto, solamente in seguitoall’attuazione dell’art. 1, comma 805, legge n. 160 del 2019 adopera del d.m. n. 101 del 2022: in questa prospettiva, tuttavia,è possibile ribadire quanto già sostenuto da questa Corte -conriferimento, come si è già avuto modo di dire, proprio ad unavicenda che ha visto coinvolto il controricorrente- e, cioè, che“l’accertata diversa attività svolta nell’ambito delraggruppamento temporaneo di imprese tra Ge.Se.T. Italias.p.a. (alla quale era stata assegnata l’attività principale diNumero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026accertamento dell’imposta) ed [OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale erastato demandato lo svolgimento dell’attività secondaria disupporto) giustifica la circostanza che l’avviso sia statosottoscritto dal legale rappresentate della prima, che talefunzione svolgeva, laddove il fatto che l’atto impugnato siastato redatto su carta intestata del raggruppamentotemporaneo di imprese accredita, nel delineato contestofattuale, solo l’ordine di idee che esso è certamente riferibile alcitato raggruppamento nel quadro del descritto riparto dicompetenze, il che consente di comprendere anche perchéOttogas s.r.l., pacificamente non iscritta all’albo e svolgente -per come accertato nel presente giudizio- attività secondaria,non l’abbia sottoscritto” (cfr. Cass. n. 31391/24).8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto dellasussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusionedelle spese di lite in favore del controricorrente, liquidandolenella misura di euro 3.200,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre accessori come per legge; dà atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dellaNumero registro generale 27071/2020Numero sezionale 4490/2026Numero di raccolta generale 17659/2026Data pubblicazione 03/06/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]