CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 22780/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6199/2019 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] (P.I. 02314190220),con sede a [OSCURATO:PERSONA] (TN) in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Igino, in persona del Curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto n. 148/2019 emesso dal Tribunale di Trento in data 10/01/2019 nell’ambito del giudizio n. 1744/18 RG; udita la relazione della causa del 8/7/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Trento - decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Igino - ha rigettato l’opposizione e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opposta. 2. Con istanza del 22.09.2017 la [OSCURATO:SOCIETA]aveva infatti chiesto - in prededuzione, ex art. 111 l. fall. - l’ammissione al passivo , deducendo l’esistenza di un suo credito di € 162.708,51, oltre interessi di mora. A sostegno dell’insinuazione aveva evidenzia to: - di aver acquistato dal suddetto fallimento, in data 9/02/2017, un credito di € 84.562,82 vantato dalla procedura nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., credito giustificato dalla fattura n. 5/08 e titolato daldecreto ingiuntivo n. 1016/09 , emesso dal Tribunale di Trento,allorché la S.n.c. era ancora in bonis; - quale cessionaria aveva acquisitodal curatore l’originale del titolo esecutivo, rappresentato dal predetto decreto ingiuntivo,divenuto nelle more definitivo, poiché il relativo giudizio di opposizione tra [OSCURATO:SOCIETA]. non era stato riassunto, a seguito di interruzione per il fallimento di quest’ultima; - [OSCURATO:SOCIETA]ed il curatore del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano comunicato congiuntamente a [OSCURATO:SOCIETA]. , con raccomandata del 23/02/2017, l’avvenuta cessione del predetto credito; -con atto di citazione notificato il 27/03/2017 [OSCURATO:SOCIETA]aveva proposto opposizione a precetto , contestando l’esistenza del credito ceduto, già rinunciato dal curatore a seguito di accordo in data 1-21/12/2010; - a ppresa detta circostanza, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto l’ammissione al passivo del Fallimento , avendo acquistato a titolo oneroso il credito opposto dal debitore ceduto e, perciò, meritevole di integrale ammissione al passivo in prededuzione,attesa la garanzia dell’esistenza del credito di cui all’art. 1266 c.c.;- i l g . d . aveva tuttavia ammessoGM Immobiliare al passivo del fallimento per la somma di € 7.000,00 in prededuzione, di cui € 6.100,00,quale prezzo della cessione ed € 900,00 per l’atto di precetto, con esclusione del residuo,avendo ritenuto che la violazione dell’obbligo di garanzia di cui all’art. 1266 c.c. avesse determinato,a carico del cedente, conseguenze di ordine risarcitorio e non sanzionatorio, sicché poteva ritenersi provato esclusivamente il danno emergente derivante dal pagamento del prezzo di acquisto del credito, non anche il danno da lucro cessante. 3. Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione allo stato passivo, ha evidenziato che: (i) da un lato, sotto il profilo strettamente processuale, la mancata riassunzione nel termine perentorio di cui all’art. 305 cod. proc. civ. aveva comportato l’estinzione del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. ed il conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto; (ii) dall’altro e nel merito, la rinuncia ad avvalersi di un titolo giudiziale divenuto cosa giudicata impediva alleparti di chiedere al g iudice una nuova decisione sulla stessa controversia, stante l’effetto preclusivo del giudicato, di tal che il Fallimento, con la rinuncia all’azione diretta a conseguire la soddisfazione del credito, aveva in sostanza rinunciato allo stesso;(iii) in ragione del disposto normativo di cui all’art. 1266 c.c. ed attesa l’inesistenza del credito ceduto e, dunque, la garanzia a carico del cedente ed in favore del cessionario, sussisteva il conseguente credito della società istante (e cessionaria del credito) per la somma pari alla differenza tra l’importo ceduto ed il prezzo pagato per l’acquisto;(iv) tale garanzia prevista dall’art. 1266 cod. civ. era da riconoscersi tuttavia nella sua effettività solo se diretta a tutelare la buona fede dell’acquirente, non anche allorché quest’ultimo fosse a conoscenza dell’inesistenza del credito; (v) GM Immobiliareera però a conoscenza delle pregresse vicende attinenti i l credito ceduto, in particolare della sua inesistenza e, per ciòsolo, la cessionaria non era meritevole della garanzia di cui all’art. 1266 c.c., con conseguente rigetto dell’opposizione allo stato passivo. 4. Il decreto , pubblicat o il 10/01/2019 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ilFALLIMENTO [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Igino ha resistito con controricorso. Il fallimento controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo mezzo si deduce “Violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 25 co. 1 n. 6 l.f. per carenza di autorizzazione del G.D. al curatore a costituirsi nel giudizio di opposizione allo stato passivo – c arenza di legitimatio ad processumdel curatore e carenza di ius postulandi del procuratore costituito in relazione all’art. 182 c.p.c. –Rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. 1.1 Sostiene la ricorrente che aver posto quale punto centrale della decisione le deduzioni ed eccezioni dell’opposta c uratela avrebbe inficiato irrimediabilmente il provvedimento gravato,poiché la curatela stessa sarebbe statacarente di legitimatio ad processum attesa la mancata autorizzazione del G.D. a costituirsi in giudizio, con conseguente difetto di ius postulandiin capo al procuratore costituito, avv. [OSCURATO:PERSONA], le cui deduzioni ed allegazioni non potevano essere utilizzate e poste a base della decisione. 1.2 La doglianza è infondata perché, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8929 del 04/06/2012 ), il giudizio d'opposizione, così come il suo sviluppo nella fase di legittimità ove vi si dia impulso, rappresenta un'ipotesi di contestazione dei crediti, per il quale la decisione di stare in giudizio rappresenta frutto di scelta che la normativa sul fallimentorimette al solo curatore. La coerenza insita nel sistema risultante dalle riforme prima del 2005e quindi a seguito del correttivo giustifica questa espressione di autonomia del curatore in questo ambito, attinente alla formazione dello stato passivo a lui demandata in viaprincipale, e in relazione al ridimensionato ruolo attribuito al giudice delegato, privato della precedente funzione di centralità. Secondo quanto previsto nella Relazione alla riforma che non lo qualifica più "organo motore della procedura, essendo stata sostituita l'attività di direzione con quella di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura", al giudice delegato spetta un compito di carattere essenzialmente di legittimità, ovvero secondo taluno solo giurisdizionale, in ogni caso, non interferente con l'ampia sfera d'autonomia riconosciuta al curatore. La lettura del disposto dell'art. 25, comma 1, n. 6, l. fall., che prevede il generale potere del giudice delegato di autorizzare per iscritto il curatore a stare in giudizio non può pertanto disgiungersi dalla ratio sottostante la previsione dell'art. 31 l. fall. , che nella parte che interessa ritaglia per il solo curatore un ruolo decisionale, che può esprimersi anche in sede giurisdizionale, sottratto al controllo di merito dell'organo di legittimità. 2. Con il secondo mezzo si denuncia “Violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.1175, 1375 e 1376 c.c., relativi all’acquisto in buona fede ed al contratto con effetti reali, nonché in relazione all’art. 1266 co. 1 c.c. in ordine all’obbligo di garanzia del cedente”, per aver affermato il decreto impugnato, in riferimento alla garanzia di cui all’art. 1266 c.c., inoperante tale garanzia “quando il cessionario è a conoscenza dell’inesistenza del credito” (cfr. decreto Tribunale di Trento pag. 4 cpv 5 e 6). 2.1 Si evidenzia da parte dei ricorrenti che il Tribunale, non senza ragione, aveva dichiarato che tale garanzia sarebbe diretta a tutelare la buona fede dell’acquirente, ma l’art. 1375 c.c. richiede che “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”, rivolgendosi evidentemente a tutte le parti del negozio.Nel caso in esame il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nella parte in cui non aveva censurato la condotta del curatore (conosciuta dall’attuale ricorrente solo a seguito di opposizione del debitore ceduto) che, pur avendo disposto del credito fallimentare con una sostanziale rinuncia allo stesso fin dal 2010, avevapoi ceduto a titolo oneroso lo stesso credito,ritenendo che la società cessionaria, [OSCURATO:SOCIETA].,fosse a conoscenza dell’inesistenza del credito per fatti e circostanze di carattere presuntivo, che il Tribunale aveva rilevato nella memoria e nei documenti depositati dalla curatela nel giudizio di opposizione allo stato passivo. 2.2 Secondo la ricorrente, il ragionamento seguito nel provvedimento impugnato sarebbe apodittico e prevenuto rispetto alla condotta del cessionario e non rispettoso dei principi sanciti dalle norme innanzi richiamate, laddove l’art. 1266 c.c. impone al cedente l’obbligo di garanzia indipendentemente da colpa o dolo, senza alcun riferimento alla sfera soggettiva. 2.3 Inoltre visarebbe stato silenzio del Tribunale sugli effetti risarcitori della garanzia invocata dalla cessionaria che, sebbene riconosciuti, con diritto del cessionario di ottenere l’attribuzione di una somma pari alla differenza tra il pieno interesse positivo e il valore della propria controprestazione, in modo illogico e contraddittorio avrebbe poi operato uno sviamento delle finalità proprie della garanzia di cui all’art. 1266 c.c. mediante un non meditato ed attento richiamo al principio di buonafede, la cui violazione sarebbe stat a semmai imputabile al cedente di un credito inesistente e, per ciò, tenuto a garantire il cessionario. 2.4 Le doglianze sono infondate. Orbene, il primo comma dell’art. 1266c.c., rubricato “Obbligo di garanzia del cedente”, così recita: “Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per fatto proprio”. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato che la cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell'oggetto, bensì è valida ed il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, ma è assistito dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l'ipotesi che l'effetto traslativo non si verifichi, essendo irrilevante che la garanzia stessa possa essere pattiziamente esclusa con il limite del "fatto proprio" del cedente, in quanto tale disposizione costituisce una deroga rispetto all'art. 1325, n. 3, c.c. ed alla disciplina del contratto in generale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17985del 03/06/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 33957 del 17/11/2022). Detto altrimenti, i n materia di cessione dei crediti ex art. 1266 c.c., il cedente deve garantire il "nomen verum", ovvero che il credito è sorto e non si è ancora -per qualsiasi motivo - estinto al tempo della cessione, rimanendo fuori dalla garanzia solo la solvenza del debitore. La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito (Sez. 3, Ordinanza n. 13853del 06/07/2020). Tutto ciò chiarito, risulta comunque non dubitabile che la garanzia prevista dall’art. 1266, primo comma, c.c., sia stata disposta dal legislatore in favore della parte cessionaria del credito, con la conseguenza che la conoscenza da parte di quest’ultimadell’inesistenza del credito oggetto della cessione non può che determinare- come statuito correttamente anche dal Tribunale di Trento- il venire meno della stessa ragione giustificatrice del predetto obbligo di garanzia posto a carico della parte cedente, garanzia azionata, nel caso di specie ed in sede di giudizio di opposizione, proprio in relazione al credito “differenziale” tra l’importo del credito ceduto ed il prezzo pagato per l’acquisto, a titolo di lucro cessante. In realtà, il g.d. aveva già ammesso [OSCURATO:SOCIETA] al passivo del fallimento per la somma di € 7.000,00 in prededuzione, di cui € 6.100,00, quale prezzo della cessione ed € 900,00 per l’atto di precetto,e la statuizione non è stata oggetto di impugnativa e dunque deve essere considerata oramai coperta dal giudicato endofallimentare. Ne consegue che la diversa ricostruzione dell’istituto qui in esame -perorata dalla parte ricorrente, per l’ammissione al passivo del valore dell’intero credito oggetto di cessione -non può trovare condivisione. Ne discende allorail rigetto anche del secondo motivo. 3. Il terzo mezzo denuncia inoltre “Violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1260 co. 2 c.c. per la inopponibilità al cessionario dell’accordo tra creditore cedente e debitore ceduto –Violazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame della documentazione intercorsa tra cedente e cessionario”, per errata applicazione dell’art. 2729 co. 1 c.c. in carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e per errata applicazione dell’art. 2729 co.2 c.c. non essendo possibili presunzioni semplici ove la legge esclude la prova per testimoni. 4. Il quarto motivo articola vizio di “Violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare per errata applicazione dell’art. 2729 co. 1 c.c. in carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e per errata applicazione dell’art. 2729 co.2 c.c. non essendo ammissibili presunzioni semplici ove la legge esclude la prova per testimoni”. 4.1 Il terzo e quarto motivo –che possono essere esaminati congiuntamente –sono invece inammissibili perché volti ad un nuovo scrutinio della quaestio facti, in punto di apprezzamento della prova presuntiva sviluppato dal Tribunale sul profilo della conoscenza dell’inesistenza del credito da parte del cessionario, scrutinio che, involgendo la rilettura degli atti istruttori, è invece inibito a questa Corte di legittimità (Cass. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. n.15737 del 2003 Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022). Alcun rilievo assumono inoltre le circostanze allegate da ultimo da parte del Fallimento controricorrente in sede di memoria, posto che la chiusura del fallimento non determina effetti per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 cod.proc. c iv . ( Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25603 del 12/10/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4514 del 14/02/2019; Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 8365 del 30/03/2025) . 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo. 6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorr