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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28580/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PERUGIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Perugia, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 20 agosto 2021.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 159 del 2011 e vizi della motivazione, per essere stata ritenuta efficace la misura di prevenzione le cui prescrizioni sarebbero state violate, nonostante la precedente sospensione dell'esecuzione della stessa per oltre due anni a causa dello stato di detenzione e l'assenza in seguito delle dovute verifiche circa la persistenza della pericolosità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 non è configurabile nei confronti del destinatario di una misura di prevenzione, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (fra le altre, Sez.

U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952).

La verifica della persistenza e dell'attualità della pericolosità di cui sopra, secondo quanto ora specificamente disposto dall'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, si impone, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni.

3. Il Tribunale ha affrontato le doglianze mosse al riguardo in sede di riesame ripercorrendo il percorso detentivo di Mammoli dopo l'applicazione della misura di prevenzione personale e l'ulteriore valutazione dell'attualità della pericolosità, come intervenuta in ragione dell'aggravamento della medesima misura di prevenzione disposto nell'anno 2014.

La motivazione del provvedimento, quanto allo stato in cui si è venuto a trovare in seguito Mammoli, ha rilevato come la lettura degli atti allegati dalla difesa, tralasciando la condizione relativa all'affidamento in prova al servizio sociale in quanto misura alternativa alla detenzione, consenta di riscontrare un periodo continuativo di solamente sette mesi di sottoposizione alla restrizione in carcere, ricadente tra il mese di febbraio e quello di settembre del 2018.

3. Le censure mosse nel ricorso non possiedono alcuna attitudine a rappresentare l'erronea lettura delle informazioni da parte del Tribunale, allor,quando fanno genericamente riferimento al contenuto di un provvedimento di cumulo del febbraio 2018, menzionando periodi di affidamento in prova al servizio sociale inframmezzati da altri in stato di detenzione.

La difesa, al contempo, si limita ad affermare l'adozione di una decisione di revoca della misura alternativa in data 11 novembre 2017, che avrebbe dato luogo al contestuale ripristino a partire da tale data della detenzione in carcere del ricorrente.

Di talché, successivamente tale ultimo stato avrebbe avuto ininterrottamente esecuzione fino al mese di maggio del 2020.

Una prospettazione che, invero, viene asserita ignorando del tutto le precisazioni in senso contrario esposte nell'ordinanza impugnata, che hanno invece individuato altro provvedimento di ammissione all'affidamento in prova sopraggiunto in data 11 settembre 2018.

4. In tal modo non può minimamente risultare fondata la ricostruzione difensiva secondo cui, diversamente da quanto rappresentato nel provvedimento impugnato, al momento del fatto contestato la misura di prevenzione non avrebbe potuto mantenere efficacia a causa della mancanza delle dovute verifiche in ordine alla persistenza e all'attualità della pericolosità.

I rilievi in proposito seppure per le ragioni sopra esposte risultano inammissibili in sede di verifica demandata alla Corte di cassazione con riguardo al controllo di legittimità del contenuto della decisione, nel prosieguo potranno essere prospettati davanti al competente giudice procedente (a mezzo di richiesta di revoca della misura) e adeguatamente verificati nel merito, previa completa allegazione e acquisizione di tutte le documentate informazioni, anche relative all'effettiva assenza di ogni altra verifica nel tempo dell'attualità della pericolosità da parte del Tribunale competente a provvedere nell'ambito del procedimento di prevenzione.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PERUGIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Perugia, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 20 agosto 2021. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 159 del 2011 e vizi della motivazione, per essere stata ritenuta efficace la misura di prevenzione le cui prescrizioni sarebbero state violate, nonostante la precedente sospensione dell'esecuzione della stessa per oltre due anni a causa dello stato di detenzione e l'assenza in seguito delle dovute verifiche circa la persistenza della pericolosità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 non è configurabile nei confronti del destinatario di una misura di prevenzione, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (fra le altre, Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). La verifica della persistenza e dell'attualità della pericolosità di cui sopra, secondo quanto ora specificamente disposto dall'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, si impone, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. 3. Il Tribunale ha affrontato le doglianze mosse al riguardo in sede di riesame ripercorrendo il percorso detentivo di Mammoli dopo l'applicazione della misura di prevenzione personale e l'ulteriore valutazione dell'attualità della pericolosità, come intervenuta in ragione dell'aggravamento della medesima misura di prevenzione disposto nell'anno 2014. La motivazione del provvedimento, quanto allo stato in cui si è venuto a trovare in seguito Mammoli, ha rilevato come la lettura degli atti allegati dalla difesa, tralasciando la condizione relativa all'affidamento in prova al servizio sociale in quanto misura alternativa alla detenzione, consenta di riscontrare un periodo continuativo di solamente sette mesi di sottoposizione alla restrizione in carcere, ricadente tra il mese di febbraio e quello di settembre del 2018. 3. Le censure mosse nel ricorso non possiedono alcuna attitudine a rappresentare l'erronea lettura delle informazioni da parte del Tribunale, allor,quando fanno genericamente riferimento al contenuto di un provvedimento di cumulo del febbraio 2018, menzionando periodi di affidamento in prova al servizio sociale inframmezzati da altri in stato di detenzione. La difesa, al contempo, si limita ad affermare l'adozione di una decisione di revoca della misura alternativa in data 11 novembre 2017, che avrebbe dato luogo al contestuale ripristino a partire da tale data della detenzione in carcere del ricorrente. Di talché, successivamente tale ultimo stato avrebbe avuto ininterrottamente esecuzione fino al mese di maggio del 2020. Una prospettazione che, invero, viene asserita ignorando del tutto le precisazioni in senso contrario esposte nell'ordinanza impugnata, che hanno invece individuato altro provvedimento di ammissione all'affidamento in prova sopraggiunto in data 11 settembre 2018. 4. In tal modo non può minimamente risultare fondata la ricostruzione difensiva secondo cui, diversamente da quanto rappresentato nel provvedimento impugnato, al momento del fatto contestato la misura di prevenzione non avrebbe potuto mantenere efficacia a causa della mancanza delle dovute verifiche in ordine alla persistenza e all'attualità della pericolosità. I rilievi in proposito seppure per le ragioni sopra esposte risultano inammissibili in sede di verifica demandata alla Corte di cassazione con riguardo al controllo di legittimità del contenuto della decisione, nel prosieguo potranno essere prospettati davanti al competente giudice procedente (a mezzo di richiesta di revoca della misura) e adeguatamente verificati nel merito, previa completa allegazione e acquisizione di tutte le documentate informazioni, anche relative all'effettiva assenza di ogni altra verifica nel tempo dell'attualità della pericolosità da parte del Tribunale competente a provvedere nell'ambito del procedimento di prevenzione. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila, da versare in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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