CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 26354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1568/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOr.g.n. 980/2017 , depositata i l 12/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, avverso l’ordinanza del 12 ottobre 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che l’ha condannato, in sua contumacia, a corrispondere all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 17.373,87, a titolo di corrispettivo per l’attività difensiva svolta in suo favore. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in sette motivi. 1) Il primo motivo denuncia la “violazione o falsa applicazione degli artt. 137 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. - nullità assoluta e radicale del procedimento sommario di primo grado e della ordinanza impugnata per difetto di notifica ex art. 702 - bis c.p.c. –violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e lesione del diritto di difesa exart. 24 Cost.”: il ricorso introduttivo e il decreto presidenziale di comparizione delle parti non sono stati ritualmente notificati al ricorrente; la notificazione è avvenuta, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in [OSCURATO:PERSONA] n. 21, Barcellona P.G. dove il ricorrente non aveva la residenza anagrafica, essendo residente sì in Barcellona P.G., ma in [OSCURATO:PERSONA] 2 del Carmine n. 38. 2) Il secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702-bise ss. c.p.c., nonché dell’art. 3 d.l. n. 132/14 conv. nella l. n. 162/14, in relazione all’art. 360 c.p.c. –improcedibilità e inammissibilità del ricorso exart. 702-bis c.p.c. e relative domande per difetto di valido ed efficace procedimento di negoziazione assistita c.d. obbligatoria”: la richiesta di esperimento del tentativo di negoziazione assistita deve ritenersi priva di valore essendo stata effettuata in luogo diverso da quello di residenza anagrafica del ricorrente. 3) Il terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 co. 2 d.lgs. n. 150/11 in relazione all’art. 360 c.p.c. – incompetenza funzionale ratione materiaedel Collegio del Tribunale di Barcellona P.G.”, in quanto il procedimento civile nel quale il ricorrente è stato difeso è stato definito con sentenza resa dal Tribunale di Messina. 4) Il quarto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2956, comma 1, n. 2 c.c in relazione all’art. 360 c.p.c. – intervenuta prescrizione triennale del diritto di credito per i compensi professionali relativamente ai procedimenti monitori, in quanto il diritto di credito per i compensi per l’opera prestata in relazione a tre decreti ingiuntivi sarebbe prescritto ai sensi dell’art. 2956, comma 1, n. 2, c.c.”. 5) Il quinto motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 93, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2233 e ss. c.c., in relazione all’art. 360 cpc. per omesso esame e valutazione delle statuizioni della sentenza n. 11/15 del Tribunale di Messina e per inesistenza del diritto di credito professionale in riferimento al procedimento civile n. 1499/04 del Tribunale di Messina”. 6) Il sesto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. – illegittimità della condanna alle spese giudiziali in quanto il ricorrente non poteva essere condannato alle spese in quanto irritualmente dichiarato contumace”. 7) Il settimo motivo riporta in rubrica “ricorribilità ex art. 111, comma 7 Cost., in relazione agli artt. 360 e 702-bis c.p.c. in combinato disposto con l’art. 14 d.l.gs. n. 150/11”, non contestando il provvedimento impugnato, ma sottolineando l’ammissibilità del ricorso. Il primo motivo è fondato. Il Tribunale ha dichiarato la contumacia del ricorrente e ha accolto la domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha dedotto l’irritualità della notificazione dell’atto introduttivo del processo e del decreto di fissazione dell’udienza in quanto avvenuta, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non presso il suo luogo di residenza, luogo di residenza che ha documentato producendo il relativo certificato (da cui risulta che il ricorrente al momento in cui è stata effettuata la notificazione da due anni aveva mutato il luogo di residenza). È vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini di una corretta determinazione del luogo dove deve essere effettuata la notificazione “le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria” (così Cass. n. 26985/2009, cfr. pure Cass. n. 19387/2017). È però appunto necessario che sia provato che il luogo di effettiva dimora abituale del destinatario della notifica è diverso da quello delle risultanze anagrafiche, prova che non può dirsi raggiunta nel caso in esame, ove il controricorrente si è limitato a dedurre che il ricorrente ha continuato a “permanere in detto domicilio e ivi svolgendo normalmente tutti gli atti della vita quotidiana”, deduzione di cui non ha dato prova, se non indicando l’invio a tale indirizzo di propria corrispondenza e la circostanza che, sempre a tale indirizzo, “la notifica del titolo oggetto del gravame si è perfezionata a mani del coniuge convivente”, circostanze non idonee, di per sé, a provare che il luogo di effettiva dimora abituale del destinatario della notifica fosse ancora il precedente indirizzo anagrafico. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti sei motivi di ricorso. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Barcellona