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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 16086/2024

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sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di rito cartolare, ha rideterminato in mesi otto di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso il 9 novembre 2016.

2. Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., poiché la Corte di appello non ha esaminato le conclusioni proposte dal difensore di fiducia, tempestivamente inviate a mezzo PEC, in vista dell'udienza del 15 maggio 2023. 3.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

Questa Corte, in relazione al rito cartolare in appello disciplinato dall'art. 23- bis, comma 2, dl. n. 137 del 28 ottobre 2020, vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, ha affermato che l'omessa valutazione, in sentenza, delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione, a condizione che l'atto, a prescindere dalla qualifica conferitagli dalla parte, abbia un effettivo contenuto argomentativo e costituisca concreto esercizio del diritto di difesa, posto che solo in tal caso si determina una lesione del diritto di intervento dell'imputato (Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284865).

Nel caso in esame le conclusioni difensive non sono state esaminate nella sentenza impugnata sebbenenon manifestamente infondate ai fini del giudizio di responsabilità.

Infatti il difensore aveva allegato alla memoria la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 7 gennaio 2020 in relazione al procedimento avente numero 1640/2016 RGNR e aveva chiesto di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per la pendenza di altro procedimento anteriore a quello oggetto di appello (avente n. 1078/2017 RGNR), relativo al medesimo fatto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso il 11 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di rito cartolare, ha rideterminato in mesi otto di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso il 9 novembre 2016. 2. Con unico motivo di ricorso, sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., poiché la Corte di appello non ha esaminato le conclusioni proposte dal difensore di fiducia, tempestivamente inviate a mezzo PEC, in vista dell'udienza del 15 maggio 2023. 3.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Questa Corte, in relazione al rito cartolare in appello disciplinato dall'art. 23- bis, comma 2, dl. n. 137 del 28 ottobre 2020, vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, ha affermato che l'omessa valutazione, in sentenza, delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione, a condizione che l'atto, a prescindere dalla qualifica conferitagli dalla parte, abbia un effettivo contenuto argomentativo e costituisca concreto esercizio del diritto di difesa, posto che solo in tal caso si determina una lesione del diritto di intervento dell'imputato (Sez. 2, n. 25365 del 16/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284865). Nel caso in esame le conclusioni difensive non sono state esaminate nella sentenza impugnata sebbenenon manifestamente infondate ai fini del giudizio di responsabilità. Infatti il difensore aveva allegato alla memoria la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 7 gennaio 2020 in relazione al procedimento avente numero 1640/2016 RGNR e aveva chiesto di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per la pendenza di altro procedimento anteriore a quello oggetto di appello (avente n. 1078/2017 RGNR), relativo al medesimo fatto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 11 april
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