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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 05214/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 5587-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; ge:Si - intimato avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Sez.

VI - RG 5587/2021 camera di consiglio 16.12.2021 1 partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE RILEVA1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 9 dicembre 2020.

Con quest'ultima pronuncia é stato negato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] jakir, proveniente dal Bangladesh, potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. — Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi.

Il Ministero dell'interno, intimato, ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa.

3. — Il primo motivo è così rubricato: «Violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 14, lettere b) e c), del d.lgs. n. 251/2007; falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 251/2007».

Il secondo mezzo è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, in combinato disposto con l'art. 5, comma 6, del d.lgs n. 25/2008».

3. — In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rituale rinuncia al ricorso per cassazione.

4. — Ciò determina l'estinzione del giudizio.

Non deve statuirsi sulle spese, non essendovi stata resistenza da parte dell'intimato Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Sez.

VI- RG 5587/2021 camera di consiglio 16.12.2021 2 Civile, in data 16 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5587-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; ge:Si - intimato avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Sez. VI - RG 5587/2021 camera di consiglio 16.12.2021 1 partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 9 dicembre 2020. Con quest'ultima pronuncia é stato negato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] jakir, proveniente dal Bangladesh, potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell'interno, intimato, ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa. 3. — Il primo motivo è così rubricato: «Violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 14, lettere b) e c), del d.lgs. n. 251/2007; falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 251/2007». Il secondo mezzo è così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, in combinato disposto con l'art. 5, comma 6, del d.lgs n. 25/2008». 3. — In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rituale rinuncia al ricorso per cassazione. 4. — Ciò determina l'estinzione del giudizio. Non deve statuirsi sulle spese, non essendovi stata resistenza da parte dell'intimato Ministero. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Sez. VI- RG 5587/2021 camera di consiglio 16.12.2021 2 Civile, in data 16 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 05214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris