CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15147/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, ritenuto il fumus del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., aveva convalidato il sequestro preventivo d'urgenza, emettendo il contestuale decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 bis cod. pen., dell'intero capitale sociale della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., detenuto da [OSCURATO:PERSONA], di una quota pari al 40% della società [OSCURATO:SOCIETA]. , detenuta dalla moglie di questo e di un'autovettura intestata alla stessa moglie. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione il Crugliano, affidandolo a tre motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ricostruito la condotta contestata al Crugliano in termini difformi da quella riconosciuta nel provvedimento del GIP in quella sede impugnato, atteso che questo (come già il decreto di sequestro preventivo di urgenza in data 11/5/2023 con richiesta di convalida e di emissione del decreto di sequestro ed anche l'ordinanza cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA]) si fondava su un'ipotesi di accusa secondo cui il ricorrente sarebbe da considerarsi soggetto interposto da parte dell'interponente Giorgi che intendeva così eludere misure di prevenzione patrimoniale. L'ordinanza del Tribunale del riesame impugnata, invece, ricostruisce la condotta contestata al Crugliano indicandolo come soggetto interponente (e non già interposto) ed enucleando elementi ritenuti sintomatici del dolo diretto finalizzato ad eludere l'applicazione di eventuali misure di prevenzione patrimoniali. Assume a tal riguardo il ricorrente che, pur avendo il giudice il potere di confermare il provvedimento applicativo di misure per ragioni diverse da quelle ivi indicate, occorre rispettare il limite della correlazione ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sequestro, che non possono essere sostituiti o integrati con ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando al solo pubblico ministero procedere a modificazioni fattuali dell'imputazione, anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari. 1.2. Violazione di legge ed illogicità della motivazione per avere il tribunale scrutinato in maniere illogica la deduzione difensiva fondata sulla revoca, nel lontano 2014, della misura cautelare applicata al ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel medesimo procedimento per il quale oggi è imputato, peraltro senza considerare il distacco temporale tra l'applicazione tra la vicenda cautelare del 2014 e l'assunzione della partecipazione occulta alla società portoghese, nell'anno 2020. 1.3. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione per aver affermato il Tribunale che la difesa non avrebbe proposto alcuna ricostruzione alternativa del prospetto reddituale elaborato dalla P.G., pur avendo la difesa esibito una consulenza tecnica di parte.2. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti nella presente sede. Va infatti preliminarmente ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285608). 2. Tanto premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che l'art. 521 cod. pen., norma che disciplina il dibattimento imponendo la correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza, a garanzia dell'effettività del contraddittorio dibattimentale, non può applicarsi ai provvedimenti emessi nel corso delle indagini preliminari, durante le quali l'incolpazione è, invece, per sua natura fluida e mutevole. Il motivo di impugnazione, però, è manifestamente infondato soprattutto perché, lungi dal considerare il ricorrente come mero soggetto interponente, anche nel capo di incolpazione provvisoria esaminato dal giudice per le indagini preliminari, così come nella motivazione dell'ordinanza di convalida del sequestro e di sequestro preventivo, [OSCURATO:PERSONA] veniva indicato come socio occulto delle diverse società al pari del fratello, ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed altri, sicché nessun mutamento del fatto è stato operato dal Tribunale del riesame, rispetto a quanto valutato dal giudice per le indagini preliminari. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, non potendosi ravvisare alcuna violazione di legge o, comunque, vizio di carenza assoluta di motivazione nell'omessa valutazione del tempo trascorso tra la revoca, nel 2014, della misura cautelare applicata al ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e l'assunzione della partecipazione occulta alla società portoghese, nell'anno 2020, avendo il Tribunale valorizzato, come elemento sintomatico dell'interesse del Crugliano ad evitare misure di prevenzione, la stessa pendenza del procedimento che vede il ricorrente imputato del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. 4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, per il carattere meramente assertivo e generico della censura, con la quale il ricorrente si è limitato a dolersi del mancato esame della consulenza tecnica di parte allegata al ricorso, senza in alcun modo indicare quali argomentazioni di tale consulenza possano contrastare la ricostruzione dei giudici di merito che, richiamando anche atti noti alle parti, quali, da un lato le conversazioni intercettate "per la cui lettura si rinvia v alle pagg. 87 e seguenti" della richiesta di applicazione di misura cautelare e, dall'altro, "gli accertamenti svolti dai Carabinieri del ROS e riportati nella richiesta di sequestro preventivo del 21 aprile 2023", hanno evidenziato che i fratelli Crugliano a decorrere dal settembre 2020 avevano versato a favore dei preesistenti soci della società "Sabores DE [OSCURATO:PERSONA]" la somma di euro 50.000,00 finalizzata all'ingresso occulto nella stessa, pur a fronte di una forte sproporzione tra i redditi leciti del nucleo familiare del ricorrente e del tenore di vita dello stesso. Si tratta di argomentazioni che le generiche indicazioni del ricorso non appaiono idonee a scardinare, atteso anche che la stessa consulenza tecnica di parte riconosce comunque (alle pagg. 17 e 18) una sproporzione tra i redditi percepiti e le spese sostenute quantomeno negli anni 2019 e 2020. Le generiche doglianze difensive sul punto debbono ritenersi, pertanto, smentite dal complessivo impianto motivazionale che non può ritenersi privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza in relazione alla riconosciuta sproporzione reddituale, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220), condizione che la generica doglianza difensiva non consente in alcun modo di riconoscere. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente L