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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43097/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/10/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del precedente 20/05/2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di abusiva riproduzione di opera scientifica o didattica.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per carenza o contraddittorietà in punto di ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato per cui v'è stata condanna.

Nello specifico, il difensore assume che la Corte di appello di Messina, nel confermare la pronunzia di condanna resa dal giudice di prime cure, non avrebbe tenuto conto dell'occasionalità della condotta serbata dall'imputato e del fatto che la stessa non fosse stata animata da finalità commerciale, così violando la previsione normativa di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. b), della

I. n. 633 del 1941 e omettendo, nel contempo, di argomentare relativamente a specifica doglianza agitata con l'atto di appello.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge e di vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, di denegata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

Sostiene al riguardo che i giudici del merito avrebbero negato l'applicabilità dell'indicata causa di non punibilità con un argomento - la stabilità dell'attività commerciale nel cui espletamento il reato era stato commesso - che non troverebbe fondamento nel dato normativo, che àncora la concedibilità dell'esimente alle modalità della condotta dell'agente ed all'esiguità del danno o del pericolo, oltre che alla non abitualità dell'azione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo che i giudici del merito non avrebbero tenuto conto dell'occasionalità della condotta e dell'insussistenza di finalità commerciale, in palese violazione della previsione incriminatrice e senza argomentare in alcun modo in ordine alle specifiche deduzioni articolate nell'atto di appello.

Ritiene in proposito il Collegio che, a fronte di un impianto motivazionale in cui s'è dato conto della natura commerciale dell'attività oggetto di accertamento e della finalità lucrativa ad essa sottesa (in tal senso quanto affermato dalla Corte territoriale a pag. 3 della pronunzia gravata), la doglianza sollevata dalla parte appare connotata da un'assoluta genericità, non essendosi puntualmente indicati gli elementi da cui avrebbe dovuto inferirsi che la fotocopiatura dei testi universitari avesse carattere di occasionalità e non fosse effettuata dall'imputato con fine speculativo.

Tale circostanza rende intrinsecamente vaga la censura agitata, in quanto inidonea a disvelare il passaggio argonnentativo che si assume viziato.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito da tempo che «In tema di ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso la indicazione delle attività processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività rispecchiano» (così Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 18/02/1999, Trimboli, Rv. 212767-01).

Appare quindi logico concludere che, nel caso di specie, il ricorrente ha solo formalmente indicato, come motivo della propria impugnazione, un vizio motivazionale della decisione gravata, avendo omesso di prospettare una reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse di quanto argomentato, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto e insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni.

Né, per altro verso, si è doluto di un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.

Il predetto, a ben vedere, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello messinese ha dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, sicchè con l'azionata impugnativa, lungi dal prospettare un "travisamento delle prove", ossia un'incompatibilità tra l'apparato motivo del provvedimento gravato e il contenuto degli atti del procedimento, valevole a disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, ha dedotto sostanzialmente un "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale ha caldeggiato una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo cui, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, è preclusa la deduzione del vizio di "travisamento del fatto", non essendo consentito al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (così Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01, nonché Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01 e Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01).

Tale operazione, sostanziantesi nella reinterpretazione degli elementi di prova valutati ai fini della decisione dal giudice di merito, risulta infatti estranea al giudizio di cassazione.

3. Si ritiene, invece, fondato, e perciò meritevole di accoglimento, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione in punto di denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la decisione dei giudici del merito sarebbe fondata su un argomento, quale la stabilità dell'attività commerciale nel cui espletamento il delitto è stato commesso, che non trova fondamento nel dato normativo.

Osserva al riguardo il Collegio che, a fronte di quanto indicato nel capo di imputazione, in cui è genericamente contestata al gestore della copisteria l'abusiva riproduzione di testi universitari finalizzata alla vendita al pubblico, l'argomento utilizzato dai giudici di merito per negare l'applicabilità al caso concreto della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto risulta evidentemente illogico, oltre che contrastante con la previsione dell'art. 131-bis cod. pen.

Ciò perché il mero riferimento ad "attività commerciali scorrette a carattere... protratto, interrotte solo per l'intervento della [OSCURATO:PERSONA]", se non accompagnato, come nel caso di specie, dall'indicazione del numero delle copie del testo concretamente riprodotte in fraudem legis, si rivela argomento di per sè inidoneo a giustificare l'effettuata valutazione in termini di non particolare tenuità dell'offesa e/o di abitualità del comportamento, risolvendosi, di fatto, in una petizione di principio che rende la motivazione tautologica e pone, nel contempo, la decisione in contrasto con i dettami dell'evocata previsione normativa.

4. Il rimarcato difetto argomentativo su tema all'evidenza non irrilevante si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui sì è esclusa l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., spettando al giudice di rinvio la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della questione in oggetto.

L'azionata impugnativa va dichiarata, invece, inammissibile nel resto, con conseguente irrevocabilità della sentenza oggetto di gravame nella parte relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/10/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del precedente 20/05/2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di abusiva riproduzione di opera scientifica o didattica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per carenza o contraddittorietà in punto di ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato per cui v'è stata condanna. Nello specifico, il difensore assume che la Corte di appello di Messina, nel confermare la pronunzia di condanna resa dal giudice di prime cure, non avrebbe tenuto conto dell'occasionalità della condotta serbata dall'imputato e del fatto che la stessa non fosse stata animata da finalità commerciale, così violando la previsione normativa di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. b), della I. n. 633 del 1941 e omettendo, nel contempo, di argomentare relativamente a specifica doglianza agitata con l'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge e di vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, di denegata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Sostiene al riguardo che i giudici del merito avrebbero negato l'applicabilità dell'indicata causa di non punibilità con un argomento - la stabilità dell'attività commerciale nel cui espletamento il reato era stato commesso - che non troverebbe fondamento nel dato normativo, che àncora la concedibilità dell'esimente alle modalità della condotta dell'agente ed all'esiguità del danno o del pericolo, oltre che alla non abitualità dell'azione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo che i giudici del merito non avrebbero tenuto conto dell'occasionalità della condotta e dell'insussistenza di finalità commerciale, in palese violazione della previsione incriminatrice e senza argomentare in alcun modo in ordine alle specifiche deduzioni articolate nell'atto di appello. Ritiene in proposito il Collegio che, a fronte di un impianto motivazionale in cui s'è dato conto della natura commerciale dell'attività oggetto di accertamento e della finalità lucrativa ad essa sottesa (in tal senso quanto affermato dalla Corte territoriale a pag. 3 della pronunzia gravata), la doglianza sollevata dalla parte appare connotata da un'assoluta genericità, non essendosi puntualmente indicati gli elementi da cui avrebbe dovuto inferirsi che la fotocopiatura dei testi universitari avesse carattere di occasionalità e non fosse effettuata dall'imputato con fine speculativo. Tale circostanza rende intrinsecamente vaga la censura agitata, in quanto inidonea a disvelare il passaggio argonnentativo che si assume viziato. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito da tempo che «In tema di ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso la indicazione delle attività processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività rispecchiano» (così Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 18/02/1999, Trimboli, Rv. 212767-01). Appare quindi logico concludere che, nel caso di specie, il ricorrente ha solo formalmente indicato, come motivo della propria impugnazione, un vizio motivazionale della decisione gravata, avendo omesso di prospettare una reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse di quanto argomentato, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto e insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. Né, per altro verso, si è doluto di un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il predetto, a ben vedere, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello messinese ha dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, sicchè con l'azionata impugnativa, lungi dal prospettare un "travisamento delle prove", ossia un'incompatibilità tra l'apparato motivo del provvedimento gravato e il contenuto degli atti del procedimento, valevole a disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, ha dedotto sostanzialmente un "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale ha caldeggiato una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo cui, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, è preclusa la deduzione del vizio di "travisamento del fatto", non essendo consentito al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (così Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01, nonché Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01 e Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01). Tale operazione, sostanziantesi nella reinterpretazione degli elementi di prova valutati ai fini della decisione dal giudice di merito, risulta infatti estranea al giudizio di cassazione. 3. Si ritiene, invece, fondato, e perciò meritevole di accoglimento, il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione in punto di denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la decisione dei giudici del merito sarebbe fondata su un argomento, quale la stabilità dell'attività commerciale nel cui espletamento il delitto è stato commesso, che non trova fondamento nel dato normativo. Osserva al riguardo il Collegio che, a fronte di quanto indicato nel capo di imputazione, in cui è genericamente contestata al gestore della copisteria l'abusiva riproduzione di testi universitari finalizzata alla vendita al pubblico, l'argomento utilizzato dai giudici di merito per negare l'applicabilità al caso concreto della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto risulta evidentemente illogico, oltre che contrastante con la previsione dell'art. 131-bis cod. pen. Ciò perché il mero riferimento ad "attività commerciali scorrette a carattere... protratto, interrotte solo per l'intervento della [OSCURATO:PERSONA]", se non accompagnato, come nel caso di specie, dall'indicazione del numero delle copie del testo concretamente riprodotte in fraudem legis, si rivela argomento di per sè inidoneo a giustificare l'effettuata valutazione in termini di non particolare tenuità dell'offesa e/o di abitualità del comportamento, risolvendosi, di fatto, in una petizione di principio che rende la motivazione tautologica e pone, nel contempo, la decisione in contrasto con i dettami dell'evocata previsione normativa. 4. Il rimarcato difetto argomentativo su tema all'evidenza non irrilevante si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui sì è esclusa l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., spettando al giudice di rinvio la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della questione in oggetto. L'azionata impugnativa va dichiarata, invece, inammissibile nel resto, con conseguente irrevocabilità della sentenza oggetto di gravame nella parte relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara in
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