Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:C:2000:29
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61998CC0359_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1 La presente causa riguarda l'impugnazione di un'ordinanza del Tribunale di primo grado con cui è stato dichiarato irricevibile (1) il ricorso proposto dalla società italiana [OSCURATO:SOCIETA] contro una lettera della [OSCURATO:PERSONA] relativa ad un contributo finanziario concesso alla ricorrente in base al regolamento del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e della acquicoltura (2).
2 Il suddetto regolamento prevedeva un contributo finanziario comunitario a diversi progetti in tale settore. Contributi finanziari dovevano essere concessi anche dagli Stati membri. L'art. 44 del regolamento prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] poteva secondo la procedura di cui all'art. 47, decidere di sospendere, di ridurre o di sopprimere il contributo finanziario concesso, qualora non fossero state soddisfatte talune condizioni prescritte.
3 [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla [OSCURATO:SOCIETA] un contributo finanziario per un progetto destinato allo sviluppo dell'acquicoltura a Contarina, nel Veneto, pari al 40% delle spese del progetto. Lo Stato italiano, dal canto suo, si è impegnato a finanziare il 30% delle spese.
4 Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:SOCIETA] la sua intenzione di avviare il procedimento di soppressione del contributo e di recupero dell'importo già pagato. Dopo aver ricevuto le osservazioni della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 4 agosto 1997, ha comunicato a quest'ultima che i suoi servizi proseguivano la procedura interna in vista della soppressione del contributo e del recupero dell'importo già versato.
5 Questa lettera è stata impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale di primo grado, il quale, con ordinanza 16 luglio 1998, ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tale lettera non costituiva un atto il quale potesse essere oggetto di un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (attualmente art. 230 CE).
6 Nella sua ordinanza il Tribunale di primo grado ha fatto presente che, secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi gli impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo.
7 In presenza di atti o decisioni elaborati in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costituiscono in linea di principio atti impugnabili solo quelli che stabiliscono definitivamente la posizione dell'Istituzione al termine del procedimento, e non gli atti intermedi intesi alla preparazione della decisione finale.
8 Il Tribunale di primo grado ha continuato:
«Nella lettera in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente in merito al "proseguimento della procedura interna in vista della soppressione del contributo (accordato alla ricorrente) e del recupero dell'importo già versato". Una formulazione siffatta mette chiaramente in luce che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora adottato una decisione definitiva quanto alla soppressione del contributo finanziario concesso alla ricorrente, ma che la stessa stava elaborando tale decisione. La lettera in parola non costituisce quindi un provvedimento produttivo di effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (...). Come ha sostenuto a giusto titolo la [OSCURATO:PERSONA], la corrispondenza in parola rappresenta una mera lettera informativa. Quanto agli effetti svantaggiosi che la ricorrente asserisce subire per il fatto che è in corso il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (...) essi sono soltanto la conseguenza logica dell'avvio di quest'ultimo. Fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] adotta, come nel caso di specie, provvedimenti di natura transitoria nell'ambito di tale procedimento, tali effetti non caratterizzano l'esistenza di un provvedimento produttivo di effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente. Ne consegue che la lettera di cui trattasi non costituisce un atto il quale possa essere oggetto di un ricorso a norma dell'art. 173 del Trattato».
9 Nella sua impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] chiede alla Corte di giustizia non solo di annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado ma anche di annullare la presunta decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima richiesta è chiaramente irricevibile. Come fa rilevare la [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia non può in sede di impugnazione esaminare il merito della causa qualora il Tribunale non l'abbia fatto.
10 [OSCURATO:PERSONA]Pasta deduce due motivi a sostegno del suo ricorso avverso l'ordinanza di primo grado. Inanzi tutto essa sostiene che la lettera controversa conteneva una decisione definitiva, e fa valere tre argomenti.
11 In primo luogo, essa afferma che vi era una decisione (implicita) di diniego di pagamento della seconda rata, nonché della rata finale del contributo finanziario. Questo argomento mi sembra incompatibile con la chiara formulazione della lettera, che parla della continuazione del procedimento in vista della soppressione del contributo e del recupero dell'importo già versato. La lettera non può a mio parere essere intesa nel senso che contenga una decisione implicita del tipo asserito.
12 In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] asserisce che la lettera ha comportato per tutta la durata del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] la sospensione del contributo sia comunitario sia nazionale e pertanto deve essere considerata come un provvedimento impugnabile. Tuttavia, come fa rilevare la [OSCURATO:PERSONA], queste conseguenze non significano che la lettera abbia un qualche effetto giuridico vincolante. Un ricorso d'annullamento può sussistere solo in presenza di un atto o un provvedimento da annullare; la semplice trasmissione di informazioni non può essere annullata e poiché la lettera rimane un documento essenzialmente informativo non può essere oggetto d'impugnazione.
13 In terzo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] allega che la procedura prevista dall'art. 47 del regolamento, poiché non richiede che la [OSCURATO:PERSONA] nell'adottare provvedimenti tenga conto di un parere negativo del Comitato permanente per le strutture della pesca, è in effetti sbilanciata a favore della [OSCURATO:PERSONA], cosicché la lettera di quest'ultima costituiva una presa di posizione che in pratica non poteva essere modificata. Su tale punto tuttavia l'art. 47 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] deve presentare al Comitato permanente un progetto del provvedimento da adottare e che, se il provvedimento proposto non è conforme al parere del Comitato, il Consiglio può adottare provvedimenti diversi.
14 [OSCURATO:PERSONA]Pasta aggiunge in effetti che la possibilità di impugnare la lettera della [OSCURATO:PERSONA] è tanto più importante alla luce della giurisprudenza della Corte secondo cui si ritengono irricevibili i ricorsi di annullamento di atti puramente confermativi di una precedente decisione non impugnata entro il termine (3). Questo argomento tuttavia è mal costruito: se la lettera della [OSCURATO:PERSONA], come ha dichiarato il Tribunale di primo grado e la Corte a mio parere dovrebbe confermare, non è essa stessa una decisione, ovviamente la decisione adottata alla fine non può semplicemente confermare una precedente decisione.
15 Nessuno degli argomenti dedotti a sostegno del primo motivo può quindi considerarsi fondato.
16 Il secondo motivo della [OSCURATO:SOCIETA] si riferisce al fatto che l'ordinanza è insufficientemente motivata e contiene contraddizioni. Tuttavia, a mio parere, l'ordinanza chiarisce adeguatamente i motivi che hanno indotto il Tribunale di primo grado a concludere che la lettera controversa non costituiva una decisione definitiva: si veda il brano dell'ordinanza riportato sopra al paragrafo 8.
17 [OSCURATO:PERSONA]Pasta sostiene che il Tribunale di primo grado non ha correttamente esaminato la lettera come un atto impugnabile in considerazione della gravità delle conseguenze e menziona le conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e altri a sostegno della sua affermazione: «come la Corte ha avuto già modo di affermare, il ridurre o sospendere un finanziamento già concesso, o addirittura il disporre il rimborso allo Stato membro delle somme inizialmente erogate, è un provvedimento oggettivamente più grave, per le conseguenze che ne discendono nella sfera dei diretti interessati, rispetto all'iniziale diniego del finanziamento richiesto. E', infatti, un provvedimento che contraddice le aspettative sulle quali il soggetto interessato aveva, nello svolgimento della sua attività di intrapresa, ritenuto di poter fare legittimo affidamento» (4). Questa causa tuttavia si riferiva ad una decisione formale.
18 L'argomento della [OSCURATO:SOCIETA] nel senso che la lettera aveva conseguenze sfavorevoli può essere fondato, ma la possibile esistenza di tali conseguenze non può ovviare alla necessità di una decisione definitiva prima che un provvedimento possa essere oggetto di sindacato giurisdizionale. Come la [OSCURATO:PERSONA] fa rilevare, se una lettera con cui s'informa una persona che è in corso un procedimento potesse essere impugnata, ciò sarebbe non solo incompatibile con la giurisprudenza consolidata, ma pregiudicherebbe la certezza del diritto e ostacolerebbe l'attività amministrativa della [OSCURATO:PERSONA].
19 E' pertanto opportuno a mio parere che, in casi quali la presente fattispecie, solo decisioni definitive possano essere soggette a sindacato giurisdizionale, e non decisioni intermedie o preparatorie. Inoltre, nella presente fattispecie, si può senz'altro ritenere che non vi fosse nemmeno una decisione intermedia. In realtà è solo stato comunicato che il procedimento sarebbe proseguito, con la possibilità di giungere ad una decisione.
Conclusioni
20 Per i motivi di cui sopra la Corte a mio parere dovrebbe:
1) respingere il ricorso;
2) condannare la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese.
(1) - Ordinanza del 16 luglio 1998 nella causa T-274/97 [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]. 1998, pag. II - 2925.
(2) - GU L 1986, L 376, pag. 7.
(3) - [OSCURATO:PERSONA]Pasta cita le cause riunite 166/86 e 220/86 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1988, pag. 6473 e la causa C-12/90 INFORTEC contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1990, pag. I-4265.
(4) - [OSCURATO:PERSONA]32/95 P, [OSCURATO:PERSONA]. 1996, pag. I-5373, paragrafo 45 delle conclusioni.