CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 1979
Cassazione n. 04885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1979 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 2 luglio 2020 dalla Corte di appello di Palermo, che ha riformato parzialmente la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato — anche a fini civili — [OSCURATO:PERSONA] per violenza privata, lesioni personali volontarie e danneggiamento ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. La riforma parziale in appello è consistita nell'assoluzione dell'imputato, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dal danneggiamento e nell'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi quanto alla violenza privata, con conseguente revoca parziale delle statuizioni civili e rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Contro la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha redatto un unico motivo di ricorso, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione e contesta il giudizio di attendibilità della persona offesa, evocando un passaggio della denunzia sporta. Quanto al secondo episodio di violenza privata — quello collocato dinanzi alla stazione dei Carabinieri — il ricorrente rappresenta che la parte lesa non aveva manifestato la volontà di allontanarsi né aveva mostrato un atteggiamento concludente in tal senso. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso, osservando che: - il ricorso è manifestamente infondato quanto al vaglio di attendibilità della persona offesa - in ordine alla violenza privata, la sentenza impugnata contiene adeguata motivazione circa i suoi elementi costitutivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Ciascuno dei segmenti del motivo dli ricorso è portatore di un argomento di censura inammissibile. 1.1. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, il confronto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento con quelle condensate nella querela non è possibile in quanto quest'ultimo è un atto veicolato dal fascicolo del pubblico ministero a quello del dibattimento solo ai fini della condizione di procedibilità, salvo l'accordo tra le parti circa la sua valenza contenutistica, accordo che però non risulta dalla sentenza impugnata. 1.2. Quanto alla violenza privata commessa con riferimento alla condotta portata dal prevenuto alla persona offesa dinanzi alla Stazione dei Carabinieri, la circostanza che quest'ultima non avesse mostrato la volontà di allontanarsi dal luogo dove sostava nella propria auto è superflua, date le circostanze concrete dell'azione, avvenuta subito dopo l'aggressione, allorché era inesigibile — e l'imputato non poteva non saperlo — che la persona offesa interloquisse nuovamente con lui per chiedere di spostare l'autovettura. Peraltro la Corte di merito ben motiva sull'univocità dell'atteggiamento dell'imputato, che aveva parcheggiato in modo da impedire lo sposl:amento del veicolo dove si trovava la persona offesa, senza che ve ne fosse la necessità. Quanto alla configurabilità del reato in un'ipotesi di tal fatta, vanno ricordati gli insegnamenti di questa Corte, che, in casi di questo genere, ha ritenuto integrato il reato di violenza privata, con o senza un'espressa richiesta di spostare l'autovettura che ostruiva il passaggio, richiesta che, nella specie, era, come detto, non esigibile dalla vittima, sulla scorta della vis aggressiva poco prima manifestata dal ricorrente (Sez. 5, n. 16571 del 20/04/2006, Badalamenti e altro, Rv. 234458 ; Sez. 5, n. 40983 del 18/10/2005, Siracusa, Rv. 232459). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] io (0___t_______ Ite.12k. 1.— dORTE [OSCURATO:PERSONA] E