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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39135/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli letti gli atti e il ricorso; sentite le conclusioni: - del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].

Gen.

Elisabetta CENICCOLA, che conclude per l’inammissibilità del ricorso; - del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di XXXXXXX in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza della Corte di Assise di appello di XXXXXXX in data 15 maggio 2022, irrevocabile il 12 marzo 2024, che l'ha condannata per il reato di omicidio preterintenzionale ai danni della figlia neonata commesso in data anteriore e prossima al 1° ottobre 2014 (decesso avvenuto il 14 ottobre 2014), escludendo l’ammissibilità della domanda per difetto di affidabilità e pertinenza della nuova prova dedotta dalla difesa.

La condannata ha presentato istanza di revisione facendo leva su una missiva, apparentemente sottoscritta dalla madre XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rinvenuta dopo il suicidio di questa, con la quale manifestava il proprio senso di colpa per il decesso della nipote, riferendo che, dopo la sentenza di condanna della figlia, aveva potuto ricostruire la morte come dipendente dalle proprie azioni: le sovveniva il ricordo secondo il quale, nell'agosto del 2014, essa aveva accidentalmente fatto urtare il capo della neonata contro la portiera del veicolo sul quale si trovava.

2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] poi revocato con la nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando il vizio della motivazione, anche in riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva.

Non possono esservi dubbi, soprattutto in considerazione di numerosi elementi logici, circa la provenienza della missiva dalla madre dell'imputata, sicché deve giudicarsi errata l'affermazione circa l'incertezza della provenienza del documento; la Corte d'appello avrebbe dovuto semmai disporre attività istruttoria per verificare la genuinità della missiva, eventualmente disponendo una perizia grafologica.

La sentenza impugnata è anche erronea e illogica là dove esclude la rilevanza causale della condotta riferita da XXXXXXXXXXXX a causare le lesioni che hanno portato alla morte della nipote, dovendosi eventualmente disporre una perizia per fugare gli eventuali residui dubbi.

D'altra parte, la sentenza impugnata è contraddittoria e illogica perché, quale riscontro dell’urto, i periti, che avevano effettuato l'autopsia sulla neonata, avevano individuato la presenza di callo osseo sulle coste in considerazione del quale è stato possibile retrodatare le lesioni proprio al periodo nel quale si è verificato il riferito urto con la portiera della vettura.

Infine, la sentenza è contraddittoria e illogica là dove ritiene di poter superare la novità della prova con riferimento alle intercettazioni ambientali eseguite all'epoca dei fatti, posto che il contenuto della missiva è idoneo a chiarire come quella dichiarazione della condannata fosse esclusivamente frutto della suggestione indotta dagli investigatori.

2.1. Il nuovo co-difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria con la quale insiste e ulteriormente argomenta in merito ai denunciati vizi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che: - «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 - dep. 2021, L., Rv. 280405). - «in tema di revisione, la declaratoria d'inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee a inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici» (ex multis, Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 – 01); - «in tema di revisione, la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove va distinta dal giudizio concernente l'affidabilità di queste ultime, posto che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, non sussistendo, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand'anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria» (Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv. 286869 – 01); - «in tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi» (Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Ornato, Rv. 281992 – 01); - «in tema di ritrattazione, deve escludersi che integri "nuova prova", ai sensi dell'art.630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la semplice ritrattazione delle precedenti dichiarazioni testimoniali in assenza di specifici elementi di prova che avvalorino la falsità di queste, poiché l'ordinamento, per evidenti ragioni di coerenza, non può consentire che l'efficacia del giudicato possa essere automaticamente rimessa in gioco per effetto di dichiarazioni sospette» (Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013 - dep. 2014, F., Rv. 258835 – 01; Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714 – 02).

3. È utile ricordare, come specificamente segnalato dalla Corte di cassazione nella sentenza di rigetto del ricorso avverso la decisione di merito (Sez. 5, n. 26123 del 12/03/2024), che «Del tutto versato in fatto e inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso, incentrato su di una valutazione alternativa del compendio probatorio e una prospettazione esplorativa di una diversa ricostruzione della causa del decesso della neonata, peraltro a fronte di una motivazione del tutto esaustiva e completa, da parte della Corte di merito, che ha illustrato analiticamente le risultanze probatorie, alla luce delle risultanze delle analisi strumentali e delle conclusioni peritali, rilevando come l'ematoma subdurale della neonata fosse da ricondurre ad un indiscusso traumatismo cranico di natura non accidentale, con connotazioni tali da escludere ogni azione involontaria, ivi inclusa una condotta di "scuotimento" della piccola da parte della madre e, quindi, un atto di imperizia per arrestarne il pianto.

Al contrario, la bimba era stata colpita da un lato contro una superficie, con grande forza, in modo da far diffondere simmetricamente l'energia rilasciata dal contatto e coinvolgere bilateralmente le ossa parietali del cranio (pag. 12-18 della motivazione).

Quanto alla responsabilità della madre della piccola, [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha esaminato con motivazione del tutto immune da censure logiche il contenuto della captazione tra la predetta e la madre, in cui la XXXXXXX ammetteva di aver fatto battere più volte la testa della piccola sulla superficie del fasciatoio; la Corte di merito ha escluso ogni pressione, da parte degli inquirenti, sulla donna, non avendo la difesa, al di là di mere affermazioni, contrastato in maniera adeguata tale conclusione.

Peraltro, la Corte di merito ha esplicitato come la versione dei fatti fornita dalla XXXXXXX nel corso del colloquio intercettato fosse pienamente compatibile con le cause del decesso e le lesioni accertate in sede autoptica».

4. Tanto premesso, il giudice della revisione ha anzitutto logicamente valutato come inaffidabile, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, la dichiarazione redatta con caratteri a stampa e apparentemente sottoscritta dalla madre dell’imputata, tramite la quale, avvertendo dopo circa dieci anni dal fatto il senso di colpa per la morte della nipote, XXXXXXXXXXXX si addebita una condotta (accidentale urto del capo della minore contro la portiera del veicolo) che ella opina essere la causa della morte.

4.1. L’inaffidabilità, che non ha consentito di superare il giudizio di ammissibilità dell’istanza, attiene alla provenienza e al contenuto.

Quest’ultimo è apparso intrinsecamente ipotetico e frutto della postuma rielaborazione del materiale istruttorio del giudizio a carico della figlia (materiale che le era peraltro noto durante tutto il corso del giudizio), nonché contraddetto da numerosi e convergenti elementi obiettivi: risultanze autoptiche sulla natura e tipologia delle lesioni al cranio; certificazioni mediche che escludono la presenza di ecchimosi, abrasioni o lesioni al cranio nell’agosto 2014 quando sarebbe avvenuto l’urto con la portiera; assenza di calcificazioni delle lesioni al cranio a conforto della recente datazione delle stesse rispetto all’evento morte; dichiarazioni dell’imputata e della madre, come captate all’epoca dei fatti.

Del resto, il ricorso non contrasta il rilievo sull'incerta provenienza della dichiarazione postuma della madre dell'imputata e sull'incerto momento del rinvenimento di detto documento.

4.2. Del resto, XXXXXXXXXXXX non aveva esitato, come ricorda Sez. 5, n. 26123/2024, pag. 3, ad accusare i sanitari di avere cagionato la morte della nipote, tanto che, unitamente alla figlia e al coniuge, era stata sottoposta a indagini per il reato di calunnia, nella piena consapevolezza, desunta dalle captazioni, della diversa scaturigine della morte.

Sotto tale profilo, quindi, il documento versato dalla difesa richiede un’attenta valutazione, alla stregua di quanto previsto per coloro che sono stati indagati per un reato connesso (Sez. 6, Ornato, cit.), sicché fermo quanto già rilevato circa l’inaffidabilità della ricostruzione solipsisticamente offerta da XXXXXXXXXXXX, esso si palesa di per sé inidoneo a costituire una nuova prova valutabile ex art. 630 cod. proc. pen. 4.3.

Inoltre, il ricorso propone una inammissibile rilettura della conversazione intercettata in senso non indiziante in contrasto con la sentenza di condanna e con i poteri limitati del giudice di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), anche se investito di ricorso in materia di revisione.

4.4. Sulla base di tali premesse deve concludersi per la natura esplorativa delle richieste istruttorie, peraltro formulate soltanto in sede di ricorso per cassazione, da rilevarsi, in ogni caso, inammissibili come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di perizia (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli letti gli atti e il ricorso; sentite le conclusioni: - del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. Elisabetta CENICCOLA, che conclude per l’inammissibilità del ricorso; - del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di XXXXXXX in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla sentenza della Corte di Assise di appello di XXXXXXX in data 15 maggio 2022, irrevocabile il 12 marzo 2024, che l'ha condannata per il reato di omicidio preterintenzionale ai danni della figlia neonata commesso in data anteriore e prossima al 1° ottobre 2014 (decesso avvenuto il 14 ottobre 2014), escludendo l’ammissibilità della domanda per difetto di affidabilità e pertinenza della nuova prova dedotta dalla difesa. La condannata ha presentato istanza di revisione facendo leva su una missiva, apparentemente sottoscritta dalla madre XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rinvenuta dopo il suicidio di questa, con la quale manifestava il proprio senso di colpa per il decesso della nipote, riferendo che, dopo la sentenza di condanna della figlia, aveva potuto ricostruire la morte come dipendente dalle proprie azioni: le sovveniva il ricordo secondo il quale, nell'agosto del 2014, essa aveva accidentalmente fatto urtare il capo della neonata contro la portiera del veicolo sul quale si trovava. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] poi revocato con la nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando il vizio della motivazione, anche in riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva. Non possono esservi dubbi, soprattutto in considerazione di numerosi elementi logici, circa la provenienza della missiva dalla madre dell'imputata, sicché deve giudicarsi errata l'affermazione circa l'incertezza della provenienza del documento; la Corte d'appello avrebbe dovuto semmai disporre attività istruttoria per verificare la genuinità della missiva, eventualmente disponendo una perizia grafologica. La sentenza impugnata è anche erronea e illogica là dove esclude la rilevanza causale della condotta riferita da XXXXXXXXXXXX a causare le lesioni che hanno portato alla morte della nipote, dovendosi eventualmente disporre una perizia per fugare gli eventuali residui dubbi. D'altra parte, la sentenza impugnata è contraddittoria e illogica perché, quale riscontro dell’urto, i periti, che avevano effettuato l'autopsia sulla neonata, avevano individuato la presenza di callo osseo sulle coste in considerazione del quale è stato possibile retrodatare le lesioni proprio al periodo nel quale si è verificato il riferito urto con la portiera della vettura. Infine, la sentenza è contraddittoria e illogica là dove ritiene di poter superare la novità della prova con riferimento alle intercettazioni ambientali eseguite all'epoca dei fatti, posto che il contenuto della missiva è idoneo a chiarire come quella dichiarazione della condannata fosse esclusivamente frutto della suggestione indotta dagli investigatori. 2.1. Il nuovo co-difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria con la quale insiste e ulteriormente argomenta in merito ai denunciati vizi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che: - «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 - dep. 2021, L., Rv. 280405). - «in tema di revisione, la declaratoria d'inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee a inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici» (ex multis, Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 – 01); - «in tema di revisione, la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove va distinta dal giudizio concernente l'affidabilità di queste ultime, posto che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, non sussistendo, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand'anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria» (Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv. 286869 – 01); - «in tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi» (Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021, Ornato, Rv. 281992 – 01); - «in tema di ritrattazione, deve escludersi che integri "nuova prova", ai sensi dell'art.630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la semplice ritrattazione delle precedenti dichiarazioni testimoniali in assenza di specifici elementi di prova che avvalorino la falsità di queste, poiché l'ordinamento, per evidenti ragioni di coerenza, non può consentire che l'efficacia del giudicato possa essere automaticamente rimessa in gioco per effetto di dichiarazioni sospette» (Sez. 3, n. 5122 del 05/12/2013 - dep. 2014, F., Rv. 258835 – 01; Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714 – 02). 3. È utile ricordare, come specificamente segnalato dalla Corte di cassazione nella sentenza di rigetto del ricorso avverso la decisione di merito (Sez. 5, n. 26123 del 12/03/2024), che «Del tutto versato in fatto e inammissibile risulta il secondo motivo di ricorso, incentrato su di una valutazione alternativa del compendio probatorio e una prospettazione esplorativa di una diversa ricostruzione della causa del decesso della neonata, peraltro a fronte di una motivazione del tutto esaustiva e completa, da parte della Corte di merito, che ha illustrato analiticamente le risultanze probatorie, alla luce delle risultanze delle analisi strumentali e delle conclusioni peritali, rilevando come l'ematoma subdurale della neonata fosse da ricondurre ad un indiscusso traumatismo cranico di natura non accidentale, con connotazioni tali da escludere ogni azione involontaria, ivi inclusa una condotta di "scuotimento" della piccola da parte della madre e, quindi, un atto di imperizia per arrestarne il pianto. Al contrario, la bimba era stata colpita da un lato contro una superficie, con grande forza, in modo da far diffondere simmetricamente l'energia rilasciata dal contatto e coinvolgere bilateralmente le ossa parietali del cranio (pag. 12-18 della motivazione). Quanto alla responsabilità della madre della piccola, [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha esaminato con motivazione del tutto immune da censure logiche il contenuto della captazione tra la predetta e la madre, in cui la XXXXXXX ammetteva di aver fatto battere più volte la testa della piccola sulla superficie del fasciatoio; la Corte di merito ha escluso ogni pressione, da parte degli inquirenti, sulla donna, non avendo la difesa, al di là di mere affermazioni, contrastato in maniera adeguata tale conclusione. Peraltro, la Corte di merito ha esplicitato come la versione dei fatti fornita dalla XXXXXXX nel corso del colloquio intercettato fosse pienamente compatibile con le cause del decesso e le lesioni accertate in sede autoptica». 4. Tanto premesso, il giudice della revisione ha anzitutto logicamente valutato come inaffidabile, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, la dichiarazione redatta con caratteri a stampa e apparentemente sottoscritta dalla madre dell’imputata, tramite la quale, avvertendo dopo circa dieci anni dal fatto il senso di colpa per la morte della nipote, XXXXXXXXXXXX si addebita una condotta (accidentale urto del capo della minore contro la portiera del veicolo) che ella opina essere la causa della morte. 4.1. L’inaffidabilità, che non ha consentito di superare il giudizio di ammissibilità dell’istanza, attiene alla provenienza e al contenuto. Quest’ultimo è apparso intrinsecamente ipotetico e frutto della postuma rielaborazione del materiale istruttorio del giudizio a carico della figlia (materiale che le era peraltro noto durante tutto il corso del giudizio), nonché contraddetto da numerosi e convergenti elementi obiettivi: risultanze autoptiche sulla natura e tipologia delle lesioni al cranio; certificazioni mediche che escludono la presenza di ecchimosi, abrasioni o lesioni al cranio nell’agosto 2014 quando sarebbe avvenuto l’urto con la portiera; assenza di calcificazioni delle lesioni al cranio a conforto della recente datazione delle stesse rispetto all’evento morte; dichiarazioni dell’imputata e della madre, come captate all’epoca dei fatti. Del resto, il ricorso non contrasta il rilievo sull'incerta provenienza della dichiarazione postuma della madre dell'imputata e sull'incerto momento del rinvenimento di detto documento. 4.2. Del resto, XXXXXXXXXXXX non aveva esitato, come ricorda Sez. 5, n. 26123/2024, pag. 3, ad accusare i sanitari di avere cagionato la morte della nipote, tanto che, unitamente alla figlia e al coniuge, era stata sottoposta a indagini per il reato di calunnia, nella piena consapevolezza, desunta dalle captazioni, della diversa scaturigine della morte. Sotto tale profilo, quindi, il documento versato dalla difesa richiede un’attenta valutazione, alla stregua di quanto previsto per coloro che sono stati indagati per un reato connesso (Sez. 6, Ornato, cit.), sicché fermo quanto già rilevato circa l’inaffidabilità della ricostruzione solipsisticamente offerta da XXXXXXXXXXXX, esso si palesa di per sé inidoneo a costituire una nuova prova valutabile ex art. 630 cod. proc. pen. 4.3. Inoltre, il ricorso propone una inammissibile rilettura della conversazione intercettata in senso non indiziante in contrasto con la sentenza di condanna e con i poteri limitati del giudice di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), anche se investito di ricorso in materia di revisione. 4.4. Sulla base di tali premesse deve concludersi per la natura esplorativa delle richieste istruttorie, peraltro formulate soltanto in sede di ricorso per cassazione, da rilevarsi, in ogni caso, inammissibili come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di perizia (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 11/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 39135/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris