Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 35470/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19550-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 19550/2022 Cron.

Rep.

Ud. 27/09/2023 CC avverso la sentenza n. 690/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2022 R.G.N. 1274/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma aveva in parte accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale romano aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa e revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore del Cogliandro per il pagamento della somma di E.203.206,01, in ragione della declaratoria di illegittimità ed inefficacia della cessione del ramo di azienda intervenuto tra la [OSCURATO:SOCIETA] e dell’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro.

La corte territoriale riteneva che, poiché il Cogliandro, dal giugno 2013, aveva percepito la pensione di anzianità e che la percezione di tale prestazione ha quale presupposto la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 22, co.1 lett.c della legge n.153/69 e dell’art. 10 co.6,del D.lvp n.503/92, nulla allo stesso fosse dovuto dalla data del percepimento della pensione, anche se la prestazione di lavoro non era stata eseguita per volontà datoriale.

La Corte riteneva inoltre che per il periodo di messa in mobilità il lavoratore avesse invece diritto alle somme richieste perché non escluse dalla esistenza del trattamento per la mobilità.

Su quest’ultimo punto accoglieva parzialmente l’appello.

Per la parte in cui la domanda era stata rigettata, proponeva ricorso il lavoratore cui resisteva con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]Entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in ordine alla persistenza del rapporto di lavoro tra il lavoratore e [OSCURATO:SOCIETA].

Il lavoratore rileva l’esistenza del giudicato formatosi con la sentenza n.11721/14 della Suprema Corte, confermativa della illegittimità della cessione del ramo di azienda e della persistenza del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA], e dunque dell’accertato interesse alla prosecuzione del rapporto, rispetto al quale l’eccezione relativa al pensionamento ed alla sua funzione estintiva del rapporto di lavoro, è nuova eccezione, mai sollevata prima nel giudizio precedente e solo avanzata in sede di giudizio monitorio.

Si sostiene che la corte di merito abbia errato nel ritenere che con il collocamento in quiescenza potesse cessare anche il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA] mai ripristinato e sulla cui persistenza era intervenuto il giudicato. 2)- Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della disciplina di cui all’art. 22, co.1 lett.c della legge n.153/69 e dell’art. 10 co.6,del D.lvp n.503/92,e della l.n.153/69, per aver, la corte, ritenuto incompatibile la sceltadel pensionamento di anzianità con i diritti alla prosecuzione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA].

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla incidenza del trattamento di quiescenza sul mancato ripristino del rapporto di lavoro in caso di dichiarata illegittimità della cessione (del ramo) d’azienda.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro; né il risarcimento del danno spettante ex art. 18, st.lav. può essere diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento (quale "aliunde perceptum") non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa (in tal senso Cass.n. 16136/2018 ).

Come questa Corte ha avuto modo di precisare, soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; da ciò consegue l'unicità del rapporto lavorativo.

In caso contrario, ovvero in caso di illegittimità della cessione, le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa (Cass. n. 29092/2019); il rapporto col cessionario è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale.

Con riguardo poi al conseguimento della pensione di anzianità, deve ribadirsi che tale circostanza non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica o il diritto dell’ente previdenziale alla ripetizione delle somme erogate), ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro; invero, il diritto a pensione discende dai verificarsi dei requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche, che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno (in termini Cass.n.28824/2022 nonchè Cass. n. 8949/2020 e giurisprudenza ivi richiamata).

Ai principi sopra richiamati la corte territoriale non ha dato seguito diversamente ritenendo sussistere incompatibilità tra il pensionamento, quale scelta del lavoratore, e la persistenza del vincolo obbligatorio con [OSCURATO:SOCIETA].

I motivi devono pertanto essere accolti. 3)-Con il terzo motivo è lamentata la nullità della sentenza per omessa motivazione sul diritto a percepire le retribuzioni sin dal momento della sentenza di accertamento della illegittimità della cessione di primo grado. 4)- L’ultima censura denuncia la violazione degli artt. 1206, 1207,1217 c.c. per la sussistenza dell’obbligo del datore lavoro che rifiuti la prestazione di lavoro offerta a corrispondere la retribuzione maturata dalla declaratoria della nullità cessione con effetti ex tunc.

Trattando insieme le ultime due censure proposte, in continuità con quanto già osservato recentemente da questa Corte si rileva che “nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione stessa, potendo ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l'eventuale "aliunde perceptum", soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbia provveduto a costituire in mora ilpredetto datore ex art. 1217 c.c. ( Cass.n.5788/2023).

Correttamente con i principi enunciati la corte di merito ha statuito il diritto a percepire le retribuzione con decorrenza dalla messa in mora dal parte del lavoratore.

Le due censure devono pertanto essere rigettate.

In conclusione devono accogliersi i primi due motivi, deve essere cassata la sentenza con riguardo ai motivi accolti e rigettati gli ultimi due motivi.

La causa va rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, sui motivi accolti e sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e rigetta il terzo e quarto motivo.

Cassa la sentenza su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19550-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 19550/2022 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC avverso la sentenza n. 690/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2022 R.G.N. 1274/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma aveva in parte accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale romano aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa e revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore del Cogliandro per il pagamento della somma di E.203.206,01, in ragione della declaratoria di illegittimità ed inefficacia della cessione del ramo di azienda intervenuto tra la [OSCURATO:SOCIETA] e dell’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro. La corte territoriale riteneva che, poiché il Cogliandro, dal giugno 2013, aveva percepito la pensione di anzianità e che la percezione di tale prestazione ha quale presupposto la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 22, co.1 lett.c della legge n.153/69 e dell’art. 10 co.6,del D.lvp n.503/92, nulla allo stesso fosse dovuto dalla data del percepimento della pensione, anche se la prestazione di lavoro non era stata eseguita per volontà datoriale. La Corte riteneva inoltre che per il periodo di messa in mobilità il lavoratore avesse invece diritto alle somme richieste perché non escluse dalla esistenza del trattamento per la mobilità. Su quest’ultimo punto accoglieva parzialmente l’appello. Per la parte in cui la domanda era stata rigettata, proponeva ricorso il lavoratore cui resisteva con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]Entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in ordine alla persistenza del rapporto di lavoro tra il lavoratore e [OSCURATO:SOCIETA]. Il lavoratore rileva l’esistenza del giudicato formatosi con la sentenza n.11721/14 della Suprema Corte, confermativa della illegittimità della cessione del ramo di azienda e della persistenza del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA], e dunque dell’accertato interesse alla prosecuzione del rapporto, rispetto al quale l’eccezione relativa al pensionamento ed alla sua funzione estintiva del rapporto di lavoro, è nuova eccezione, mai sollevata prima nel giudizio precedente e solo avanzata in sede di giudizio monitorio. Si sostiene che la corte di merito abbia errato nel ritenere che con il collocamento in quiescenza potesse cessare anche il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA] mai ripristinato e sulla cui persistenza era intervenuto il giudicato. 2)- Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della disciplina di cui all’art. 22, co.1 lett.c della legge n.153/69 e dell’art. 10 co.6,del D.lvp n.503/92,e della l.n.153/69, per aver, la corte, ritenuto incompatibile la sceltadel pensionamento di anzianità con i diritti alla prosecuzione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto attinenti alla incidenza del trattamento di quiescenza sul mancato ripristino del rapporto di lavoro in caso di dichiarata illegittimità della cessione (del ramo) d’azienda. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro; né il risarcimento del danno spettante ex art. 18, st.lav. può essere diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento (quale "aliunde perceptum") non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa (in tal senso Cass.n. 16136/2018 ). Come questa Corte ha avuto modo di precisare, soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; tale circostanza ricorre esclusivamente quando sussistono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto; da ciò consegue l'unicità del rapporto lavorativo. In caso contrario, ovvero in caso di illegittimità della cessione, le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa (Cass. n. 29092/2019); il rapporto col cessionario è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale. Con riguardo poi al conseguimento della pensione di anzianità, deve ribadirsi che tale circostanza non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica o il diritto dell’ente previdenziale alla ripetizione delle somme erogate), ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro; invero, il diritto a pensione discende dai verificarsi dei requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche, che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno (in termini Cass.n.28824/2022 nonchè Cass. n. 8949/2020 e giurisprudenza ivi richiamata). Ai principi sopra richiamati la corte territoriale non ha dato seguito diversamente ritenendo sussistere incompatibilità tra il pensionamento, quale scelta del lavoratore, e la persistenza del vincolo obbligatorio con [OSCURATO:SOCIETA]. I motivi devono pertanto essere accolti. 3)-Con il terzo motivo è lamentata la nullità della sentenza per omessa motivazione sul diritto a percepire le retribuzioni sin dal momento della sentenza di accertamento della illegittimità della cessione di primo grado. 4)- L’ultima censura denuncia la violazione degli artt. 1206, 1207,1217 c.c. per la sussistenza dell’obbligo del datore lavoro che rifiuti la prestazione di lavoro offerta a corrispondere la retribuzione maturata dalla declaratoria della nullità cessione con effetti ex tunc. Trattando insieme le ultime due censure proposte, in continuità con quanto già osservato recentemente da questa Corte si rileva che “nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione stessa, potendo ottenere il risarcimento del danno subìto a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l'eventuale "aliunde perceptum", soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbia provveduto a costituire in mora ilpredetto datore ex art. 1217 c.c. ( Cass.n.5788/2023). Correttamente con i principi enunciati la corte di merito ha statuito il diritto a percepire le retribuzione con decorrenza dalla messa in mora dal parte del lavoratore. Le due censure devono pertanto essere rigettate. In conclusione devono accogliersi i primi due motivi, deve essere cassata la sentenza con riguardo ai motivi accolti e rigettati gli ultimi due motivi. La causa va rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, sui motivi accolti e sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e rigetta il terzo e quarto motivo. Cassa la sentenza su