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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 36620/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 3638-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I PAPA 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti,dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

VICO 31, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1083/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione ritualmente notificato nell’anno 1996, [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietaria di un immobile sito in Buccino,confinante con la proprietà [OSCURATO:PERSONA], e di aver provveduto alla demolizione e ricostruzione dello stesso in ragione del sisma del 1980, ha convenuto in giudiziola signora [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno - Sezione distaccata di Eboli, per sentirla condannare alla rimozione delle opere poste in essere alla sua proprietà, anche queste operate a seguito della ricostruzione dal sisma, ritenute foriere di danno.

Contestava specificamente alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver convogliato gli scarichi delle acque pluviali e fognarie sul terreno di sua proprietà, di aver convogliato le acque pluviali dal tetto del fabbricato all’area di Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -3- sua proprietà e di aver trasformato una pre esistente apertura presente nel fabbricato, chiedendo l’eliminazione di tali violazioni, danni e spese di lite.

2. Si costituiva la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che eccepiva la mancanza di integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari del fabbricato (formato da due corpi di fabbrica disposti a forma di “L”), che veniva poi disposta dal giudice adito.

Instauratosi il contradditorio, si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], avanzando domanda riconvenzionale affinché fosse accertata a favore del fabbricato dominante la costituzione di una servitù di convogliamento delle acque piovane nel fondo dell’attrice.

I sigg.r i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l'estromissione dal giudizio per estraneità ai fatti di causa.

3. Nel corso del giudizio decedeva la convenuta [OSCURATO:PERSONA] e il giudizio veniva riassunto dall'attrice nei confronti dei suoi eredi legittimi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Con sentenza n. 275/2009, a seguito della soppressione delle preture, il Tribunale di Salerno –Sezione distaccata di Eboli rigettava le domande di parte attrice, in particolare affermando che la luce, che non consente l’affaccio sul fondo altrui, era rimasta quasi del tutto immutata dopo la ricostruzione e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], regolando tra le parti le spese processuali.

5. Contro la sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo – per quanto ai fini del presente giudizio rileva – il superficiale rigetto da parte del giudice di primo grado della domanda volta ad accertare la sussistenza di una luce impropria Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -4- e irregolare, sul presupposto che le modificazioni apportate non avrebbero aggravato la situazione del fondo servente.

Hanno resistito al gravame [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

6. Con sentenza n. 1083/2017, la Corte di Appello di Salerno accoglieva l’appello riguardo alla trasformazione della luce, ritenendo sussistenti le modifiche ad essa apportate.

Condannava pertanto gli eredi della [OSCURATO:PERSONA] al ripristino della luce alle condizioni originarie e in subordine alla regolarizzazione della stessa in senso conforme alle prescrizioni stabilite dall’art.901 c.c.

Rigettava gli altri motivi di appello e regolava le spese dei due gradi di giudizio.

7. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i sigg.ri Rosa, Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA], affidando le loro doglianze a cinque motivi di ricorso.

8. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la sua carenza di legittimazione passiva.

9. Sono rimasti intimati gli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA].

10. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c.

11. In prossimità dell’udienza hanno presentato memoria i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo denuncia, sub art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.102 comma 2 c.p.c. nonché art. 307 commi 3 e 4 c . p . c. estinzione del processo –artt. 177 e 180, comma 2 c.c.).

Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -5- Con tale mezzo i ricorrent i contest a no la violazione del litisconsorzio necessario dal lato passivo, per non essere stato citato in giudizio il marito di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’integrazione del contradditorio disposta dal giudice di primo grado; circostanza, questa, che avrebbe dovuto generare, di diritto, l’estinzione del giudizio, avendo il giudice disposto tale integrazione nei confronti di tutti i comproprietari.

Evocanopoi giurisprudenza “pacifica” nel caso di partecipazione necessaria del coniuge in regime di comunione legale al giudizio, anche per ciò che attiene alla legittimazione passiva (come nel caso di specie). 2.- Il secondo motivo adduce, con riguardo a ll’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la “ nullità della sentenza o del procedimento (art. 102 comma 2 c.p.c., nonché art. 307 commi 3 e 4 c.p.c. estinzione del processo – artt. 177 e 180, comma 2 c.c.– art. 112 c . p . c . – corrispondenza tra chiesto e pronunciato) in via gradata violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio”.

Con questa doglianza i ricorrent i imputa no alla sentenza di non essersi pronunziata sulla sollevata eccezione riguardante la mancata integrazione del contraddittorio, già proposta in primo grado e riproposta in appello. 3.-Il terzo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quanto alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.della appellante, che ha acquistato il fabbricato dopo la sua ricostruzione, con la presenza di un’apertura che è sempre stata prima e dopo la ricostruzione del fabbricato una luce e non una veduta, come riconosciuto dalla CTU espletata in primo grado (“luce, ancorché impropria e tale è rimasta”).

L’appellante ha inoltre acquistato il fabbricato nel 1995, dopo la ricostruzione, Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -6- nello stato di fatto e di diritto incui lo stesso si trovava, per cui fa difetto il suo interesse ad agire. 4.-Il quarto motivo è così rubricato: “Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza o del procedimento (art. 111 Costituzione, per assenza di motivazione e/o motivazione apparente –art. 112 c.p.c., corrispondenza tra chiesto e pronunciato)”.

I ricorrenti contestano l’infondatezza e l’inammissibilità della domanda di riduzione della finestra a luce, per non avere l’apertura mai avuto il carattere di una veduta, come riconosciuto in giudizio.

La motivazione della sentenza sul punto dell’accoglimento della domanda attorea è ritenuta essere solo apparente, posto che non è stata confutata l’eventuale erroneità dell’iter logico giuridico seguito dal giudice di primo grado.

Sussiste inoltre, a detta degli istanti,la violazione tra chiesto e pronunciato,stante il fatto che l’appellante, una volta accertato dalle risultanze processuali che l’apertura era sempre stata una luce, non aveva proposto la domanda di regolarizzazione exart.902 c.c. in senso conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 901 c.c. 5.-Con il quinto motivo - “ Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza o del procedimento (artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c. – 111 Costituzione, per assenza di motivazione)” - i ricorrent i rileva no la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo sulle spese e censurano la regolamentazione delle spese compiuta dal giudice di appello perché senza ragione giustificatrice.

6. -Il ricorso è destituito di fondamento.

I primi due motivi si incentrano entrambi sulla mancata integrazione del contradditorio (relativo al sig. [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA]).

Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -7-

7. -Il primo motivo è inammissibile perché chiaramente volto a censurare la decisione assunta dal giudice di prime cure, come si evince dalle argomentazioni in esso esposte. 8.-Il secondo motivo deduce in particolare la violazione dell’art. 112 c.p.c., eccependo che con la comparsa di costituzione in grado di appello e precisamente con le conclusioni ivi rassegnate, la difesa degli eredi della signora [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto tutte le eccezioni avanzate in primo grado e quindi anche quella relativa alla mancata integrazione del contraddittorio e conseguente estinzione del giudizio (che avrebbe dovuto essere dichiarata dal giudice d’ufficio), sulla quale il giudice di appello non si è pronunziato.

Il motivo è infondato.

I ricorrenti non tengono in considerazione che la mancata integrazione del contradditorio rientrava, ratione temporis, nel regime dell’art. 307 comma quarto c.p.c. nel testo previgente (essendo il giudizio introdotto con atto di citazione del 1996), che prevedeva che l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa È giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. Cass. n. 28640 del 2011; n. 6111 del 1997; Cass. n. 14087 del 2002 e Cass. n. 18248 del 2010), che nella vigenza dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c., nella versione antecedente alla sua sostituzione operata dall’art. 46, comma 15, lett. c), della legge n. 69 del 2009, l’estinzione del processo per tardiva riassunzione (e dunque, anche per la mancata integrazione del contradditorio) “può essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua istanza e difesa nel medesimo grado di giudizio in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo all’estinzione, la quale pertanto non può essere dedotta e rilevata in sede di impugnazione neppure su istanza della parte Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -8- rimasta in precedenza contumace, senza, perciò, nemmeno la configurazione della possibilità del suo rilievo d’ufficio in secondo grado, anche in via meramente incidentale”.

Dalla lettura del ricorso e del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] si evince che il primo giudice aveva già statuito di non ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del di lei coniuge, atteso che quest’ultima “non risulta essere legittimata passiva in relazione alle domande spiegate dall'attrice”, posto che la stessa (analogamente a [OSCURATO:PERSONA]) non risulta proprietaria di unità immobiliari nel corpo di fabbrica da cui scolano le acque piovane nel fondo servente di proprietà dell’attrice e comunque che non appariva necessario “integrare il contraddittorio, come richiesto dal procuratore di quest'ultima… per ricadere l'unità immobiliare della predetta [OSCURATO:PERSONA] in comunione legale dei beni con il coniuge, atteso che la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 c.c. ad entrambi i coniugi e, pertanto, ciascuno di essi ha la legittimazione attiva (e quindi passiva) ad esperire qualsiasi azione di carattere reale o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge non vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario”.

Ora, non risulta che i ricorrenti abbiano specificamente censurato avanti al giudice di appello la statuizione del giudice di primo grado, posto che gli stessi, come dai medesimi espressamente dichiarato (cfr. pag. 11 del ricorso), si sono limitati genericamente a richiamare le conclusioni ed eccezioni proposte in primo grado, tanto che sul punto deve ritenersi formato il giudicato.

Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -9- In aggiunta si deve considerare che, sempre stando a quanto riportato dalle argomentazioni della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (pag. 8 del controricorso),il giudice di primo grado ha riconosciuto che la medesima “risulta essere proprietaria dell'unità abitativa del primo corpo del ricostruito fabbricato, mentre il sistema di smaltimento delle acque pluviali di cui l'attrice si duole interessa il secondo corpo del ricostruito fabbricato nel quale non risulta avere unità immobiliari” (né – deve ritenersi - la medesima e) “ neanche [OSCURATO:PERSONA] ”.

Il ricorso per Cassazione non riguarda più le statuizioni relative allo stillicidio di acque piovane, non oggetto di impugnazione.

Va infine sottolineato, quanto al motivo di ricorso formulato in subordine,che il difetto di contraddittorio non costituisce un fatto la cui omessa valutazione è denunciabile sensi dell'art.360 comma1, n. 5 c.p.c . , non trattandosi di "fatto", in senso storico e normativo, né di un preciso accadimento ovvero di una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale o un episodio fenomenico rilevante, secondo l’accezione indicata da questo Giudice (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez.

U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). 9.- Infondato è anche il t erzo motivo , posto che sussistono nella specie i presupposti dell’interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA], ossia la possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e l’intervento necessario di un giudice.

L’attualità e la concretezza dell’interesse all’agire processuale (Cass., n. 2721/2002; n. 4372/2003; Cass. n. 10036/2015) è misurata dall’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l’interesse sostanziale protetto, ossia quello – nel caso di cui s i Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -10- discute -a non subire una limitazione arbitraria o eccessiva del diritto di proprietà per consentire l’ingresso di aria e luce nel fondo del vicino.

Di nessun pregio si presenta poi il rilievo che la signora [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato il suo immobile nello stato di fatto di diritto in cui il medesimo si trovava, accettando quindi la luce irregolare nel suo nuovo stato.

La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] mette in evidenza, al riguardo, l’assenza di produzione in giudizio del titolo di provenienza ( sul punto manca la specificazione del luogo di produzione dello stesso) e comunque un tale atto spiegherebbe effetti solo nei rapporti interni tra le parti, a nulla rilevando in una causa vertente sui rapporti tra proprietariconfinanti. 10.-Il q uarto motivo è anch’esso infondato .

Sul primo profilo della censura, si deve rilevare che la motivazione del giudice di appello, lungi dall’essere solo apparente, appare adeguata e logicamente sviluppata.

La C orte territoriale ripercorre le principali risultanze istruttoriedella CTU fatte proprie dal giudice di primo grado per giungere ad una diversa valutazione circa gli effetti delle intervenute trasformazioni sulla proprietà dell'appellante, indicando specificamente gli elementi a sostegno del suo diverso apprezzamento.

Sono infatti ritenute modifiche incidenti: a) la riduzione dell'altezza del davanzale interno della finestra dagli originari mt. 1,80 agli attuali mt. 1,37; b) l'abbassamento dell'apertura della luce di mt. 0,75 rispetto al piano di calpestio esterno; c) l'avvicinamento dell'apertura della luce al fronte sud del fabbricato di circa mt. 1,5 .

Tali elementi consentono alla Corte di affermare – diversamente dalle conclusioni cui era giunto il primo giudice, che si era arrestato alla impossibilità di prospicere (e dunque all’assenza del carattere di veduta Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -11- dell’apertura), sia prima che dopo le trasformazioni, senza confrontarsi con l’aggravio della proprietà confinante – che gli appellati, per effetto delle modifiche apportate all’apertura, qualificata come luce irregolare, avrebbero goduto comunque di un più comodo inspicere.

Con il secondo profilo del motivo di ricorso sostengono i ricorrenti che, poiché la stessa apertura sarebbe stata (sia prima che dopo la ricostruzione)sempre una luce, ancorché impropria, non consentendo il prospicere, l'appellante non poteva dolersi di null’altro e il giudice di appello non avrebbe potuto concedere, sia pure in via subordinata in relazione al ripristino della luce alle condizioni originarie, la regolarizzazione della luce in difetto di esplicita domanda degli stessi.

Si evince dalla lettura degli atti di causa che la domanda attorea era nella specie diretta a sentire dichiarare l’illegittimità di una “finestra”, della quale si chiedeva “la riduzione in luce, così come era precedentemente alla ricostruzione del fabbricato” e negli stessi termini (riportare la finestra aperta legittimamente “all’originario stato di luce”) era stata riproposta in appello.

La domanda non prospettava dunque nè la diversa situazione delle vedute, la cui disciplina si fonda su presupposti, finalità e rimedi differenti dalla disciplina delle luci e neppure la violazione di distanze legali, ma si incentrava sulla richiesta di regolarizzazione di un’apertura, con condanna della parte avversa a un facere.

Il giudice di appello è dunque rimasto nei limiti del suo potere di qualificazione della domanda, che gli impone di tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, rimanendo in rapporto di connessione necessaria con il petitume la causa petendi .

Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -12- La regolarizzazione della luce in senso conforme alle prescrizioni stabilite dall'art. 901 c.c., concessa in subordine al ripristino della luce alle condizioni originarie, è stata argomentata poi dal giudice in ragione della impossibilità di prospettare l’acquisto per usucapione della servitù di luce, come chiaramente emerge dal punto del la motivazione in cui si afferma: “una volta qualificata infatti in luce irregolare la predetta apertura, è implicitamente negata la possibilità di acquistare per usucapione il diritto di mantenere irregolari aperture lucifere”.

Ne risulta, in definitiva, rispettato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., che deve ritenersi violato solo qualora il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diversoda quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti.

Ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass. n. 17897/2019).

11. - Da rigettare , infine, appare anche l’ ultimo motivo del ricorso, che riguarda il governo delle spese.

Premesso che, anche nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -13- illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (SS.UU. n. 20598/2008), si può rilevare anzitutto che non sussiste la contrapposizione che i ricorrentievidenziano tra motivazione e dispositiv o.

Gli istanti infatti denunciano che, mentre in motivazione la decisione impugnata ritiene di confermare le spese del primo grado di giudizio, nel dispositivo la stessa modifica lastatuizione con una compensazione al 50% di tali spese (punto 3 del dispositivo) e al punto 4 addirittura condanna gli attuali ricorrenti al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di primo grado.

Il passaggio della sentenza qui in considerazione (che così recita: “la pronuncia gravata va riformata nei termini sopra evidenziati e confermata per le ulteriori statuizioni, anche con riferimento al governo delle spese del primo grado di giudizio”: cfr. pagina 7) va interpretato nel senso che l’inciso dopo la virgola deve intendersi collegato al verbo “riformare” (per maggiore chiarezza, la lettura più “piana” del passaggio motivazionale è la seguente: “la pronuncia gravata va riformata, anche con riferimento al governo delle spese del primo grado di giudizio, nei termini sopra evidenziati e (va) confermata per le ulteriori statuizioni”).

Si ha conferma di ciò nel successivo periodo della motivazione (“Le spese del grado seguono il parziale accoglimento del gravame”), che non sarebbe diversamente comprensibile.

La denunciata illogicità dei punti 3 e 4 del dispositivo può essere superata, con una correzione della motivazione che li ponga in correlazione in maniera analoga al raccordo operato dalla Corte di Appello di Salerno tra i punti 5 e 6, nel senso che la liquidazione della somma di euro 2.300,00 deve intendersi Ric. 2018 n. 03638 sez.

S2 -ud. 17-11-2022 -14- riferita al 50% del complessivo, anche per omogeneità valutativa tra i due gradi del giudizio.

Così ripristinata la logicità della sentenza, la Corte territoriale risulta avere legittimamente provveduto, all'esito dell'appello, alla rideterminazione delle spese di lite, “rientrando nel potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite”(tra le tante: Cass. n. 7616/2021). 12.-A seguito del rigetto del ricorso , in base al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo.

Per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese andranno corrisposte al procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannandoparte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida ineuro 2.070,00 in favore di ciascun controricorrente, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge.

Spese distratte in favoredel solo procuratore della controricorrente La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 3638-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I PAPA 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti,dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 31, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1083/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione ritualmente notificato nell’anno 1996, [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere proprietaria di un immobile sito in Buccino,confinante con la proprietà [OSCURATO:PERSONA], e di aver provveduto alla demolizione e ricostruzione dello stesso in ragione del sisma del 1980, ha convenuto in giudiziola signora [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno - Sezione distaccata di Eboli, per sentirla condannare alla rimozione delle opere poste in essere alla sua proprietà, anche queste operate a seguito della ricostruzione dal sisma, ritenute foriere di danno. Contestava specificamente alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver convogliato gli scarichi delle acque pluviali e fognarie sul terreno di sua proprietà, di aver convogliato le acque pluviali dal tetto del fabbricato all’area di Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -3- sua proprietà e di aver trasformato una pre esistente apertura presente nel fabbricato, chiedendo l’eliminazione di tali violazioni, danni e spese di lite. 2. Si costituiva la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] che eccepiva la mancanza di integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari del fabbricato (formato da due corpi di fabbrica disposti a forma di “L”), che veniva poi disposta dal giudice adito. Instauratosi il contradditorio, si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], avanzando domanda riconvenzionale affinché fosse accertata a favore del fabbricato dominante la costituzione di una servitù di convogliamento delle acque piovane nel fondo dell’attrice. I sigg.r i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l'estromissione dal giudizio per estraneità ai fatti di causa. 3. Nel corso del giudizio decedeva la convenuta [OSCURATO:PERSONA] e il giudizio veniva riassunto dall'attrice nei confronti dei suoi eredi legittimi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con sentenza n. 275/2009, a seguito della soppressione delle preture, il Tribunale di Salerno –Sezione distaccata di Eboli rigettava le domande di parte attrice, in particolare affermando che la luce, che non consente l’affaccio sul fondo altrui, era rimasta quasi del tutto immutata dopo la ricostruzione e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], regolando tra le parti le spese processuali. 5. Contro la sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo – per quanto ai fini del presente giudizio rileva – il superficiale rigetto da parte del giudice di primo grado della domanda volta ad accertare la sussistenza di una luce impropria Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -4- e irregolare, sul presupposto che le modificazioni apportate non avrebbero aggravato la situazione del fondo servente. Hanno resistito al gravame [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 1083/2017, la Corte di Appello di Salerno accoglieva l’appello riguardo alla trasformazione della luce, ritenendo sussistenti le modifiche ad essa apportate. Condannava pertanto gli eredi della [OSCURATO:PERSONA] al ripristino della luce alle condizioni originarie e in subordine alla regolarizzazione della stessa in senso conforme alle prescrizioni stabilite dall’art.901 c.c. Rigettava gli altri motivi di appello e regolava le spese dei due gradi di giudizio. 7. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i sigg.ri Rosa, Elisabetta e [OSCURATO:PERSONA], affidando le loro doglianze a cinque motivi di ricorso. 8. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la sua carenza di legittimazione passiva. 9. Sono rimasti intimati gli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 10. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 11. In prossimità dell’udienza hanno presentato memoria i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo denuncia, sub art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.102 comma 2 c.p.c. nonché art. 307 commi 3 e 4 c . p . c. estinzione del processo –artt. 177 e 180, comma 2 c.c.). Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -5- Con tale mezzo i ricorrent i contest a no la violazione del litisconsorzio necessario dal lato passivo, per non essere stato citato in giudizio il marito di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’integrazione del contradditorio disposta dal giudice di primo grado; circostanza, questa, che avrebbe dovuto generare, di diritto, l’estinzione del giudizio, avendo il giudice disposto tale integrazione nei confronti di tutti i comproprietari. Evocanopoi giurisprudenza “pacifica” nel caso di partecipazione necessaria del coniuge in regime di comunione legale al giudizio, anche per ciò che attiene alla legittimazione passiva (come nel caso di specie). 2.- Il secondo motivo adduce, con riguardo a ll’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la “ nullità della sentenza o del procedimento (art. 102 comma 2 c.p.c., nonché art. 307 commi 3 e 4 c.p.c. estinzione del processo – artt. 177 e 180, comma 2 c.c.– art. 112 c . p . c . – corrispondenza tra chiesto e pronunciato) in via gradata violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio”. Con questa doglianza i ricorrent i imputa no alla sentenza di non essersi pronunziata sulla sollevata eccezione riguardante la mancata integrazione del contraddittorio, già proposta in primo grado e riproposta in appello. 3.-Il terzo motivo contesta, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quanto alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.della appellante, che ha acquistato il fabbricato dopo la sua ricostruzione, con la presenza di un’apertura che è sempre stata prima e dopo la ricostruzione del fabbricato una luce e non una veduta, come riconosciuto dalla CTU espletata in primo grado (“luce, ancorché impropria e tale è rimasta”). L’appellante ha inoltre acquistato il fabbricato nel 1995, dopo la ricostruzione, Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -6- nello stato di fatto e di diritto incui lo stesso si trovava, per cui fa difetto il suo interesse ad agire. 4.-Il quarto motivo è così rubricato: “Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza o del procedimento (art. 111 Costituzione, per assenza di motivazione e/o motivazione apparente –art. 112 c.p.c., corrispondenza tra chiesto e pronunciato)”. I ricorrenti contestano l’infondatezza e l’inammissibilità della domanda di riduzione della finestra a luce, per non avere l’apertura mai avuto il carattere di una veduta, come riconosciuto in giudizio. La motivazione della sentenza sul punto dell’accoglimento della domanda attorea è ritenuta essere solo apparente, posto che non è stata confutata l’eventuale erroneità dell’iter logico giuridico seguito dal giudice di primo grado. Sussiste inoltre, a detta degli istanti,la violazione tra chiesto e pronunciato,stante il fatto che l’appellante, una volta accertato dalle risultanze processuali che l’apertura era sempre stata una luce, non aveva proposto la domanda di regolarizzazione exart.902 c.c. in senso conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 901 c.c. 5.-Con il quinto motivo - “ Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza o del procedimento (artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c. – 111 Costituzione, per assenza di motivazione)” - i ricorrent i rileva no la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo sulle spese e censurano la regolamentazione delle spese compiuta dal giudice di appello perché senza ragione giustificatrice. 6. -Il ricorso è destituito di fondamento. I primi due motivi si incentrano entrambi sulla mancata integrazione del contradditorio (relativo al sig. [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA]). Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -7- 7. -Il primo motivo è inammissibile perché chiaramente volto a censurare la decisione assunta dal giudice di prime cure, come si evince dalle argomentazioni in esso esposte. 8.-Il secondo motivo deduce in particolare la violazione dell’art. 112 c.p.c., eccependo che con la comparsa di costituzione in grado di appello e precisamente con le conclusioni ivi rassegnate, la difesa degli eredi della signora [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto tutte le eccezioni avanzate in primo grado e quindi anche quella relativa alla mancata integrazione del contraddittorio e conseguente estinzione del giudizio (che avrebbe dovuto essere dichiarata dal giudice d’ufficio), sulla quale il giudice di appello non si è pronunziato. Il motivo è infondato. I ricorrenti non tengono in considerazione che la mancata integrazione del contradditorio rientrava, ratione temporis, nel regime dell’art. 307 comma quarto c.p.c. nel testo previgente (essendo il giudizio introdotto con atto di citazione del 1996), che prevedeva che l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa È giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. Cass. n. 28640 del 2011; n. 6111 del 1997; Cass. n. 14087 del 2002 e Cass. n. 18248 del 2010), che nella vigenza dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c., nella versione antecedente alla sua sostituzione operata dall’art. 46, comma 15, lett. c), della legge n. 69 del 2009, l’estinzione del processo per tardiva riassunzione (e dunque, anche per la mancata integrazione del contradditorio) “può essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata prima di ogni sua istanza e difesa nel medesimo grado di giudizio in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo all’estinzione, la quale pertanto non può essere dedotta e rilevata in sede di impugnazione neppure su istanza della parte Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -8- rimasta in precedenza contumace, senza, perciò, nemmeno la configurazione della possibilità del suo rilievo d’ufficio in secondo grado, anche in via meramente incidentale”. Dalla lettura del ricorso e del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] si evince che il primo giudice aveva già statuito di non ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del di lei coniuge, atteso che quest’ultima “non risulta essere legittimata passiva in relazione alle domande spiegate dall'attrice”, posto che la stessa (analogamente a [OSCURATO:PERSONA]) non risulta proprietaria di unità immobiliari nel corpo di fabbrica da cui scolano le acque piovane nel fondo servente di proprietà dell’attrice e comunque che non appariva necessario “integrare il contraddittorio, come richiesto dal procuratore di quest'ultima… per ricadere l'unità immobiliare della predetta [OSCURATO:PERSONA] in comunione legale dei beni con il coniuge, atteso che la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 c.c. ad entrambi i coniugi e, pertanto, ciascuno di essi ha la legittimazione attiva (e quindi passiva) ad esperire qualsiasi azione di carattere reale o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge non vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario”. Ora, non risulta che i ricorrenti abbiano specificamente censurato avanti al giudice di appello la statuizione del giudice di primo grado, posto che gli stessi, come dai medesimi espressamente dichiarato (cfr. pag. 11 del ricorso), si sono limitati genericamente a richiamare le conclusioni ed eccezioni proposte in primo grado, tanto che sul punto deve ritenersi formato il giudicato. Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -9- In aggiunta si deve considerare che, sempre stando a quanto riportato dalle argomentazioni della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (pag. 8 del controricorso),il giudice di primo grado ha riconosciuto che la medesima “risulta essere proprietaria dell'unità abitativa del primo corpo del ricostruito fabbricato, mentre il sistema di smaltimento delle acque pluviali di cui l'attrice si duole interessa il secondo corpo del ricostruito fabbricato nel quale non risulta avere unità immobiliari” (né – deve ritenersi - la medesima e) “ neanche [OSCURATO:PERSONA] ”. Il ricorso per Cassazione non riguarda più le statuizioni relative allo stillicidio di acque piovane, non oggetto di impugnazione. Va infine sottolineato, quanto al motivo di ricorso formulato in subordine,che il difetto di contraddittorio non costituisce un fatto la cui omessa valutazione è denunciabile sensi dell'art.360 comma1, n. 5 c.p.c . , non trattandosi di "fatto", in senso storico e normativo, né di un preciso accadimento ovvero di una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale o un episodio fenomenico rilevante, secondo l’accezione indicata da questo Giudice (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). 9.- Infondato è anche il t erzo motivo , posto che sussistono nella specie i presupposti dell’interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA], ossia la possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e l’intervento necessario di un giudice. L’attualità e la concretezza dell’interesse all’agire processuale (Cass., n. 2721/2002; n. 4372/2003; Cass. n. 10036/2015) è misurata dall’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l’interesse sostanziale protetto, ossia quello – nel caso di cui s i Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -10- discute -a non subire una limitazione arbitraria o eccessiva del diritto di proprietà per consentire l’ingresso di aria e luce nel fondo del vicino. Di nessun pregio si presenta poi il rilievo che la signora [OSCURATO:PERSONA] avrebbe acquistato il suo immobile nello stato di fatto di diritto in cui il medesimo si trovava, accettando quindi la luce irregolare nel suo nuovo stato. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] mette in evidenza, al riguardo, l’assenza di produzione in giudizio del titolo di provenienza ( sul punto manca la specificazione del luogo di produzione dello stesso) e comunque un tale atto spiegherebbe effetti solo nei rapporti interni tra le parti, a nulla rilevando in una causa vertente sui rapporti tra proprietariconfinanti. 10.-Il q uarto motivo è anch’esso infondato . Sul primo profilo della censura, si deve rilevare che la motivazione del giudice di appello, lungi dall’essere solo apparente, appare adeguata e logicamente sviluppata. La C orte territoriale ripercorre le principali risultanze istruttoriedella CTU fatte proprie dal giudice di primo grado per giungere ad una diversa valutazione circa gli effetti delle intervenute trasformazioni sulla proprietà dell'appellante, indicando specificamente gli elementi a sostegno del suo diverso apprezzamento. Sono infatti ritenute modifiche incidenti: a) la riduzione dell'altezza del davanzale interno della finestra dagli originari mt. 1,80 agli attuali mt. 1,37; b) l'abbassamento dell'apertura della luce di mt. 0,75 rispetto al piano di calpestio esterno; c) l'avvicinamento dell'apertura della luce al fronte sud del fabbricato di circa mt. 1,5 . Tali elementi consentono alla Corte di affermare – diversamente dalle conclusioni cui era giunto il primo giudice, che si era arrestato alla impossibilità di prospicere (e dunque all’assenza del carattere di veduta Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -11- dell’apertura), sia prima che dopo le trasformazioni, senza confrontarsi con l’aggravio della proprietà confinante – che gli appellati, per effetto delle modifiche apportate all’apertura, qualificata come luce irregolare, avrebbero goduto comunque di un più comodo inspicere. Con il secondo profilo del motivo di ricorso sostengono i ricorrenti che, poiché la stessa apertura sarebbe stata (sia prima che dopo la ricostruzione)sempre una luce, ancorché impropria, non consentendo il prospicere, l'appellante non poteva dolersi di null’altro e il giudice di appello non avrebbe potuto concedere, sia pure in via subordinata in relazione al ripristino della luce alle condizioni originarie, la regolarizzazione della luce in difetto di esplicita domanda degli stessi. Si evince dalla lettura degli atti di causa che la domanda attorea era nella specie diretta a sentire dichiarare l’illegittimità di una “finestra”, della quale si chiedeva “la riduzione in luce, così come era precedentemente alla ricostruzione del fabbricato” e negli stessi termini (riportare la finestra aperta legittimamente “all’originario stato di luce”) era stata riproposta in appello. La domanda non prospettava dunque nè la diversa situazione delle vedute, la cui disciplina si fonda su presupposti, finalità e rimedi differenti dalla disciplina delle luci e neppure la violazione di distanze legali, ma si incentrava sulla richiesta di regolarizzazione di un’apertura, con condanna della parte avversa a un facere. Il giudice di appello è dunque rimasto nei limiti del suo potere di qualificazione della domanda, che gli impone di tenere conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, rimanendo in rapporto di connessione necessaria con il petitume la causa petendi . Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -12- La regolarizzazione della luce in senso conforme alle prescrizioni stabilite dall'art. 901 c.c., concessa in subordine al ripristino della luce alle condizioni originarie, è stata argomentata poi dal giudice in ragione della impossibilità di prospettare l’acquisto per usucapione della servitù di luce, come chiaramente emerge dal punto del la motivazione in cui si afferma: “una volta qualificata infatti in luce irregolare la predetta apertura, è implicitamente negata la possibilità di acquistare per usucapione il diritto di mantenere irregolari aperture lucifere”. Ne risulta, in definitiva, rispettato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., che deve ritenersi violato solo qualora il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diversoda quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti. Ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass. n. 17897/2019). 11. - Da rigettare , infine, appare anche l’ ultimo motivo del ricorso, che riguarda il governo delle spese. Premesso che, anche nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -13- illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (SS.UU. n. 20598/2008), si può rilevare anzitutto che non sussiste la contrapposizione che i ricorrentievidenziano tra motivazione e dispositiv o. Gli istanti infatti denunciano che, mentre in motivazione la decisione impugnata ritiene di confermare le spese del primo grado di giudizio, nel dispositivo la stessa modifica lastatuizione con una compensazione al 50% di tali spese (punto 3 del dispositivo) e al punto 4 addirittura condanna gli attuali ricorrenti al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di primo grado. Il passaggio della sentenza qui in considerazione (che così recita: “la pronuncia gravata va riformata nei termini sopra evidenziati e confermata per le ulteriori statuizioni, anche con riferimento al governo delle spese del primo grado di giudizio”: cfr. pagina 7) va interpretato nel senso che l’inciso dopo la virgola deve intendersi collegato al verbo “riformare” (per maggiore chiarezza, la lettura più “piana” del passaggio motivazionale è la seguente: “la pronuncia gravata va riformata, anche con riferimento al governo delle spese del primo grado di giudizio, nei termini sopra evidenziati e (va) confermata per le ulteriori statuizioni”). Si ha conferma di ciò nel successivo periodo della motivazione (“Le spese del grado seguono il parziale accoglimento del gravame”), che non sarebbe diversamente comprensibile. La denunciata illogicità dei punti 3 e 4 del dispositivo può essere superata, con una correzione della motivazione che li ponga in correlazione in maniera analoga al raccordo operato dalla Corte di Appello di Salerno tra i punti 5 e 6, nel senso che la liquidazione della somma di euro 2.300,00 deve intendersi Ric. 2018 n. 03638 sez. S2 -ud. 17-11-2022 -14- riferita al 50% del complessivo, anche per omogeneità valutativa tra i due gradi del giudizio. Così ripristinata la logicità della sentenza, la Corte territoriale risulta avere legittimamente provveduto, all'esito dell'appello, alla rideterminazione delle spese di lite, “rientrando nel potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite”(tra le tante: Cass. n. 7616/2021). 12.-A seguito del rigetto del ricorso , in base al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo. Per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese andranno corrisposte al procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannandoparte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida ineuro 2.070,00 in favore di ciascun controricorrente, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Spese distratte in favoredel solo procuratore della controricorrente La
Sentenza Cassazione n. 36620/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris