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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 1980

Cassazione n. 12079/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1980avverso l'ordinanza del 28/10/2025 della Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’Appello di Bari, in funzione digiudice dell’esecuzione - a seguito dell’annullamento da parte di questa Corte,con sentenza n. 17178 del 2025, dell’ordinanza con cui la medesima Corted’Appello, in accoglimento delle opposizioni proposte nell’interesse dei ricorrenticontro i provvedimenti di confisca allargata concernenti i relativi immobili earredi intestati ad [OSCURATO:PERSONA] – ha rigettato le predette opposizioni.2.

Avverso la richiamata ordinanza, il Fratepietro e la [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorsi per cassazione, mediante atto unitario, con il proprio difensoredi fiducia, affidandosi a sei motivi, di seguito ripercorsi, entro i limitistrettamente necessari per la decisione.2.1.

Con il primo deducono erronea applicazione degli artt. 627 cod.proc. pen., 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonchévizio di motivazione sulla questione concernente l’impossibilità di effettuare laconfisca in fase esecutiva nell’ipotesi di accertamenti o certificazioni estraneealla materia trattata dal giudice della cognizione, per essere stato così superatoil limite cognitivo imposto dal giudice di merito.Lamentano che la Corte territoriale, invece di esaminare la questioneprospettata, si è limitata ad evocare il vincolo asseritamente derivantedall’indicazione, quale giudice del rinvio, della stessa, in funzione di giudicedell’esecuzione.2.2.

Mediante il secondo motivo denunciano erronea applicazione degliartt. 24, secondo comma-bis, cod. pen., 183-quater disp. att. cod. proc. pen.,25 Cost., 7 CEDU e 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla medesimaConvenzione, nonché vizio di motivazione per violazione del principio diprevedibilità.Contestano, in particolare, la confisca degli arredi reperiti negli immobilisituati nel Comune di Andria, alla contrada Punta delle Vigne, intestati allaSoldano, poiché non si sarebbe potuta disporre, nel caso di specie, la confiscaallargata per equivalente, atteso che i reati erano stati commessi negli anni2002 e 2016, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017,n. 161.

Al riguardo sottolineano che, pur avendo le Sezioni Unite, nella recentesentenza “Massini”, ritenuto che la confisca per equivalente non abbia naturapunitiva, hanno al contempo posto in rilievo che la predetta misura è illegittimatutte le volte che sia imprevedibile.

Ciò che, soggiungono, sarebbe avvenutonella fattispecie in esame, atteso che quelli commessi dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rientravano tra i c.d. reati spia prima della richiamata legge n. 161 del2017.Sotto un diverso aspetto, sottolineano che non vi è stata una concretadimostrazione che tali arredi sono frutto di proventi illeciti.2.3.

Con il terzo motivo assumono erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazionerispetto al “mandato” della decisione rescissoria di rimettere al vaglio delgiudice del rinvio l’eventuale incidenza della convivenza ultraventennale tra leparti per poter riferire i beni intestati alla [OSCURATO:PERSONA] al condannato e così larelativa disponibilità fattuale in capo al medesimo.Osservano, in proposito, che, in violazione del vincolo derivante dallasentenza rescindente, la Corte d’Appello di Bari si è limitata ad accertare che laSoldano non aveva redditi propri, senza tuttavia chiarire come fosse pervenutaalla conclusione, che era onere della pubblica accusa dimostrare, che titolareeffettivo fosse il condannato e che, dunque, vi fosse stata un’intestazionesimulata dei beni.2.4.

Con il quarto motivo deducono erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazionerispetto alla situazione economico-reddituale-patrimoniale del nucleo familiare.Al riguardo lamentano che non è stato considerato che gli acquisiti deimezzi da lavoro non hanno comportato esborsi economici per la famiglia, ma,anzi, si trattava di beni che erano funzionali all’esercizio dell’attività lavorativaproduttiva di redditi.Inoltre, l’utilizzo del metodo c.d. a scalare avrebbe comportato errori acatena nel corso degli anni nella valutazione di sproporzione operata.2.5.

Con il quinto motivo lamentano erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. pen., 183-quater disp. att. cod. proc. pen., 1 del [OSCURATO:PERSONA] alla CEDU e vizio di motivazione per l’illegittimità della confisca inragione del mancato collegamento tra i reati spia e i beni sottoposti adablazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza temporale.2.6.

Mediante il sesto motivo contestano, infine, il giudizio disproporzione della confisca con riferimento al valore dei beni oggetto dellastessa e al presunto profitto illecito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.[OSCURATO:PERSONA], infatti, che gli accertamenti patrimoniali dai quali è esitatala confisca c.d. allargata per cui è processo dopo la condanna del ricorrentedecisione impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato assunto per ilquale il principio dell'irretrattabilità del c.d. foro commissorio individuato dallaCorte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamentocon rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso delgiudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati dall'art. 25 cod. proc. pen.(Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Corte Appello Perugia, Rv. 287084).Infatti, la sentenza di annullamento, con la quale la Corte di cassazionedevolve il giudizio al giudice del rinvio, è attributiva della competenza in favoredi questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione,stante il disposto dell'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., possa essere in unaqualunque sede sindacata.

Con la conseguenza che la designazione, una voltaintervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risultieffettuata in violazione della legge (ex multis, Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015,Brizzi, Rv. 265516; Sez. 5, n. 13754 del 06/11/2008, dep. 2009, Pizzuti, Rv.243592).Inoltre, va rammentato che – in ogni caso - le Sezioni Unite della Cortedi cassazione hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione può disporre laconfisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nelladisponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", finoalla pronuncia della sentenza per il cd.

"reato spia", nonché quella di beniacquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziariepossedute prima (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).2.Il secondo e il quinto motivo di ricorso, suscettibili di valutazioneunitaria, non sono fondati.Gli stessi ricorrenti hanno richiamato l’affermazione, nella recentegiurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, del principio per il quale laconfisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confiscadiretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quantoavente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendoassumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valoreeccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez.

U, n.13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 03).Sennonché nella fattispecie per cui è processo neppure è stata dedotta lanatura punitiva dell’operata confisca.3.Il quarto motivo non è fondato.Al riguardo occorre considerare che, a differenza di quanto potrebbeapparire dalle modalità di formulazione del motivo, in realtà il precedenteprovvedimento della Corte d’Appello di Bari era stato annullato in sede dilegittimità su ricorso del Procuratore Generale, perché non aveva spiegato perquali ragioni aveva ritenuto irrilevante la pacifica convivenza ultraventennaledella [OSCURATO:PERSONA] con il Fratepietro per ritenere che alla terza interessata, priva diadeguati redditi propri, fossero stati intestati beni riconducibili al secondo che,in ragione del predetto rapporto di convivenza, ne aveva la disponibilità.Di conseguenza, la Corte territoriale, ponendosi nel solco dei principiritraibili dalle argomentazioni della pronuncia rescindente, ha posto in rilievoche, nell’indicata situazione, sarebbe stato onere della [OSCURATO:PERSONA] dimostrare laprovenienza lecita dei beni confiscati.Invero, anche con riguardo alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen.,l’accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beniformalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli edi conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche,in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presuntasenza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorseeconomiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde,devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittiziodell'intestazione (Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova,Rv. 266247).4.

Il quinto motivo è inammissibile a fronte delle logiche argomentazionidella decisione impugnata laddove ha disatteso le doglianze difensive sullequestioni riproposte in questa sede.Sotto un primo aspetto, è stato congruamente evidenziato (pag. 10, fine§ 3.3) che l’acquisto di automezzi e attività da lavoro per l’impresa individualedella [OSCURATO:PERSONA] è stato compiuto senza che vi fosse da parte della stessa unaproporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita nel periododi riferimento, con la conseguenza che i redditi prodotti attraverso i predettistrumenti devono considerarsi illeciti.Quanto al metodo utilizzato per il giudizio di sproporzione, la decisionecensurata ha osservato, in modo non irragionevole, che il criterio degli indicatoritratti dalle pubblicazioni statistiche dell’ISTAT è legittimo avendo riguardo allespese presuntive di mantenimento nella zona interessata, fondandosisull’osservazione affidabile di comportamenti collettivi (pag. 9-10 inizio § 3.3).5.

Il sesto motivo è manifestamente infondato, poiché, ai finidella confisca cd.

"allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva ilquantum ricavato dalla commissione dei cd.

"reati spia", dovendosi unicamenteavere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nelladisponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile diuno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al redditodichiarato o all'attività economica esercitata (tra le altre, Sez. 2, n. 3854 del30/11/2021, dep. 2022, Approvitola, Rv. 282687).6.Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1980avverso l'ordinanza del 28/10/2025 della Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’Appello di Bari, in funzione digiudice dell’esecuzione - a seguito dell’annullamento da parte di questa Corte,con sentenza n. 17178 del 2025, dell’ordinanza con cui la medesima Corted’Appello, in accoglimento delle opposizioni proposte nell’interesse dei ricorrenticontro i provvedimenti di confisca allargata concernenti i relativi immobili earredi intestati ad [OSCURATO:PERSONA] – ha rigettato le predette opposizioni.2. Avverso la richiamata ordinanza, il Fratepietro e la [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorsi per cassazione, mediante atto unitario, con il proprio difensoredi fiducia, affidandosi a sei motivi, di seguito ripercorsi, entro i limitistrettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo deducono erronea applicazione degli artt. 627 cod.proc. pen., 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonchévizio di motivazione sulla questione concernente l’impossibilità di effettuare laconfisca in fase esecutiva nell’ipotesi di accertamenti o certificazioni estraneealla materia trattata dal giudice della cognizione, per essere stato così superatoil limite cognitivo imposto dal giudice di merito.Lamentano che la Corte territoriale, invece di esaminare la questioneprospettata, si è limitata ad evocare il vincolo asseritamente derivantedall’indicazione, quale giudice del rinvio, della stessa, in funzione di giudicedell’esecuzione.2.2. Mediante il secondo motivo denunciano erronea applicazione degliartt. 24, secondo comma-bis, cod. pen., 183-quater disp. att. cod. proc. pen.,25 Cost., 7 CEDU e 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla medesimaConvenzione, nonché vizio di motivazione per violazione del principio diprevedibilità.Contestano, in particolare, la confisca degli arredi reperiti negli immobilisituati nel Comune di Andria, alla contrada Punta delle Vigne, intestati allaSoldano, poiché non si sarebbe potuta disporre, nel caso di specie, la confiscaallargata per equivalente, atteso che i reati erano stati commessi negli anni2002 e 2016, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017,n. 161. Al riguardo sottolineano che, pur avendo le Sezioni Unite, nella recentesentenza “Massini”, ritenuto che la confisca per equivalente non abbia naturapunitiva, hanno al contempo posto in rilievo che la predetta misura è illegittimatutte le volte che sia imprevedibile. Ciò che, soggiungono, sarebbe avvenutonella fattispecie in esame, atteso che quelli commessi dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rientravano tra i c.d. reati spia prima della richiamata legge n. 161 del2017.Sotto un diverso aspetto, sottolineano che non vi è stata una concretadimostrazione che tali arredi sono frutto di proventi illeciti.2.3. Con il terzo motivo assumono erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazionerispetto al “mandato” della decisione rescissoria di rimettere al vaglio delgiudice del rinvio l’eventuale incidenza della convivenza ultraventennale tra leparti per poter riferire i beni intestati alla [OSCURATO:PERSONA] al condannato e così larelativa disponibilità fattuale in capo al medesimo.Osservano, in proposito, che, in violazione del vincolo derivante dallasentenza rescindente, la Corte d’Appello di Bari si è limitata ad accertare che laSoldano non aveva redditi propri, senza tuttavia chiarire come fosse pervenutaalla conclusione, che era onere della pubblica accusa dimostrare, che titolareeffettivo fosse il condannato e che, dunque, vi fosse stata un’intestazionesimulata dei beni.2.4. Con il quarto motivo deducono erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 183-quater disp. att. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazionerispetto alla situazione economico-reddituale-patrimoniale del nucleo familiare.Al riguardo lamentano che non è stato considerato che gli acquisiti deimezzi da lavoro non hanno comportato esborsi economici per la famiglia, ma,anzi, si trattava di beni che erano funzionali all’esercizio dell’attività lavorativaproduttiva di redditi.Inoltre, l’utilizzo del metodo c.d. a scalare avrebbe comportato errori acatena nel corso degli anni nella valutazione di sproporzione operata.2.5. Con il quinto motivo lamentano erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. pen., 183-quater disp. att. cod. proc. pen., 1 del [OSCURATO:PERSONA] alla CEDU e vizio di motivazione per l’illegittimità della confisca inragione del mancato collegamento tra i reati spia e i beni sottoposti adablazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza temporale.2.6. Mediante il sesto motivo contestano, infine, il giudizio disproporzione della confisca con riferimento al valore dei beni oggetto dellastessa e al presunto profitto illecito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.[OSCURATO:PERSONA], infatti, che gli accertamenti patrimoniali dai quali è esitatala confisca c.d. allargata per cui è processo dopo la condanna del ricorrentedecisione impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato assunto per ilquale il principio dell'irretrattabilità del c.d. foro commissorio individuato dallaCorte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamentocon rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso delgiudizio, salvo che risultino i "nuovi fatti" indicati dall'art. 25 cod. proc. pen.(Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Corte Appello Perugia, Rv. 287084).Infatti, la sentenza di annullamento, con la quale la Corte di cassazionedevolve il giudizio al giudice del rinvio, è attributiva della competenza in favoredi questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione,stante il disposto dell'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., possa essere in unaqualunque sede sindacata. Con la conseguenza che la designazione, una voltaintervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risultieffettuata in violazione della legge (ex multis, Sez. 6, n. 46812 del 19/11/2015,Brizzi, Rv. 265516; Sez. 5, n. 13754 del 06/11/2008, dep. 2009, Pizzuti, Rv.243592).Inoltre, va rammentato che – in ogni caso - le Sezioni Unite della Cortedi cassazione hanno chiarito che il giudice dell'esecuzione può disporre laconfisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nelladisponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", finoalla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", nonché quella di beniacquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziariepossedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561).2.Il secondo e il quinto motivo di ricorso, suscettibili di valutazioneunitaria, non sono fondati.Gli stessi ricorrenti hanno richiamato l’affermazione, nella recentegiurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, del principio per il quale laconfisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confiscadiretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quantoavente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendoassumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valoreeccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n.13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 03).Sennonché nella fattispecie per cui è processo neppure è stata dedotta lanatura punitiva dell’operata confisca.3.Il quarto motivo non è fondato.Al riguardo occorre considerare che, a differenza di quanto potrebbeapparire dalle modalità di formulazione del motivo, in realtà il precedenteprovvedimento della Corte d’Appello di Bari era stato annullato in sede dilegittimità su ricorso del Procuratore Generale, perché non aveva spiegato perquali ragioni aveva ritenuto irrilevante la pacifica convivenza ultraventennaledella [OSCURATO:PERSONA] con il Fratepietro per ritenere che alla terza interessata, priva diadeguati redditi propri, fossero stati intestati beni riconducibili al secondo che,in ragione del predetto rapporto di convivenza, ne aveva la disponibilità.Di conseguenza, la Corte territoriale, ponendosi nel solco dei principiritraibili dalle argomentazioni della pronuncia rescindente, ha posto in rilievoche, nell’indicata situazione, sarebbe stato onere della [OSCURATO:PERSONA] dimostrare laprovenienza lecita dei beni confiscati.Invero, anche con riguardo alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen.,l’accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beniformalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli edi conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche,in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presuntasenza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorseeconomiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde,devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittiziodell'intestazione (Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova,Rv. 266247).4. Il quinto motivo è inammissibile a fronte delle logiche argomentazionidella decisione impugnata laddove ha disatteso le doglianze difensive sullequestioni riproposte in questa sede.Sotto un primo aspetto, è stato congruamente evidenziato (pag. 10, fine§ 3.3) che l’acquisto di automezzi e attività da lavoro per l’impresa individualedella [OSCURATO:PERSONA] è stato compiuto senza che vi fosse da parte della stessa unaproporzionata disponibilità finanziaria, reddituale o comunque lecita nel periododi riferimento, con la conseguenza che i redditi prodotti attraverso i predettistrumenti devono considerarsi illeciti.Quanto al metodo utilizzato per il giudizio di sproporzione, la decisionecensurata ha osservato, in modo non irragionevole, che il criterio degli indicatoritratti dalle pubblicazioni statistiche dell’ISTAT è legittimo avendo riguardo allespese presuntive di mantenimento nella zona interessata, fondandosisull’osservazione affidabile di comportamenti collettivi (pag. 9-10 inizio § 3.3).5. Il sesto motivo è manifestamente infondato, poiché, ai finidella confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva ilquantum ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamenteavere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nelladisponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile diuno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al redditodichiarato o all'attività economica esercitata (tra le altre, Sez. 2, n. 3854 del30/11/2021, dep. 2022, Approvitola, Rv. 282687).6.Pertanto i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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