CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15375/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7441/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CHIABRANDO, [OSCURATO:PERSONA], difesi come in atti. -ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti. -controricorrente – avverso la sentenza n. 833/2022 emessa da Tribunale di Cuneo il 05/10/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00, per compenso, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessor