CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 41462/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/3/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; letta la memoria presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 marzo 2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., in quanto egli sarebbe stato un connivente non punibile e non un concorrente nel reato, essendosi limitato a contare il denaro, corrispettivo della droga ceduta all'esterno dell'autovettura, in cui si trovava con [OSCURATO:PERSONA]. 3. È pervenuta memoria dell'interesse del ricorrente con cui il difensore ha replicato alle argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, deducendo che non vi sarebbe prova che l'imputato fosse stato consapevole che all'interno del magazzino, in cui aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA], vi fosse lo stupefacente successivamente oggetto di scambio tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, lo scambio sarebbe avvenuto all'esterno dell'autovettura e la frase, valorizzata dalla Corte del merito, sarebbe generica e non indicativa della ritenuta partecipazione al reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura del ricorrente, secondo cui la sua condotta configurava una connivenza non punibile anziché un concorso nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90, è manifestamente infondata. Secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è richiesto, invece, un consapevole contributo, che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o una collaborazione sulla quale poter contare. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che non si trattasse di una condotta passiva di mera acquiescenza ma di un'agevolazione oggettiva, assistita da consapevolezza circa la natura dello scambio. A tale scopo ha valorizzato le seguenti condotte del ricorrente: l'avere accompagnato lo spacciatore [OSCURATO:PERSONA] nel luogo in cui la sostanza stupefacente era stata custodita e in quello in cui era stata ceduta all'acquirente [OSCURATO:PERSONA]; l'avere presenziato allo scambio; l'avere chiesto a [OSCURATO:PERSONA] quanto aveva ricevuto come compenso della cessione. La menzionata Corte ha considerato particolarmente significativa la domanda sulla somma ricevuta per la cessione della sostanza stupefacente, in quanto implicante un diretto interesse per la cessione e, quindi, un consapevole coinvolgimento nel reato. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che l'individuazione del ricorrente, effettuata dal Collegio territoriale, come concorrente nel reato sfugge a ogni rilievo. Dalla ricostruzione della vicenda, effettuata in modo conforme dai Giudici del merito, emerge che correttamente il ricorrente è stato ritenuto pienamente consapevole dell'attività illecita svolta da [OSCURATO:PERSONA] e compartecipe. Risulta, infatti, che egli aveva offerto il proprio contributo causale alla commissione del reato non solo avendo accompagnato Doku al ritiro e alla cessione della sostanza stupefacente ma avendo altresì garantito, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nel correo di poter contare sulla sua attiva collaborazione. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, secondo quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché — non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) — della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 ottob