CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 12439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. limitatamente alla determinazione della pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, è affidato a doglianze generiche e manifestamente infondate, posto che, pacifico l'orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015 - dep. 17/02/2016, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081), di modo che la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, bensì dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Coccia, Rv. 267562; Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Luongo, Rv. 257393; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Paluca, Rv. 244197), le stesse si risolvono nella mera reiterazione dei rilievi già articolati con i motivi di gravame, ancorché correttamente e logicamente disattesi nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2), e, in tale guisa, ripropongono mere censure in fatto non consentite in questa sede, vieppiù in presenza di un doppio, conforme, accertamento di merito; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensor