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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 22992/2026

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no ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al [OSCURATO:PERSONA] I n.228.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA, n. cron. 1065/2025, emessa dalla CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi aNumero registro generale 20363/2025Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 22992/2026Data pubblicazione 10/07/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parteintimata svolto attività difensiva, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Roma, 9 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al [OSCURATO:PERSONA] I n.228.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la SENTENZA, n. cron. 1065/2025, emessa dalla CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi aNumero registro generale 20363/2025Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 22992/2026Data pubblicazione 10/07/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parteintimata svolto attività difensiva, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Roma, 9 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese
Sentenza Cassazione n. 22992/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris