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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 24867/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27086-2021 proposto da: COMUNE di PESCINA, (AQ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], (AQ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 284, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80003170661; -intimata - avverso la sentenza n. 2317/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -a seguito della pretesa ufficializzata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi di veder riconosciuta la promiscuità di taluni terreni d’uso civico con il Comune di Pescina, avversata da quest’ultimo Comune, la Giunta regionale adì il Commissario per il riordino degli usi civici della Regione [OSCURATO:PERSONA]; -il Commissario, svolta l’istruttoria del caso, anche mediante ausilio di ctu, concluse nel senso che le terre di cui si discute “hanno natura demaniale civica universale e costituiscono corpo demaniale promiscuo tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei Mari ed il Comune di Pescina”; - la Corte d’appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA], investita dell’impugnazione del Comune di Pescina, confermò la decisione di primo grado; -avverso la sentenza d’appello ricor re il Comune di Pescina sulla base di due motivi [ulteriormente illustrati da memoria]; -l’intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi resiste con controricorso; osserva

1. Con le due censure, tra loro correlate, il ricorrente denuncia violazione dell’art.8, l. n. 1766/2027, sotto duplice profilo: a) il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ex frazione di quello di Pescina ed eretto ad autonomo comune solo nel 1945, non poteva aver goduto di una universitas e, quindi, era da escludere il promiscuo godimento di fondi da parte della collettività; l’unica universitas esistente da tempo immemorabile era quella dei naturali di Pescina, mancando di conseguenza, ogni reciprocità tra due distinte universitas; b) risultava erronea l’affermazione della nascita del diritto per ‘filiazione’, poiché al tempo i cittadini del casale separato facevano parte del Comune di Pescina; c) sotto altro profilo era rimasta violata la norma per avere la Corte locale creato una promiscuità nuova, nata solo nel 1945, in contrasto con lo spirito della l. n. 1766/1927; 1.

1. Il complesso censuratorio va disatteso.

Condivisibilmente, infatti, la Corte di Roma ha spiegato che il Commissario non aveva creato una promiscuità nuova, nata dalla erezione in autonomo comune di parte del territorio di Pescina, essendosi limitato ad accertare che nel 1945 esisteva di già una tale ‘promiscuità generale determinata dall’erezione della frazione di [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi in Comune autonomo’ .

Evidenzia ulteriormente il Collegio che alla base di un tal giudizio si pone un accertamento di fatto in questa sede non censurabile.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27086-2021 proposto da: COMUNE di PESCINA, (AQ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], (AQ) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 284, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80003170661; -intimata - avverso la sentenza n. 2317/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: -a seguito della pretesa ufficializzata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi di veder riconosciuta la promiscuità di taluni terreni d’uso civico con il Comune di Pescina, avversata da quest’ultimo Comune, la Giunta regionale adì il Commissario per il riordino degli usi civici della Regione [OSCURATO:PERSONA]; -il Commissario, svolta l’istruttoria del caso, anche mediante ausilio di ctu, concluse nel senso che le terre di cui si discute “hanno natura demaniale civica universale e costituiscono corpo demaniale promiscuo tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei Mari ed il Comune di Pescina”; - la Corte d’appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA], investita dell’impugnazione del Comune di Pescina, confermò la decisione di primo grado; -avverso la sentenza d’appello ricor re il Comune di Pescina sulla base di due motivi [ulteriormente illustrati da memoria]; -l’intimato Comune di [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi resiste con controricorso; osserva 1. Con le due censure, tra loro correlate, il ricorrente denuncia violazione dell’art.8, l. n. 1766/2027, sotto duplice profilo: a) il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ex frazione di quello di Pescina ed eretto ad autonomo comune solo nel 1945, non poteva aver goduto di una universitas e, quindi, era da escludere il promiscuo godimento di fondi da parte della collettività; l’unica universitas esistente da tempo immemorabile era quella dei naturali di Pescina, mancando di conseguenza, ogni reciprocità tra due distinte universitas; b) risultava erronea l’affermazione della nascita del diritto per ‘filiazione’, poiché al tempo i cittadini del casale separato facevano parte del Comune di Pescina; c) sotto altro profilo era rimasta violata la norma per avere la Corte locale creato una promiscuità nuova, nata solo nel 1945, in contrasto con lo spirito della l. n. 1766/1927; 1. 1. Il complesso censuratorio va disatteso. Condivisibilmente, infatti, la Corte di Roma ha spiegato che il Commissario non aveva creato una promiscuità nuova, nata dalla erezione in autonomo comune di parte del territorio di Pescina, essendosi limitato ad accertare che nel 1945 esisteva di già una tale ‘promiscuità generale determinata dall’erezione della frazione di [OSCURATO:PERSONA] dei Marsi in Comune autonomo’ . Evidenzia ulteriormente il Collegio che alla base di un tal giudizio si pone un accertamento di fatto in questa sede non censurabile. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,
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