CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 26770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei ricorsi. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Firenze aveva respinto l'opposizione alla confisca disposta ai sensi degli artt. 12-sexies I. n. 356 del 1992 e 183-quater disp. att. c.p.p. a seguito della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura. 2. Avverso la sentenza ricorrono ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. tutti gli interessati con unico atto a firma del comune difensore e procuratore specialejlamentando l'omessa confutazione delle censure relative alla mancata considerazione da parte del giudice dell'esecuzione dei dati offerti dalla difesa al fine di superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale in relazione ai beni confiscati alla moglie ed ai figli del Cardone e per evidenziare la violazione del canone di ragionevolezza temporale in merito all'ablazione dei beni acquisiti dall'intero nucleo familiare nei dieci anni precedenti all'inizio della consumazione del reato contestato allo stesso Cardone ed al quale i suoi familiari sono rimasti peraltro estranei. I ricorrenti inoltre sollevano eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 240-bis c.p., per come interpretato dal giudice di legittimità, per violazione degli artt. 3 comma 2, 25 commi 2 e 3 e 27 comma 1 Cost., nonché dell'art. 183-quater disp. att. c.p.p., per violazione dell'art. 24 comma 2 e 111 Cost., nella parte in cui rimette al giudice dell'esecuzione e non a quello della cognizione la decisione sulla disposizione della confisca allargata. 3. Il 31 marzo 2023 il difensore dei ricorrenti ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Pregiudiziale è l'esame delle due eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti. 2.1 La prima è anzitutto in parte inammissibile. Del tutto generica si rivela infatti la denunzia della violazione degli artt. 3 comma 2 e 25 commi 2 e 3 Cost., atteso che non viene in alcun modo precisato in che termini l'art. 240-bis c.p. o l'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 si porrebbe in contrasto con tali disposizioni. Né tale difetto di specificità della censura può ritenersi sanato, per quanto riguarda l'evocato art. 3 Cost., dal non meno generico riferimento alla lesione del principio di ragionevolezza, parametrata non già sul contenuto precettivo della disposizione impugnata, bensì sull'applicazione asseritamente distorta operata nel caso concreto. 2.2 Manifestamente infondato è invece il riferimento all'art. 27 comma 1 Cost., con il quale la norma impugnata sarebbe incompatibile in quanto la misura ablativa dalla stessa configurata assumerebbe natura genuinamente punitiva, peraltro fondata su di una presunzione assoluta di illiceità dell'accumulazione di ricchezza in assenza di qualsiasi accertamento della responsabilità di colui che la subisce. Tale prospettazione non tiene infatti conto della consolidata ricostruzione dell'istituto operata da questa Corte già con riferimento alla sua precedente configurazione da parte dell'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 (che è poi la disposizione applicata nel caso di specie) e secondo cui la norma in esame ha innestato nel sistema una misura di sicurezza atipica che, sulla base di predeterminati presupposti, aggredisce entità patrimoniali evocando una presunzione relativa d'ingiustificata locupletazione, rispetto alla quale la tutela del bene-patrimonio si affievolisce nel bilanciamento di valori che privilegiano esigenze di soddisfacimento di istanze diffuse, tese all'espropriazione di beni sottratti in maniera illecita alla collettività, cui vanno restituiti, salvo giustificazione, una volta eliminata con la condanna l'apparenza della disponibilità legittima (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490; Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561, in motivazione). L'ablazione trae dunque giustificazione dalla presunzione soltanto relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente per determinati reati di cui i beni oggetto di confisca non rappresentano il profitto o il prodotto e che costituiscono invece la "spia" ovvero e per l'appunto l'indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose. Nell'ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione dal reato e l'onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa. 2.3 Ciò che i ricorrenti omettono di considerare è, poi, che l'inquadramento della confisca "allargata" o "estesa" che dir si voglia come misura di sicurezza patrimoniale ha già superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, avendo ritenuto il giudice delle leggi la presunzione del nesso pertinenziale nei sensi suindicati (Corte Cost. n. 18 del 1996), superabile dall'interessato con elementi idonei, pur senza che abbiano valenza probatoria civilistica, secondo la prudente valutazione del giudice, onde evitare il rischio di applicazioni anomale e della dispersione dei presidi di garanzia, attesa anche l'elasticità del concetto di sproporzione fra patrimonio e reddito. 2.4 Quanto poi al fatto che la misura possa ricadere sul patrimonio di soggetti diversi dal condannato per uno dei reati "matrice" ora catalogati dall'art. 240-bis, ancora una volta il ricorso assume apoditticamente l'applicazione di automatismi applicativi estranei al contenuto della norma ed alla interpretazione che della stessa ha fornito la giurisprudenza, ma, soprattutto, dimentica come presupposto ineludibile dell'estensione dell'intervento ablativo risiede nel fatto che l'autonoma e formale titolarità dei beni non osta all'espropriazione nella misura in cui possa ritenersi che la stessa discenda non già dalla capacità dei medesimi di produrre la ricchezza necessaria alla loro acquisizione, bensì dall'accumulo illecito del soggetto condannato per uno dei reati presupposto. 2.5 Manifestamente infondati sono infine i rilievi svolti con la memoria del 31 marzo 2023. E' infatti inconferente il richiamo operato dalla difesa a Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284209, la quale ha affermato che la disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p.., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. Non solo la pronunzia in esame ha circoscritto il principio illustrato alle sole ipotesi di confisca, come quella di valore, che vantino natura sanzionatoria - e come ricordato in precedenza non è il caso della confisca "allargata" - ma soprattutto la stessa riguarda l'applicazione di una disposizione (l'art. 578-bis c.p.p.) che non ha trovato applicazione nel caso di specie, atteso che la misura ablativa è stata disposta in ragione della condanna del Cardone e non a seguito del suo proscioglimento per la sopravvenuta estinzione del reato contestatogli, mentre la previsione tra i reati "matrice" della confisca "allargata" dell'usura risale già all'originaria formulazione dell'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 e non è stata configurata con la novella del 2018 che ha sostituito tale disposizione con l'art. 240-bis c.p., in rapporto di assoluta continuità normativa per come sottolineato anche da Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, cit. 3. La seconda questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti è a sua volta inammissibile, in quanto i ricorrenti non ne hanno precisato la rilevanza nel caso di specie, non specificando in che termini l'esercizio del loro diritto di difesa sarebbe stato pregiudicato nel caso concreto dall'adozione della misura ablativa nel giudizio di esecuzione anziché all'esito di quello di cognizione.Non di meno la questione è anche manifestamente infondata. L'art. 182-quater disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018, ha rappresentato il recepimento a livello legislativo del consolidato principio di matrice giurisprudenziale affermato nella vigenza dell'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 in merito alla possibilità che la confisca "allargata" venga disposta dal giudice dell'esecuzione, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale (ex multis Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, cit.; Sez. 1, n. 16122 del 28/02/2018, Spaziante, Rv. 276183; Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011, dep. 2012, Chafìk, Rv. 251792; Sez. 1, n. 19516 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Barilari, Rv. 247205; Sez. 1, n. 22752 del 09/03/2007, Billeci, Rv. 236876). L'estensione in tali termini della sfera di attribuzioni della giurisdizione esecutiva non ha mutato nè ampliato l'orizzonte decisorio, poiché l'intervento del giudice dell'esecuzione è concepito come surrogatorio e residuale sul presupposto dell'omessa adozione della confisca nella sua sede propria, ossia quella di cognizione. Se, dunque, dopo il giudicato di condanna si può e si deve ancora disporre la confisca, ciò potrà avvenire soltanto nel rispetto dei limiti e dell'ambito cognitivo del giudice che ha accertato la responsabilità penale in ordine al "reato spia". Sulla compatibilità costituzionale del principio affermato prima della novella legislativa già si erano espresse le Sezioni Unite, escludendo - con argomentazioni che non possono che essere ribadite con riferimento alla norma impugnata - profili d'illegittimità conseguenti al riconoscimento della competenza a disporre la confisca in questione al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 666 e ss. c.p.p. (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, cit.). In tal senso il [OSCURATO:PERSONA] aveva in particolare escluso l'incompatibilità di tale riconoscimento con l'art. 24 comma 2 della Costituzione, atteso che attraverso l'opposizione al provvedimento adottato de plano (rimedio espressamente configurato anche nell'art. 183-quater di cui si tratta) dal giudice si instaura un pieno contraddittorio sulla misura e sulla sussistenza dei presupposti per la sua adozione attraverso cui l'interessato è posto nelle condizioni di allegare elementi idonei al superamento della presunzione relativa di illecito accumulo. E la sentenza Derouach aveva altresì aggiunto che «il diritto di difesa non va inteso in senso assoluto ma va modulato secondo l'oggetto (altro è in relazione all'accertamento della colpevolezza, altro è in rapporto all'applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale)». 4. Ciò premesso i ricorsi sono inammissibili anche nel merito. 4.1 Anzitutto va ribadito che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). Ipotesi che pacificamente non ricorre nel caso del genere, attesa la natura accessoria e derivativa della pronunzia sulla misura ablativa e, soprattutto, alla luce del fatto che si tratta di pronunzia inedita adottata per la prima volta nell'incidente di esecuzione. 4.2 Non di meno è opportuno ricordare che il costante insegnamento di questa Corte è nel senso per cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. U, n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). Sempre le Sezioni Unite hanno poi avuto modo di chiarire come l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dia luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis c.p.p., nè determini incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente; mentre deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283).Nella successiva elaborazione di tali principi si è avuto modo di chiarire come non sia consentito denunziare col ricorso straordinario l'omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla Corte, senza, tuttavia, darne conto (Sez. 1, n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868). Tale approdo interpretativo risulta perfettamente coerente con la natura e con la funzione del mezzo straordinario ed eccezionale di impugnazione, finalizzato - non già all'inammissibile riesame dell'intangibile scrutinio di legittimità, per supposti vizi ad esso intrinseci, bensì - alla rimozione dello sviamento del giudizio, inficiato ab extra dalla fallacia del pregiudizio di una supposizione irrefutabilmente errata, ovvero dalla disfunzione percettiva della esistenza di uno o più motivi di impugnazione. Sicché lo scrutinio revocatorio non si sovrappone al pregresso scrutinio di legittimità cristallizzato nel giudicato, ma si arresta ad limina nell'accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio, senza penetrare il confine invalicabile segnato dal perimetro dell'ambito delle considerazioni, delle valutazioni, delle argomentazioni e dei divisamenti che sorreggono la sentenza impugnata. In definitiva il principio affermato è quello per cui esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 6/11/2013, Toscano e altri, Rv. 257346; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982). 4.3 Alla luce di questi consolidati principi le censure proposte dai ricorrenti devono ritenersi comuqnue inammissibili in quanto tese a sollecitare una rivisitazione critica del giudizio espresso dalla sentenza impugnata attraverso la riproposizione delle deduzioni già respinte. In particolare il ricorso censura come erronea la valutazione compiuta dalla Corte in merito alla ragionevolezza temporale dell'ablazione dei beni acquisiti in epoca anteriore alla consumazione del reato "spia" per il quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, lamentando al più l'omessa esplicita confutazione delle argomentazioni articolate con l'originario ricorso sulla base delle asserite conclusioni del consulente della difesa. Doglianze che si rivelano estranee al perimetro del rimedio esperito, in quanto finalizzate ad evidenziare non già errori di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, bensì - e a tutto concedere - meri errori di diritto o di giudizio ovvero vizi di motivazione che affliggerebbero la sentenza impugnata e che sono, come già ricordato, indeducibili ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende