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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45401/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 settembre 1971 avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 5 ottobre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale di Gela ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 47-ter, comma 8, legge n. 354 del 26 luglio 1975 e 385, commi 1 e 3, cod. pen.

In particolare, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare in forza di un'ordinanza resa dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, l'imputato, secondo la conforma valutazione resa dai giudici del merito, si sarebbe allontanato dal luogo di detenzione in un giorno diverso da quelli in riferimento ai quali era stato autorizzato in tal senso cosi da consentirgli di provvedere alle proprie esigenze di vita.

2. Propone ricorso il difensore dell'imputato e adduce due diversi motivi entrambi rilevati, nella relativa rubrica, sotto il versante della violazione di legge ma nella relativa esposizione diretti a contestare anche carenze argomentative.

Con il primo motivo si contrasta il giudizio reso nel denegare l'applicabilità del disposto di cui all'art 131-bis cod. pen., reso senza considerare in modo sinergico e complessivo l'insieme degli elementi emersi dall'attività istruttoria relativi al contesto fattuale di riferimento.

Con il secondo motivo si lamenta l'eccessività della pena inflitta e il giudizio di bilanciamento tra le generiche e la recidiva contestata ex art. 99, comma 4, senza ritenere prevalenti le prime alla luce dell'atteggiamento collaborativo immediatamente prestato dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, in punto di fatto, che il ricorrente è stato rinvenuto dagli operanti fuori dal luogo di detenzione domiciliare, in un giorno diverso da quelli nei quali era autorizzato ad allontanarsi, mentre rientrava dopo aver fatto la spesa.

3. Ciò precisato, la Corte territoriale nel motivare l'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art 131-bis cod. pen. fa leva sulla intensità del dolo riscontrato, letto e considerato alla luce dell'autorizzazione concessa (che legittimava il ricorrente a recarsi fuori dal luogo di restrizione domiciliare il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana per attendere alle proprie esigenze di vita), marcatamente non rispettata (la relativa violazione non riguardava l'orario bensì più radicalmente il giorno di riferimento), per ragioni all'evidenza di estrema futilità ( la Corte del merito ha rimarcato, in particolare, che l'imputato nell'occasione non aveva acquistato beni di prima necessità).

3.1. Tanto rende la relativa motivazione, che in parte qua il ricorso non contrasta altrimenti, estranea a censure prospettabili in questa sede atteso che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (ex multis, Sez. 6, n. 55107 dell'8 novembre 2018, Rv. 274647).

4. Parimenti inammissibili sono le censure prospettate con il secondo motivo.4.

Parimenti inammissibili sono le censure prospettate con il secondo motivo.

4.1. In appello le doglianze prospettate in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato erano dotate di minima specificità solo in relazione al riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.

Con il ricorso che occupa, siffatto tema risulta abbandonato atteso che il ricorso non contesta il percorso argomentativo addotto a sostegno del riconoscimento della recidiva, bensì fa leva sulle relative indicazioni per contrastare il giudizio di bilanciamento tra le generiche e la detta aggravante, circostanze ritenute equivalenti dai giudici del merito.

Siffatto aspetto, tuttavia, non era stato sollevato in appello, verosimilmente anche alla luce del fattore ostativo di cui al quarto comma dell'art. 69 cod. pen., di talchè ne emerge con evidenza l'immediata inammissibilità per più e concorrenti ragioni.

4.2. Infine, anche in ordine alla dosimetria della pena, in disparte il profilo inerente l'apoditticità del rilievo, va rimarcato che in appello non vi era apposito motivo, così che oggi non se ne può comunque denunziare il difetto assoluto di motivazione.

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata, in via equitativa, nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 settembre 1971 avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 5 ottobre 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale di Gela ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 47-ter, comma 8, legge n. 354 del 26 luglio 1975 e 385, commi 1 e 3, cod. pen. In particolare, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare in forza di un'ordinanza resa dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, l'imputato, secondo la conforma valutazione resa dai giudici del merito, si sarebbe allontanato dal luogo di detenzione in un giorno diverso da quelli in riferimento ai quali era stato autorizzato in tal senso cosi da consentirgli di provvedere alle proprie esigenze di vita. 2. Propone ricorso il difensore dell'imputato e adduce due diversi motivi entrambi rilevati, nella relativa rubrica, sotto il versante della violazione di legge ma nella relativa esposizione diretti a contestare anche carenze argomentative. Con il primo motivo si contrasta il giudizio reso nel denegare l'applicabilità del disposto di cui all'art 131-bis cod. pen., reso senza considerare in modo sinergico e complessivo l'insieme degli elementi emersi dall'attività istruttoria relativi al contesto fattuale di riferimento. Con il secondo motivo si lamenta l'eccessività della pena inflitta e il giudizio di bilanciamento tra le generiche e la recidiva contestata ex art. 99, comma 4, senza ritenere prevalenti le prime alla luce dell'atteggiamento collaborativo immediatamente prestato dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, in punto di fatto, che il ricorrente è stato rinvenuto dagli operanti fuori dal luogo di detenzione domiciliare, in un giorno diverso da quelli nei quali era autorizzato ad allontanarsi, mentre rientrava dopo aver fatto la spesa. 3. Ciò precisato, la Corte territoriale nel motivare l'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art 131-bis cod. pen. fa leva sulla intensità del dolo riscontrato, letto e considerato alla luce dell'autorizzazione concessa (che legittimava il ricorrente a recarsi fuori dal luogo di restrizione domiciliare il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana per attendere alle proprie esigenze di vita), marcatamente non rispettata (la relativa violazione non riguardava l'orario bensì più radicalmente il giorno di riferimento), per ragioni all'evidenza di estrema futilità ( la Corte del merito ha rimarcato, in particolare, che l'imputato nell'occasione non aveva acquistato beni di prima necessità). 3.1. Tanto rende la relativa motivazione, che in parte qua il ricorso non contrasta altrimenti, estranea a censure prospettabili in questa sede atteso che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (ex multis, Sez. 6, n. 55107 dell'8 novembre 2018, Rv. 274647). 4. Parimenti inammissibili sono le censure prospettate con il secondo motivo.4. Parimenti inammissibili sono le censure prospettate con il secondo motivo. 4.1. In appello le doglianze prospettate in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato erano dotate di minima specificità solo in relazione al riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. Con il ricorso che occupa, siffatto tema risulta abbandonato atteso che il ricorso non contesta il percorso argomentativo addotto a sostegno del riconoscimento della recidiva, bensì fa leva sulle relative indicazioni per contrastare il giudizio di bilanciamento tra le generiche e la detta aggravante, circostanze ritenute equivalenti dai giudici del merito. Siffatto aspetto, tuttavia, non era stato sollevato in appello, verosimilmente anche alla luce del fattore ostativo di cui al quarto comma dell'art. 69 cod. pen., di talchè ne emerge con evidenza l'immediata inammissibilità per più e concorrenti ragioni. 4.2. Infine, anche in ordine alla dosimetria della pena, in disparte il profilo inerente l'apoditticità del rilievo, va rimarcato che in appello non vi era apposito motivo, così che oggi non se ne può comunque denunziare il difetto assoluto di motivazione. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata, in via equitativa, nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R
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