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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 04859/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16795/2025 R.G. nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore -intimato- per la correzione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 25265/2015 pubblicata il 15/12/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza n.25265/2015 pubblicata il 15/12/2015 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con [OSCURATO:PERSONA], ed ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro «3.00,00 per compensi professionali», oltre accessori di legge; con ricorso notificato alMinistero della [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ha formulato richiesta di correzione di errore materiale, rappresentando che nel dispositivo della pronunzia inquestione il compenso professionale è stato liquidato in euro «3.00,00» e non in euro «3.000,00», in misura di gran lunga inferiore ai valori minimi; [OSCURATO:PERSONA] ricorrono i presupposti di cui agli artt. 287 e 391 bis c od . p roc . c iv ., per aver questa Corte erroneamente liquidato il compenso del procuratore alle liti di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio de quo; la sussistenza di un errore materiale è univocamente desumibile dal testo del dispositivo, anche avuto riguardo ai valore della causa determinato ex art.5 D.M. n.55/2014 (e succ. modd.); deve pertanto correggersi il dispositivo della ordinanza n. n.25265/2015 pubblicata il 15/12/2015, nel senso che laddove è scritto «euro 3.00,00 per compensi professionali» debba invece leggersi «euro 3.000,00 per compensi professionali», fermo tutto il resto; P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 25265/2015, pubblicata il 15/12/2015,sia corretto nel senso che laddove è scritto «euro 3.00,00 per compensi professionali» debba invece leggersi «euro 3.000,00 per compensi professionali», fermo tutto il resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16795/2025 R.G. nel procedimento tra le parti [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore -intimato- per la correzione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 25265/2015 pubblicata il 15/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza n.25265/2015 pubblicata il 15/12/2015 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con [OSCURATO:PERSONA], ed ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro «3.00,00 per compensi professionali», oltre accessori di legge; con ricorso notificato alMinistero della [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ha formulato richiesta di correzione di errore materiale, rappresentando che nel dispositivo della pronunzia inquestione il compenso professionale è stato liquidato in euro «3.00,00» e non in euro «3.000,00», in misura di gran lunga inferiore ai valori minimi; [OSCURATO:PERSONA] ricorrono i presupposti di cui agli artt. 287 e 391 bis c od . p roc . c iv ., per aver questa Corte erroneamente liquidato il compenso del procuratore alle liti di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio de quo; la sussistenza di un errore materiale è univocamente desumibile dal testo del dispositivo, anche avuto riguardo ai valore della causa determinato ex art.5 D.M. n.55/2014 (e succ. modd.); deve pertanto correggersi il dispositivo della ordinanza n. n.25265/2015 pubblicata il 15/12/2015, nel senso che laddove è scritto «euro 3.00,00 per compensi professionali» debba invece leggersi «euro 3.000,00 per compensi professionali», fermo tutto il resto; P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 25265/2015, pubblicata il 15/12/2015,sia corretto nel senso che laddove è scritto «euro 3.00,00 per compensi professionali» debba invece leggersi «euro 3.000,00 per compensi professionali», fermo tutto il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/
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