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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:C:2004:198
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62003CJ0201_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-201/03, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig.

M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Svezia , rappresentato dal sig.

A. Kruse, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, in applicazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, riguardante l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (GU 1987, L 42, pag. 43), le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig.

C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig.

S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig.

R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 maggio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, in forza dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, in applicazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (GU 1987, L 42, pag. 43; in prosieguo: la «direttiva 75/439»), le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2. Ai sensi dell’art. 2 della direttiva 87/101, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva a partire al 1° gennaio 1990.

3. [OSCURATO:PERSONA], avendo rilevato che l’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439 non era stato trasposto in diritto svedese entro il termine prescritto, ha avviato un procedimento per inadempimento contro il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia.

Dopo aver diffidato il detto Stato membro ingiungendogli di presentare le sue osservazioni, il 21 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso.

Poiché le informazioni comunicate dalle autorità svedesi avevano rivelato che la trasposizione della disposizione in parola non era stata ancora effettuata, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il ricorso in esame.

4. Senza contestare la mancanza di trasposizione, il governo svedese fa valere che essa è dovuta ad una riflessione delle autorità competenti in merito ai meccanismi da prendere in considerazione per poter dare la priorità di trattamento agli oli usati tramite rigenerazione.

5. A tale proposito è sufficiente constatare che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto (v., in particolare, sentenze 8 marzo 2001, causa C‑276/98, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, Racc. pag.

I‑1699, punto 20, e 7 novembre 2002, causa C‑352/01, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, Racc. pag.

I‑10263, punto 8).

6. Pertanto, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dev’essere considerato fondato.

7. Occorre, di conseguenza, constatare che, non avendo adottato, in applicazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, le misure necessaria affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese

8. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato, in applicazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, riguardante l’eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE, le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003CJ0201_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-201/03, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di Svezia , rappresentato dal sig. A. Kruse, in qualità di agente, convenuto, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, in applicazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, riguardante l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (GU 1987, L 42, pag. 43), le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig. R. Grass vista la relazione del giudice relatore, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 maggio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, in forza dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, in applicazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (GU 1987, L 42, pag. 43; in prosieguo: la «direttiva 75/439»), le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2. Ai sensi dell’art. 2 della direttiva 87/101, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva a partire al 1° gennaio 1990. 3. [OSCURATO:PERSONA], avendo rilevato che l’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439 non era stato trasposto in diritto svedese entro il termine prescritto, ha avviato un procedimento per inadempimento contro il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia. Dopo aver diffidato il detto Stato membro ingiungendogli di presentare le sue osservazioni, il 21 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso. Poiché le informazioni comunicate dalle autorità svedesi avevano rivelato che la trasposizione della disposizione in parola non era stata ancora effettuata, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il ricorso in esame. 4. Senza contestare la mancanza di trasposizione, il governo svedese fa valere che essa è dovuta ad una riflessione delle autorità competenti in merito ai meccanismi da prendere in considerazione per poter dare la priorità di trattamento agli oli usati tramite rigenerazione. 5. A tale proposito è sufficiente constatare che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto (v., in particolare, sentenze 8 marzo 2001, causa C‑276/98, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, Racc. pag. I‑1699, punto 20, e 7 novembre 2002, causa C‑352/01, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, Racc. pag. I‑10263, punto 8). 6. Pertanto, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dev’essere considerato fondato. 7. Occorre, di conseguenza, constatare che, non avendo adottato, in applicazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, le misure necessaria affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 8. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato, in applicazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, riguardante l’eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE, le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è condannato alle spese.
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