CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 17113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 36256-2018 proposto da: al-- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - 2022 contro 478 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39/F, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3281/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 6087/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli con la sentenza numero 3281/2018 aveva rigettato l'appello proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa ( SPI)e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quali subentranti a [OSCURATO:PERSONA] spa, appello proposto contro la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, per quel che qui interessa, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 19.378,55, a titolo di indennità suppletiva di clientela per l'attività di agente, e aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] spa non aveva diritto a chiedere la restituzione del finanziamento erogato per il contratto di finanziamento del 16.12.2005 prima dello spirare del termine fissato al 30.6.2008. La Corte territoriale premetteva che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoscritto in data 15 Marzo 2002 un contratto di agenzia per la promozione dei prodotti e strumenti finanziari distribuiti da essa banca, successivamente in data 24 novembre 2004 a Massaro era stata attribuito ulteriore incarico di area manager per l'area Campania e in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata stipulata fra le parti una scrittura privata avente ad oggetto il finanziamento della somma di euro 200.000 con obbligo di restituzione al 30/06/2008. Soggiungeva altresì che in data 24/01/2006 la Casa mandante risolveva il contratto di agenzia con preavviso di quattro mesi contestualmente alla revoca dell'incarico di area manager. Sulla base di tali premesse il giudice d'appello aveva ritenuto di rigettare la doglianza del Massaro relativa al mancato riconoscimento della indennità di cui all'articolo 1751 codice civile per l'attività di area manager, così come aveva ritenuto di rigettare la richiesta di indennità di preavviso per la revoca di tale ultimo incarico. La Corte territoriale aveva al riguardo valutato che l'incarico di area manager, collegato negozialmente al contratto di agenzia, non poteva dar luogo al riconoscimento del diritto all'indennità di preavviso anche con riguardo al recesso da tale incarico, avendo quest'ultimo natura accessoria. La Corte territoriale, diversamente da quanto statuito dal tribunale, valutava invece legittima la richiesta di restituzione del finanziamento operato dalla banca anche prima dello spirare del termine finale, poiché il finanziamento era stato riconosciuto "per supportare l'attività di sviluppo nella zona di azione" e, pertanto, al cessare dell'incarico, non aveva ragione di essere mantenuto, come peraltro disposto dall'art. 7 del contratto istitutivo. Avverso detta decisione gli eredi Massaro proponevano ricorso cui resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa ( SPI)e [OSCURATO:PERSONA] private banking [OSCURATO:SOCIETA] le parti depositavano successive memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 co.1 numero 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti costituito dalla nullità della clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo 7 del contratto di finanziamento del 16/12/2005; denuncia altresì, ai sensi del 360 co.1 numero 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p,c. 2) Con la seconda censura è dedotta, ai sensi dell'articolo 360 co.1 numero 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1456,1355 e 1359 codice civile. Rileva parte ricorrente che il recesso ante tempus dal contratto di finanziamento evidenzia la nullità della clausola che ciò consente trattandosi di condizione meramente potestativa dipendente da volontà altrui. I motivi devono essere trattati congiuntamente poiché afferenti alla medesima questione. Si sostiene la nullità della clausola dispositiva della risoluzione automatica del contratto di finanziamento quale conseguenza della cessazione dell'incarico di agente, trattandosi di condizione risolutiva meramente potestativa e dipendente dalla risoluzione del contratto e dunque nulla ai sensi dell'articolo 1355 del codice civile. Assume parte ricorrente che su tale aspetto n giudice d'appello non si sia pronunciato. In proposito deve invece rilevarsi che la sentenza esamina espressamente la natura e il contenuto del predetto articolo 7 ritenendo legittima la clausola inserita in ragione del collegamento fra il contratto di finanziamento e il contratto di agenzia. Come sopra evidenziato, infatti, il contratto di finanziamento era stato stipulato per supportare l'attività di sviluppo nella zona di azione dell'agente. Il cessare di tale ultima attività rendeva privo di funzione il contratto di finanziamento. Tali osservazioni, diffusamente e correttamente espresse dalla corte di merito, evidenziano l'infondatezza delle censure in quanto costituiscono espressione della valutazione interpretativa formulata dal giudice del merito, coerente con i principi ermeneutici diretti a valutare il rapporto tra le due differenti pattuizioni. 3) Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti codice civile con riferimento ai contratti sottoscritti fra le parti: contratto di finanziamento e contratto di agenzia, piano di stock option del 28/10/2005 acquisito nel corso del giudizio di appello. 4) Con ultimo motivo proposto ai sensi del 360 co.1 numero 5 c.p.c., si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti costituito dall'applicazione del piano di stock option in favore di [OSCURATO:PERSONA] ro. [OSCURATO:SOCIETA] le censure hanno come presupposto la asserita nullità della clausola numero 7, la cui legittimità è stata oggetto dei precedenti motivi di ricorso, ritenuti infondati. A ciò consegue l'assorbimento delle ulteriori censure. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 8.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma