CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12038/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K2XTB) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hainsistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 settembre 2025,confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] dei reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale; avversola sentenza ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1. mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione in ordine allamancata concessione del diritto a sentire la persona offesa in presenza dicomprovati vizi nella sua assunzione testimoniale; travisamento di fatto; necessitàassoluta della richiesta probatoria: con l'atto di appello si era eccepita la nullità einutilizzabilità dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali della personaoffesa, che era stata sentita dalle forze dell'ordine senza l’ausilio di un interprete,nonostante fosse un cittadino cinese che non parlava bene l'italiano e che per l'attofosse che stato utilizzato un traduttore digitale di un cellulare senza conoscernel'affidabilità; la risposta della Corte di appello sul punto era errata;1.2 mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine allaritenuta attendibilità dei testi sentiti dalla polizia giudiziaria; ragionevole dubbiosulla innocenza dell’imputato: per il teste [OSCURATO:PERSONA] era stato osservato chetutto era accaduto di notte, in modo molto veloce, non era stata data alcunadescrizione del complice e non si comprendeva perché l’imputato era rimastoall’interno del giardino senza fuggire insieme al complice, visto che la polizia eraarrivata dopo 15 minuti: anche su tali punti non vi era stata motivazione da partedella Corte di appello;1.3 mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine almancato riconoscimento della scriminante ex art. 393-bis cod. pen.:l’imputatoaveva resistito all’arresto in quanto si sentiva estraneo alla contestazione erisultava che gli agenti avevano arrestato l’imputato per rapina, mentre poil’ordinanza di convalida aveva convalidato l’arresto non per la rapina, ma solo perla resistenza a pubblico ufficiale, per mancanza del requisito della flagranza o quasiflagranza: ciò che rileva per l’esimente è stabilire se l’atto era legittimo oillegittimo, per cui la reazione del ricorrente poteva dirsi giustificata a fronte di un1.4 mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine allamancata concessione delle attenuanti generiche all’imputato, anche ai fini delladeterminazione di una pena proporzionata al fatto contestato, pena base che sidiscostava dal minimo edittale con motivazione apparente ed illogica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Con riferimento al primo motivo, anche di recente è stato precisato (Sez.3, n. 18280 del 13/02/2020, S., Rv. 279276 – 01) che la mancata nomina di uninterprete non è causa d'inutilizzabilità, né di nullità delle dichiarazioni rese dapersona alloglotta che non conosca la lingua italiana (in applicazione del principiola Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso concernente laviolazione dell'art. 143-bis, cod. proc. pen., fondato sulla circostanza che sia ladenuncia della persona offesa che il verbale delle sommarie informazioni rese daun'amica erano stati redatti dagli operanti direttamente in lingua italiana,traducendo dall'inglese); osserva il Collegio che nel caso che si sta esaminando visia anche un elemento ulteriore che depone per l'utilizzabilità delle dichiarazioni indiscorso, tenuto conto l’imputato è stato giudicat con rito abbreviato richiestoall'udienza preliminare. In tal caso, a mente dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc.pen. non sono rilevabili questioni relative alla inutilizzabilità, salvo quelle derivantidalla violazione di un divieto probatorio, ipotesi quest'ultima che all'evidenza nonricorre nel caso di specie.Peraltro, si ricorda come secondo l'orientamento di questa Corte allorché conil ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivodi ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventualeeliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza",essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostantel'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione delsuddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primomotivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità nonha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermatoconcordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni del teste Rukshare delle circostanze dell'arresto in flagranza dell’imputato, ampiamente richiamatedalla Corte1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire la naturastessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha piùvolte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nellavalutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatorimeno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa,con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che sianosostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Nonva infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n.47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).Ciò è quanto accade nel caso in esame, nel quale il motivo di ricorso proponecensure di merito relative alla attendibilità del riconoscimento operato dal testeRukhsar, e quindi di proporre una inammissibile rivalutazione a quanto consideratodalla Corte di appello, che il teste “ha avuto modo di osservare per più tempol’imputato…e di rivederlo poi nell’immediatezza dei fatti” (pag.7 sentenzaimpugnata).1.3 Con riferimento al terzo motivo di ricorso si deve ribadire che pergiurisprudenza costante, la causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen.«non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblicoufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoriache, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriescadel tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo eprevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario» (fra le tante: Sez.6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejiri, Rv. 281955; Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021,Atzeni, Rv. 282422). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto chel’arresto eseguito, anche se si fosse ritenuto mancare il requisito della flagranzadella rapina, non potesse ritenersi del tutto avulso dai legittimi poteri dei pubbliciufficiali1.4 Quanto al quarto motivo di ricorso, la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifestaillogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913 del20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509 – 03); per quanto riguarda lapena, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il qualenel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nelcaso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficienteil richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementidi cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ealtro, Rv.271243)2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peni., con il provvedimento chedichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoa favore della Cassa delle ammende di una somma di € 3.000,00 cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 17/03/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]