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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 01053/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 01/2025 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7814 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7814 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 87P05 L049J) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : FRI RRT67H03 L049) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del funzionario rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : LPU CST74H59 H501W) -controricorrente- nonché MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: non indicato ), in persona del Ministro in carica -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 332 /20 22 , pubblicata in data 6 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 7814/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] ha notificato una cartella di pagamento a [OSCURATO:PERSONA], per un credito iscritto a ruolo avente ad oggetto gli importi dallo stesso dovuti in virtù di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti.

L’intimato ha proposto opposizione.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto.

La Corte d’appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermatola decisione di primo grado.

Ricorre il Serio, sulla base di quattromotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Si premette che, secondo i principi affermati, anche a Sezioni Unite, da questa Corte, «incaso di esecuzione forzata intra- presa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la soprav- venuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all’esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, e le spese processuali rego- late, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari mo- tivi di opposizione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 –01; conf., successivamente, ex mul- tis: Sez. 6 -3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 –01).

Viene espressamente chiarito, nella motivazione di tale Ric. n. 7814/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 pronuncia, che, in base al principio della domanda, così come non è mai ammissibile la proposizione di nuovi motivi di oppo- sizione in corso di causa –neanche laddove si tratti della radi- cale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta definitiva e incontestata caducazione dello stesso – tanto meno è possibile l’accoglimento dell’opposizione per motivi diversi da quelli avanzati dalla parte opponente con l’ori- ginario ricorso proposto al giudice dell’esecuzione; secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, infatti, anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare accoglimento, ma va esclusivamente dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale (cfr., in proposito, anche: Cass., Sez.

U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, Rv. 659870 –01, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01; suc- cessivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 -01).

Nella specie, è pacifico che il decreto penale di condanna, co- stituente il titolo del credito iscritto a ruolo, è stato definitiva- mente caducato dal giudice penale nello sviluppo del relativo processo: deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della mate- ria del contendere sulla opposizione proposta dal Serio nel pre- sente giudizio, le cui spese vanno regolate sulla base del cd. principio della soccombenza virtuale. 2.In proposito, assume carattere pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione (anche relativa alla corretta instaura- zione del contraddittorio nella presente fase del giudizio) il ri- lievo, possibile anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dell’originariaradicale improponibilità della presente op- posizione, in virtù del principio di diritto recentemente Ric. n. 7814/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 affermato da questa stessa Corte, secondo il quale «in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recupe- ratorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell’agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva; in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, an- che se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della ne- cessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di liti- sconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposi- zione»(cfr., negli esatti termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024, Rv. 670113 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 6204 del 07/03/2024 ; Sez. 3, Sentenza n. 25272 del 20/09/2024, Rv. 672117 –01).

Nella specie, l’opposizione risulta proposta esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del Ministero della Giu- stizia, indicati quali enti titolari del credito oggetto di intima- zione, ma non nei confronti dell’agente della riscossione Agen- zia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA].

A nulla rileva il fatto che, per un evidente errore materiale, nella sentenza di primo grado sia in- dicata una pretesa (e peraltro insussistente) trasformazione di [OSCURATO:SOCIETA]. nell’Agenzia delle Entrate – Ris cos- sione: del resto, sia il giudizio di secondo grado che il presente giudizio di legittimità risultano instaurati esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del Ministero della Giu- stizia. 3.Dunque, l’opposizione, come proposta, avrebbe dovuto rite- nersi radicalmente inammissibile, il che rende superfluo anche Ric. n. 7814/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 riportare il contenuto dei singoli motivi del ricorso, attinenti al merito della stessa.

Va, peraltro, osservato che i principi di diritto appena richia- mati, in tema di legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione per le opposizioni esecutive proposte nell’am- bito delle procedure diriscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973,sono stati chiaramente enun- ciati e precisati solo di recente da questa Corte, il che, unita- mente alla considerazione che effettivamente il titolo esecutivo è venuto meno nel corso del processo, induce la Corte a rite- nere di giustizia la compensazione integrale delle spese della presente fase del giudizio.

Restano invece a carico dell’opponente le spese del doppio grado del giudizio di merito, anche in virtù della considerazione che, con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c. , con la quale erano stati dedotti pretesi vizi di forma della cartella di pagamento e l’omessa o, comunque, irregolare,notificazione del titolo esecutivo, opposizione già di- chiarata inammissibile dal giudice di primo grado (per tardi- vità), l’appello del Serio (avverso la suddetta statuizione di inammissibilità) sarebbe stato a sua volta da dichiarare inam- missibile, in quanto le sentenze in materia di opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili, mentre l’opposizione all’ese- cuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con la quale il Serio aveva dedottola radicale inesistenza del titolo esecutivo, sull’assunto che il decreto penale di condanna non gli era mai notificato, sarebbe stata da ritenere infondata nel merito, in quanto la no- tifica del suddetto decreto penale di condanna era in realtà av- venuta presso il suo difensore e, quindi, se non del tutto rego- lare, al più avrebbe potuto ritenersi una notifica nulla (non certo inesistente), il che non avrebbe determinato una situazione equiparabile alla radicale insussistenza del titolo esecutivo, ma avrebbe solo consentito la possibilità di contestare Ric. n. 7814/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 tardivamente il titolo stesso, con i mezzi all’uopo apprestati dall’ordinamento penale (come poi in realtà è avvenuto, anche con successo per l’opponente), analogamente a quanto avviene per l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo irregolarmente notificato (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21257 del 20/10/2016, per l’espressa affermazione dell’analogia tra de- creto ingiuntivo e decreto penale di condanna, sotto il profilo della necessità dell’esistenza della loro notificazione ai fini della formazione del titolo esecutivo) . 4.È dichiarata cessata la materia del contendere sull’opposi- zione all’esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dal Serio.

Le spese del giudizio di merito sono poste a carico dell’oppo- nente Serioe liquidate come in dispositivo .

Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compen- sate tra le parti,in virtù dei motivi già esposti.

Per questi motivi La Corte: - dichiara cessata la materia del contendere sull’opposi- zione proposta dal Serio; - condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese del giudizio di merito in favore degli enti controricorrenti, liquidan- dole, per ciascuno di essi,in complessivi € 1.000,00, per il giudizio di primo grado,ed in complessivi € 1.000,00 , per il giudizio di secondo grado,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 01/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 7814 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7814 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 87P05 L049J) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : FRI RRT67H03 L049) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del funzionario rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : LPU CST74H59 H501W) -controricorrente- nonché MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: non indicato ), in persona del Ministro in carica -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 332 /20 22 , pubblicata in data 6 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 7814/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 L’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] ha notificato una cartella di pagamento a [OSCURATO:PERSONA], per un credito iscritto a ruolo avente ad oggetto gli importi dallo stesso dovuti in virtù di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. L’intimato ha proposto opposizione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto. La Corte d’appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto ha confermatola decisione di primo grado. Ricorre il Serio, sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Si premette che, secondo i principi affermati, anche a Sezioni Unite, da questa Corte, «incaso di esecuzione forzata intra- presa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la soprav- venuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all’esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, e le spese processuali rego- late, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari mo- tivi di opposizione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 –01; conf., successivamente, ex mul- tis: Sez. 6 -3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 –01). Viene espressamente chiarito, nella motivazione di tale Ric. n. 7814/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 pronuncia, che, in base al principio della domanda, così come non è mai ammissibile la proposizione di nuovi motivi di oppo- sizione in corso di causa –neanche laddove si tratti della radi- cale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta definitiva e incontestata caducazione dello stesso – tanto meno è possibile l’accoglimento dell’opposizione per motivi diversi da quelli avanzati dalla parte opponente con l’ori- ginario ricorso proposto al giudice dell’esecuzione; secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, infatti, anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare accoglimento, ma va esclusivamente dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale (cfr., in proposito, anche: Cass., Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, Rv. 659870 –01, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 – 01; suc- cessivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 -01). Nella specie, è pacifico che il decreto penale di condanna, co- stituente il titolo del credito iscritto a ruolo, è stato definitiva- mente caducato dal giudice penale nello sviluppo del relativo processo: deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della mate- ria del contendere sulla opposizione proposta dal Serio nel pre- sente giudizio, le cui spese vanno regolate sulla base del cd. principio della soccombenza virtuale. 2.In proposito, assume carattere pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione (anche relativa alla corretta instaura- zione del contraddittorio nella presente fase del giudizio) il ri- lievo, possibile anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dell’originariaradicale improponibilità della presente op- posizione, in virtù del principio di diritto recentemente Ric. n. 7814/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 affermato da questa stessa Corte, secondo il quale «in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recupe- ratorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell’agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva; in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, an- che se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della ne- cessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di liti- sconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposi- zione»(cfr., negli esatti termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3870 del 12/02/2024, Rv. 670113 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 6204 del 07/03/2024 ; Sez. 3, Sentenza n. 25272 del 20/09/2024, Rv. 672117 –01). Nella specie, l’opposizione risulta proposta esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del Ministero della Giu- stizia, indicati quali enti titolari del credito oggetto di intima- zione, ma non nei confronti dell’agente della riscossione Agen- zia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA]. A nulla rileva il fatto che, per un evidente errore materiale, nella sentenza di primo grado sia in- dicata una pretesa (e peraltro insussistente) trasformazione di [OSCURATO:SOCIETA]. nell’Agenzia delle Entrate – Ris cos- sione: del resto, sia il giudizio di secondo grado che il presente giudizio di legittimità risultano instaurati esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e del Ministero della Giu- stizia. 3.Dunque, l’opposizione, come proposta, avrebbe dovuto rite- nersi radicalmente inammissibile, il che rende superfluo anche Ric. n. 7814/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 riportare il contenuto dei singoli motivi del ricorso, attinenti al merito della stessa. Va, peraltro, osservato che i principi di diritto appena richia- mati, in tema di legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione per le opposizioni esecutive proposte nell’am- bito delle procedure diriscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973,sono stati chiaramente enun- ciati e precisati solo di recente da questa Corte, il che, unita- mente alla considerazione che effettivamente il titolo esecutivo è venuto meno nel corso del processo, induce la Corte a rite- nere di giustizia la compensazione integrale delle spese della presente fase del giudizio. Restano invece a carico dell’opponente le spese del doppio grado del giudizio di merito, anche in virtù della considerazione che, con riguardo all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c. , con la quale erano stati dedotti pretesi vizi di forma della cartella di pagamento e l’omessa o, comunque, irregolare,notificazione del titolo esecutivo, opposizione già di- chiarata inammissibile dal giudice di primo grado (per tardi- vità), l’appello del Serio (avverso la suddetta statuizione di inammissibilità) sarebbe stato a sua volta da dichiarare inam- missibile, in quanto le sentenze in materia di opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili, mentre l’opposizione all’ese- cuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con la quale il Serio aveva dedottola radicale inesistenza del titolo esecutivo, sull’assunto che il decreto penale di condanna non gli era mai notificato, sarebbe stata da ritenere infondata nel merito, in quanto la no- tifica del suddetto decreto penale di condanna era in realtà av- venuta presso il suo difensore e, quindi, se non del tutto rego- lare, al più avrebbe potuto ritenersi una notifica nulla (non certo inesistente), il che non avrebbe determinato una situazione equiparabile alla radicale insussistenza del titolo esecutivo, ma avrebbe solo consentito la possibilità di contestare Ric. n. 7814/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 tardivamente il titolo stesso, con i mezzi all’uopo apprestati dall’ordinamento penale (come poi in realtà è avvenuto, anche con successo per l’opponente), analogamente a quanto avviene per l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo irregolarmente notificato (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21257 del 20/10/2016, per l’espressa affermazione dell’analogia tra de- creto ingiuntivo e decreto penale di condanna, sotto il profilo della necessità dell’esistenza della loro notificazione ai fini della formazione del titolo esecutivo) . 4.È dichiarata cessata la materia del contendere sull’opposi- zione all’esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dal Serio. Le spese del giudizio di merito sono poste a carico dell’oppo- nente Serioe liquidate come in dispositivo . Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compen- sate tra le parti,in virtù dei motivi già esposti. Per questi motivi La Corte: - dichiara cessata la materia del contendere sull’opposi- zione proposta dal Serio; - condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese del giudizio di merito in favore degli enti controricorrenti, liquidan- dole, per ciascuno di essi,in complessivi € 1.000,00, per il giudizio di primo grado,ed in complessivi € 1.000,00 , per il giudizio di secondo grado,
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