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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08267/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al tema della qualificazione da dare ai fatti a giudizio ascritti al ricorrente, replica, sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e coerente valorizzazione inferenziale delle emergenze fattuali, lette unitariamente alla luce di una compiuto scrutinio dei tratti costitutivi dell'ipotesi di reato privilegiata dalla difesa ( quella di cui all'art. 73 comma 5 TUS), coerentemente ritenuta non conferente rispetto all'insieme di condotte coperte dalla regiudicanda perché complessivamente inserite in un circuito criminale denotante capacità di approvvigionamento e successivo smercio incompatibili con l'ipotesi di lieve entità rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a mende.

Così deciso i! 18 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al tema della qualificazione da dare ai fatti a giudizio ascritti al ricorrente, replica, sotto il versante della violazione di legge e del difetto di motivazione, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e coerente valorizzazione inferenziale delle emergenze fattuali, lette unitariamente alla luce di una compiuto scrutinio dei tratti costitutivi dell'ipotesi di reato privilegiata dalla difesa ( quella di cui all'art. 73 comma 5 TUS), coerentemente ritenuta non conferente rispetto all'insieme di condotte coperte dalla regiudicanda perché complessivamente inserite in un circuito criminale denotante capacità di approvvigionamento e successivo smercio incompatibili con l'ipotesi di lieve entità rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso i! 18 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 08267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris