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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 37250/2022

Testo disponibile della fonte

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1 ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Boncompagni - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 341/2021 della Corte d ’ appello di Catanzaro depositata il 30marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S., reputandodoverosa l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 20 10, sul rilievo che il requisito della abitualità non fosse stato contestato dall’interessato , respingendo l’eccezione di prescrizionein applicazione del differimento dei termini previsto dal d.P.C.M. del 12 maggio 2011(avviso ricevuto in data 04/07/2016);

2. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura ;

3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. ilricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 12, comma 5 , del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, dell’art. 113 cod. proc. civ., dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, dell’art. 3, comma 3 , della l . n. 212 del 27luglio 2000, del d.P.C .

M . del 12 maggio 20 11 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ . , censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabile ed idone o il d.

P .

C .

M . a prorogare il dies a quodal quale calcolare il termine di prescrizione;

2. con il secondo motivo il ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dei commi 25 e 26 della l. n. 335 del 19 95 e dell’art. 18 della l. n. 111del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n n. 3 e 5, cod. proc. civ., per insussistenza dei presupposti per l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata dell’I.N.P.S.;

3. con il terzo motivo il ricorrentecensura la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 conv. in l. n. 326 del 2004 e dell’art. 2697 cod. civ. nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 5, cod. proc. civ., inesistenza emancataprova dell’abitualità - o messo esame di fatto decisivo controverso, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che l’I.N.P.S. abbia assolto l’onere di dimostrare l’abitualità dell’attività professionale del ricorrente per l’anno 2010 attraverso la violazione e falsa applicazione del ricorso al principio di non contestazione.

In particolare, si censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione un fatto (consistente nella raggiunta prova, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, del requisito dell’abitualità dell’attività professionale del ricorrente per l’anno 2010) mai dimostrato e men che meno incontestato, con la conseguente violazione dell’art. 2967 cod. civ. e del principio di cui all’art. 115 cod. proc. civ., che impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, salvi i casi previsti dalla legge;

4. il primo motivo di ricorso è infondato , in quanto, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez.

L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L , 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono itermini per il relativo pagamento, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata al la produzione di un certoreddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria ; peraltro, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto sino al 6 luglio 2011dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 12 maggio 201 1 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez.

L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6 - L, 14/10/28123) .

In applicazione di tali principi, considerato che dalla sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierno ricorrente nel 2010 la richiesta dell ’I.N.P.S. è pervenuta all’interessat o in data 4 luglio 2016, la pretesa contributiva risulta tempestivamente esercitata dall’Istituto previdenziale;

5. il secondo motivo è infondato nella parte in cui censura l’erronea interpretazione della normativa di riferimento in ordine alla sussistenza dell’obbligo contributivo, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez.

L. 18/02/2021, n. 4419, e Cass. Sez.

L. 26/04/2021, n. 11006;

6. in particolare, come già osservato da Cass. Sez.

L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111,e dell’art. 44, del d.l. n.269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diriferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possamettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci sitrovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell ’ abitualità .

Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all ’ uopo avvalendosi delle presunz ioni semplici ricavabili , ad es empio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiorea euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio –da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l ’ attività sia stata svolta con car attere di abitualità ; f ermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito del l ’ abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch e è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi,e non invece come conseguenza ex postdesumibile dall ’ ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciòequivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un redditosuperiore alla soglia di cui all’art. 44del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in formaoccasionale;

7. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all ’ obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva aprivare di rilievo ogni questione circa la natura abituale ooccasionale dell’attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fossevoluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata;

8. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022;

9. è invece fondato il terzo motivo di ricorso, in quanto la Corte territoriale, pur richiamando correttamente in diritto l’orientamento sopra espresso, ha reputato che l’I.N.P.S. avesse assolto l’onere di provare il requisito dell’abitualità attraverso la non contestazione da parte dell’interessato, circostanza che va esclusa, avendo il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza (Cass. Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637), indicato di aver espressamente dedotto sin dall’atto introduttivo del giudiziodi primo grado e posto a fondamento della domanda il carattere occasionale della prestazione, anche in riferimento alla percezione di un reddito inferiore alle soglia di euro 5.000,00;

10. pertanto, respinti i primi due motivi, va accolto il terzo motivo, e la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta iprimi due motiv i , accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d ’ appello di Catanzaro, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Boncompagni - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 341/2021 della Corte d ’ appello di Catanzaro depositata il 30marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S., reputandodoverosa l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 20 10, sul rilievo che il requisito della abitualità non fosse stato contestato dall’interessato , respingendo l’eccezione di prescrizionein applicazione del differimento dei termini previsto dal d.P.C.M. del 12 maggio 2011(avviso ricevuto in data 04/07/2016); 2. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura ; 3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. ilricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 12, comma 5 , del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, dell’art. 113 cod. proc. civ., dell’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, dell’art. 3, comma 3 , della l . n. 212 del 27luglio 2000, del d.P.C . M . del 12 maggio 20 11 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ . , censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabile ed idone o il d. P . C . M . a prorogare il dies a quodal quale calcolare il termine di prescrizione; 2. con il secondo motivo il ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione dei commi 25 e 26 della l. n. 335 del 19 95 e dell’art. 18 della l. n. 111del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n n. 3 e 5, cod. proc. civ., per insussistenza dei presupposti per l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata dell’I.N.P.S.; 3. con il terzo motivo il ricorrentecensura la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 conv. in l. n. 326 del 2004 e dell’art. 2697 cod. civ. nonché dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 5, cod. proc. civ., inesistenza emancataprova dell’abitualità - o messo esame di fatto decisivo controverso, nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che l’I.N.P.S. abbia assolto l’onere di dimostrare l’abitualità dell’attività professionale del ricorrente per l’anno 2010 attraverso la violazione e falsa applicazione del ricorso al principio di non contestazione. In particolare, si censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione un fatto (consistente nella raggiunta prova, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, del requisito dell’abitualità dell’attività professionale del ricorrente per l’anno 2010) mai dimostrato e men che meno incontestato, con la conseguente violazione dell’art. 2967 cod. civ. e del principio di cui all’art. 115 cod. proc. civ., che impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, salvi i casi previsti dalla legge; 4. il primo motivo di ricorso è infondato , in quanto, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L , 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono itermini per il relativo pagamento, in quanto l ’ obbligazione contributiva è correlata al la produzione di un certoreddito da parte del soggetto obbligato, mentre ladichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all ’ obbligazione tributaria ; peraltro, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto sino al 6 luglio 2011dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 12 maggio 201 1 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6 - L, 14/10/28123) . In applicazione di tali principi, considerato che dalla sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierno ricorrente nel 2010 la richiesta dell ’I.N.P.S. è pervenuta all’interessat o in data 4 luglio 2016, la pretesa contributiva risulta tempestivamente esercitata dall’Istituto previdenziale; 5. il secondo motivo è infondato nella parte in cui censura l’erronea interpretazione della normativa di riferimento in ordine alla sussistenza dell’obbligo contributivo, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. Sez. L. 18/02/2021, n. 4419, e Cass. Sez. L. 26/04/2021, n. 11006; 6. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111,e dell’art. 44, del d.l. n.269 del 2003, conv. con modif. in legge n. 326 del 2003, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa diriferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possamettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci sitrovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell ’ abitualità . Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero - professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all ’ uopo avvalendosi delle presunz ioni semplici ricavabili , ad es empio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiorea euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio –da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l ’ attività sia stata svolta con car attere di abitualità ; f ermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito del l ’ abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch e è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi,e non invece come conseguenza ex postdesumibile dall ’ ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciòequivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un redditosuperiore alla soglia di cui all’art. 44del d.l. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in formaoccasionale; 7. in quest’ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all ’ obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva aprivare di rilievo ogni questione circa la natura abituale ooccasionale dell’attività libero- professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fossevoluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44del d.l. n. 269 del 2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata; 8. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022; 9. è invece fondato il terzo motivo di ricorso, in quanto la Corte territoriale, pur richiamando correttamente in diritto l’orientamento sopra espresso, ha reputato che l’I.N.P.S. avesse assolto l’onere di provare il requisito dell’abitualità attraverso la non contestazione da parte dell’interessato, circostanza che va esclusa, avendo il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza (Cass. Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637), indicato di aver espressamente dedotto sin dall’atto introduttivo del giudiziodi primo grado e posto a fondamento della domanda il carattere occasionale della prestazione, anche in riferimento alla percezione di un reddito inferiore alle soglia di euro 5.000,00; 10. pertanto, respinti i primi due motivi, va accolto il terzo motivo, e la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.M. Rigetta iprimi due motiv i , accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d ’ appello di Catanzaro, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle s
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