CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 24686/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/14 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25438/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difendeex lege; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 6391/2014 depositata il25/06/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La CTP Napoli con sentenza n. 208/45/12 , a seguito di conciliazione ai sensi dell’art. 48 comma 5 d.lgs. n. 546 del 1992, aveva dichiarato estinto il giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso contro l’avviso di accertamento di maggior reddito per il 2006 e conseguenti maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA emesso dalla stessa Agenzia. L'Amministrazione ha appellato questa sentenza osservando che la Commissione, prima di estinguere il giudizio, avrebbero dovuto accertare l’avvenuto versamento del dovuto da parte del contribuente, che non aveva proposto richiesta di rateizzo. La CTR ha rigettato l’appello, ritenendo la corretta osservanza dell’art. 48 comma 5 cit. da parte dei primi giudici. In particolare, i Giudici d’appello hanno osservato che dalla notifica della pronuncia di estinzione decorrevano venti giorni per consentire al contribuente di provvedere al pagamento di quanto previsto dalla conciliazione, avente efficacia novativa della precedente pretesa; nel caso di specie, però, la notifica della sentenza era nulla, come eccepito dal contribuente, in quanto effettuata erroneamente a mani di persona qualificatasi come addetta alla casa. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione di questa pronuncia affidato a sei motivi. Resiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto i giudici d’appello hanno dapprima ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento, accogliendo le doglianze del ricorrente, e successivamente, del tutto illogicamente e in maniera contraddittoria, hanno confermato l’estinzione del giudizio ritenendo valida ed efficace la conciliazione giudiziale intervenuta. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, da parte della CTR che ha confermato la cessazione della materia del contendere . Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., laddove la sentenza ha osservato che la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata a mani di soggetto che non poteva essere qualificato addetto alla casa; Con il quarto motivo denunciaex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. sempre in relazione alla notifica della sentenza di primo grado, perché gravava sul destinatario della notifica, cioè sul contribuente, la prova dell’inesistenza di un rapporto con il consegnatario. Con il quinto motivodeduce violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dei principi generali sulla motivazione dell’atto impositivo, con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente è stato ritenuto un difetto di motivazione del l’atto impugnato. Con il sesto motivo indica una v iolazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 d.P.R. n.633 del 1972, in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. laddovela CTR ha ritenuto illegittimo l’atto impugnato 2.Il primo motivo è infondato. Effettivamente i giudici d’appello si sono diffusamente intrattenuti, in apertura della parte motivazionale della sentenza, sull’atto impugnato e sui motivi del ricorso iniziale del contribuente, ritenendone la fondatezza, ma si tratta di un argomentare che non sostituisce ma si aggiunge alle ragioni della decisione sul gravame, introdotte dal punto in cui «[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’appello è infondato avendo la commissione di primo grado correttamente applicato il disposto di cui all’art. 48 c. 5 d.lgs. 546/92» e pertinenti all’impugnazione proposta dall’Agenzia. Quello scrutinio dell’atto impugnato è senz’altro oltre i limiti segnati dall’effetto devolutivo dell’appello ma non determina un vizio di nullità della sentenza che possiede una ratio decidendi congrua, che si incentra, correttamente, sulla questione posta dall’appellante e relativa all’applicazione dell’art. 48 cit. 3.Riguardo al secondo motivo, il controricorrente ne eccepisce l’inammissibilità in quanto mancante della «specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie». Si deduce, in sostanza, una carenza di specificità e autosufficienza del motivo e la questione deve essere scrutinata tenendo presente che il principi o di specificità - così come quello di autosufficienza che costituisce suo corollario – non deve essere interpretato, visti anche i principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. sez. un., n. 8950 del 2022), ma deve essere modulato, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, in vista del risultato voluto dal legislatore, secondo cui «il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa» (Cass. n. 8117 del 2022), cosicché deve escludersi tanto l ’ integrale trascrizione degli atti quanto l’adozione di formule sacramentali, essendo indispensabile , piuttosto, che in ricors o sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e queste individuino con chiarezza i vizi prospettati ( Cass. sez. un., n. 8950 del 2022; Cass. sez. un. n. 32415 del 2021). A questa stregua, il motivo risulta ammissibile in quanto chiaramente formulato: laricorrente osserva che, secondo l’attuale e prevalente interpretazione di questa Corte, le varie ipotesi di conciliazione contemplate dall’art. 48 cit. non determinano, di per sé, la cessazione della materia del contendere la quale si produce soltanto a seguito dell’effettivo versamento della somma concordata, cosicché, prosegue l’Agenzia, la CTR avrebbe dovuto verificare l’avvenuto versamento del dovuto da parte del contribuente in base alla conciliazione, prima di dichiarare l’estinzione del giudizio. 3.1.Il motivo è fondato. L’indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 21325 del 2006; id. n. 20386 del 2006; id. n. 14300 del 2009) che ha sostenuto l'efficacia novativa del rapporto determinata dall'atto di conciliazione, con conseguente legittimità della pronuncia di estinzione del giudizio emessa ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, in esito alla mera stipula della conciliazione, è stato superato da un altro più recente e condivisibile indirizzo interpretativo (Cass. n. 3560 del 2009; n. 25683 del 2013; n. 14547 del 2015; Cass. n. 19432 del 2016; n. 4807 del 2017; n. 14951 del 2019) che è invece pervenuto ad escludere l’efficacia novativa dell'accordo conciliativo sul rapporto sostanziale controverso. Soprattutto, per ciò che interessa in questa sede, quest’ultimo orientamento ha affermato che «il momento in cui la conciliazione si perfeziona è quello del versamento completo o, nel caso di rateizzazione dell'adempimento, quello del versamento della prima rata accompagnato da idonea garanzia del pagamento anche del debito residuo» e ciò in virtù della chiara previsione normativa in tal senso che, sebbene dettata per la conciliazione c.d. lunga di cui al comma 3, si applica anche a quella di cui al comma 5, c.d. breve (v., in particolare, Cass. n. 3560 del 2009). 3.2. La natura pubblicistica del rapporto tributario, cui la conciliazione si riferisce, impone, da un lato, una ricostruzione unitaria dell'istituto, salvi i necessari aggiustamenti procedimentali determinati dalle diverse modalità e fasi processuali in cui l'atto interviene, attese le carenze del testo normativo, e, dall’altro, il superamento della visione civilistica e contrattualistica, per accogliere una qualificazione in termini di «fattispecie a formazione progressiva (..) i cui componenti, realizzantisiin maniera distribuita nel corso del tempo, esplicano effetti prodromici o parziali, strumentalmente e condizionatamente predisposti alla realizzazione dell'effetto finale, che è la composizione concordata della lite». Questa configurazione dell’istitutoconsente anche di superare il principale argomento proposto dai sostenitori della opposta tesi (ribadito anche dal controricorrente), secondo cui, se l’efficacia della conciliazione fosse condizionata al versamento delle somme, sarebbe superflu a l’ attribu zione di titolo per la riscossione al verbale di conciliazione, ovvero alla proposta e al decreto del Presidente, prevista dall’art. 48 cit.. Quella previsione contempla «uno di quegli effetti parziali e prodromici degli atti della fattispecie a formazione progressiva o degli atti non finali del procedimento di conciliazione giudiziale tributaria, che consiste nel riconoscimento all'amministrazione tributaria della titolarità di un potere di autotutela, il cui esercizio è ampiamente discrezionale, restando affidato alla sua prudente valutazione la scelta tra la prosecuzione coattiva del procedimento di conciliazione o la riassunzione della posizione della pretesa originaria antecedente all'ipotesi di conciliazione» (Cass. n. 3560 del 2009). 3.3. In conclusione, poich é l'atto di conciliazione, di per s é solo, non è idoneo ad estinguere il rapporto giuridico tributario sostanziale, la CTP non aveva il potere di dichiarare estinto il processo nella forma prevista dald.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 2, n. 1, secondo il quale «La cessazione della materia del contendere è dichiarata ... con sentenza della commissione», in quanto, senza il versamento, non cessa la materia del contendere. L'unico provvedimento che la Commissione poteva adottare era quello del rinvio dell'udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per l'adempimento, ritenendo applicabile per analogia legis il termine previsto per l'altra specie di conciliazione breve, quella prefissazione, per la quale il termine per il versamento è quello di venti giorni dalla data di comunicazione del decreto presidenziale di estinzione del giudizio. Per la conciliazione breve postfissazione il termine di venti giorni decorrerà dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di trattazione della causa. (Cass. n. 3590 del 2009). 4. I successive motivi - i l te rzo e quarto motivo, attinenti ad errores in procedendoe a violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Giudice d’appello nella verifica della notifica della sentenza di primo grado, il quinto e il sesto, che censurano quella parte della sentenza dedicata all’avviso di accertamento e al merito della pretesa tributaria –restano assorbiti. 5. Conclusivamente, accolto il secondo motivo, rite nuto infondato il primo e assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata con riferimento al motivo accolto e deve essere disposto il rinvio alla CTR Campania che deciderà, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio. p.q.m. accoglie il secondo motivo, inf