Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1986

Cassazione n. 48180/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1986 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 10/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia resa in data 18/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 337 e 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità penale del ricorrente in relazione all'elemento soggettivo dei reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; osservato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; valutato, pure, che il predetto motivo genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/10/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1986 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 10/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia resa in data 18/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 337 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità penale del ricorrente in relazione all'elemento soggettivo dei reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; osservato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; valutato, pure, che il predetto motivo genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/202
Sentenza Cassazione n. 48180/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris