Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 15742/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] m avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova che, preso atto della rinuncia degli imputati ai restanti motivi di appello, ha accolto, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il concordato tra le parti in ordine alla riduzione della pena.

Lamentano la manifesta illogicità della motivazione.

I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a,, • et,to a~r.

S-4 6 c4 PAa z, epot-/ a- ht-, h4.41 .• A"

004. tOk.1.? 2,t fr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] m avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova che, preso atto della rinuncia degli imputati ai restanti motivi di appello, ha accolto, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il concordato tra le parti in ordine alla riduzione della pena. Lamentano la manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a,, • et,to a~r. S-4 6 c4 PAa z, epot-/ a- ht-, h4.41 .• A" 004. tOk.1.? 2,t fr
Sentenza Cassazione n. 15742/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris