CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 32646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro - adito in sede di appello - confermava l'ordinanza della Corte di appello che il 14 gennaio 2026 rigettava l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], condannato, in via non definitiva, alla pena di 16 anni e di 10 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia ha dedotto: - la perenzione del termine di durata massima della misura ex artt. 303 e 304 cod. proc. pen.;l'assenza delle esigenze cautelari e il difetto di proporzionalità della misura essendo il [OSCURATO:PERSONA] in vinculis dal 14 ottobre 2019 ed avendo gli stessi Giudici della cautela dato atto dello scioglimento del sodalizio. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. La remissione in libertà di [OSCURATO:PERSONA] nelle more del presente giudizio si riflette inevitabilmente sulla ammissibilità del ricorso de libertate. L'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. dispone che «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse». Recita, altresì, l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen che «l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi [...] non ha interesse». Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la nozione di interesse ad impugnare, nel sistema processuale penale, «non può essere basata sul concetto di soccombenza, ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ovvero nella rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» ( così Sez. U. n.6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693 - 01). Dunque, l'interesse - quale presupposto di ammissibilità dell'impugnazione - deve essere apprezzato in termini di "concretezza" e "attualità", dovendo tendere al raggiungimento di un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione (così, ex multis, Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815; Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259506; Sez. 1, n. 36038 del 21/09/2005, Kibak, Rv. 232254; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, Minotti, Rv. 240464; Sez. 5, n. 46151de1 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860; Sez. 5, n. 6676 del 09/11/2001, Graci, Rv. 221899). Pertanto, qualora l'indagato 41• «Il - nelle more del giudizio - sia rimesso in libertà a seguito di revoca, annullamento e/o semplicemente perdita di efficacia del titolo custodiale, viene meno la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire e conseguentemente uno dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01).2 7) i2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende: il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza derivante da causa allo stesso imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549), P.Q.M