CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 09595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che GIANCANE Vito (imputato del reato di illecita detenzione di tre plichi contenenti cocaina per complessive 922 singole dosi) censura la sentenza emessa in data 24/06/2022 dalla Corte di Appello di Lecce (che ha confermato la condanna inflitta in primo grado) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che la doglianza presenti connotazioni meramente reiterative delle doglianze già proposte e disattese in grado di appello, con le quali viene riproposta una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite (il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede). D'altra parte, la Corte territoriale ha diffusamente preso in considerazione gli elementi valorizzati dalla difesa ai fini della concessione delle predette attenuanti, disattendendo la prospettazione difensiva con un percorso del tutto immune da illogicità manifesta o contraddittorietà qui deducibili (cfr. pag. 4 segg. in ordine sia al carattere "neutro", ai fini che qui rilevano, della confessione di quel che il GIANCANE non poteva negare, in difetto di qualsiasi ulteriore specificazione concernente il proprio inserimento nel narcotraffico; sia in ordine allo svolgimento di attività lavorativa in regime di arresti domiciliari, trattandosi di vicenda correlata alla sola indigenza dell'imputato, e comunque alla impossibilità di provvedere alle proprie esigenze di vita); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]