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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2025

Cassazione n. 10229/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30369/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unita- mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 3280/2022 depo- sitata il 16/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia sostanziale riguarda il rapporto contrattuale tra due società per l'esecuzione di lavori di impiantistica elettrica.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di subappaltatrice, ha domandato nel 2007 il pagamento delle somme dovute per le pre- stazioni eseguite in favore della società Serit.

Il Tribunale di Roma (sentenza del 28/10/2013, non notificata) ha accolto parzialmente la domanda.

Serit ha proposto appello.

AncheGidi ha proposto ap- pello in via autonoma.

La Corte distrettuale ha rigettato l’appello di Serit ed ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Ricorre in cassazione Gidi con un motivo.

Rimane intimata Serit. [OSCURATO:PERSONA]

1. - L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 333, 343, 325, 326 e 327 c.p.c., nonché dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] il 28 aprile 2014, ritenendolo tardivo in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica dell’appello principale di Serit, avvenuta presso il procuratore costi- tuito per Gidi in data 19 febbraio 2014.

Si contesta la decisione della Corte territoriale nellaparte in cui ha ritenuto che il termine per pro- porre l’appello incidentale dovesse scadere il 21 marzo 2014, anziché coincidere con il termine di costituzione in giudizio di cui agli artt.343 e 166 c.p.c., ossia venti giorni prima dell’udienza di trattazione, fissata per il 18 giugno 2014.

Si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’appello incidentale proposto in via autonoma, anziché con comparsa di risposta, non è inammissibile, ma si con- verte in impugnazione incidentale,purché sia rispettato il termine di costituzione in giudizio.

Si assume che, nel caso in esame, tale ter- mine sia stato rispettato, in quanto l’appello incidentale è stato no- tificato il 28 aprile 2014, ben prima dei venti giorni antecedenti all’udienza di trattazione.

2. –Il ricorso è fondato.

In caso di più atti di appello proposti in via autonoma contro la stessa sentenza,l’atto successivo si converte in appello incidentale purché sia stata notificatonel termine di impugnazione e che non sia scaduto il termine di costituzione in giudizio nel processo già pen- dente(cfr., tra le molte, Cass. n. 21745 del 2006) .

Risulta dagli di causa che l’atto di appello della Gidi è tempestivo sia rispetto al ter- mine di appello, che rispetto al termine di costituzione.

3. - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, an- che per la liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30369/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unita- mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 3280/2022 depo- sitata il 16/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia sostanziale riguarda il rapporto contrattuale tra due società per l'esecuzione di lavori di impiantistica elettrica. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di subappaltatrice, ha domandato nel 2007 il pagamento delle somme dovute per le pre- stazioni eseguite in favore della società Serit. Il Tribunale di Roma (sentenza del 28/10/2013, non notificata) ha accolto parzialmente la domanda. Serit ha proposto appello. AncheGidi ha proposto ap- pello in via autonoma. La Corte distrettuale ha rigettato l’appello di Serit ed ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre in cassazione Gidi con un motivo. Rimane intimata Serit. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L’unico motivo denuncia la violazione degli artt. 333, 343, 325, 326 e 327 c.p.c., nonché dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte di appello dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] il 28 aprile 2014, ritenendolo tardivo in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica dell’appello principale di Serit, avvenuta presso il procuratore costi- tuito per Gidi in data 19 febbraio 2014. Si contesta la decisione della Corte territoriale nellaparte in cui ha ritenuto che il termine per pro- porre l’appello incidentale dovesse scadere il 21 marzo 2014, anziché coincidere con il termine di costituzione in giudizio di cui agli artt.343 e 166 c.p.c., ossia venti giorni prima dell’udienza di trattazione, fissata per il 18 giugno 2014. Si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’appello incidentale proposto in via autonoma, anziché con comparsa di risposta, non è inammissibile, ma si con- verte in impugnazione incidentale,purché sia rispettato il termine di costituzione in giudizio. Si assume che, nel caso in esame, tale ter- mine sia stato rispettato, in quanto l’appello incidentale è stato no- tificato il 28 aprile 2014, ben prima dei venti giorni antecedenti all’udienza di trattazione. 2. –Il ricorso è fondato. In caso di più atti di appello proposti in via autonoma contro la stessa sentenza,l’atto successivo si converte in appello incidentale purché sia stata notificatonel termine di impugnazione e che non sia scaduto il termine di costituzione in giudizio nel processo già pen- dente(cfr., tra le molte, Cass. n. 21745 del 2006) . Risulta dagli di causa che l’atto di appello della Gidi è tempestivo sia rispetto al ter- mine di appello, che rispetto al termine di costituzione. 3. - La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, an- che per la liq
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