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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 38194/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Napoli, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo del manufatto sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via dello Stadio, 1, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui all'art. 44, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, tenuto conto che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo del bene sul presupposto dell'insussistenza del fumus di cui all'art. 44 cit., attesa la preesistenza dell'immobile al 31 dicembre 1993 e in ragione della corrispondenza tra lo stato dei luoghi attuale con quello descritto nella domanda di condono, il Tribunale aveva invece accolto l'appello del Pubblico ministero assumendo che qualsiasi intervento su immobile abusivo, anche di manutenzione ordinaria, rappresentava continuazione dell'attività edilizia illecita.

Peraltro, secondo la ricorrente, il Pubblico ministero appellante nulla aveva osservato quanto agli effetti delle opere di mera manutenzione e conservative su manufatti oggetto di domanda di condono, ed in sede di appello cautelare al Tribunale non era consentito estendere d'ufficio la propria cognizione a questioni non prese in esame dal Giudice a quo.

Il provvedimento del Giudice del riesame, in violazione di legge, si era invece espresso su un aspetto della vicenda che non rientrava tra i motivi di impugnazione proposti dal Pubblico ministero.

2.1.1. Per quanto poi riguardava le opere realizzate, esse - consistenti in lavori di manutenzione finalizzati al consolidamento e alla conservazione del manufatto - non necessitavano di titolo abilitativo in quanto di manutenzione ordinaria ed erano consentiti dall'art. 92 del Regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale invero aveva rilasciato s.c.i.a. in sanatoria a norma dell'art. 37 d.P.R. 380 cit..

Né, in ogni caso, la tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata doveva ritenersi corretta, ed era contrastata dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta al riguardo.

Nel medesimo senso si era così determinato il Regolamento edilizio del Comune ischitano, proprio nella stessa pendenza della domanda di condono.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione in primo luogo al profilo processuale, dalla non contestata esposizione contenuta nell'ordinanza impugnata risulta che il Pubblico ministero ha impugnato in sede di appello il provvedimento di rigetto del richiesto sequestro preventivo assumendo che l'istanza riguardava un immobile allo stato grezzo, come si evinceva dal verbale di sequestro e dagli allegati fotografici, per cui - tenuto conto che non risultava essere mai intervenuto completamento delle opere con finiture e successiva abitazione, mentre il manufatto era stato oggetto di richiesta di condono - i lavori di teorica manutenzione rappresentavano opere di completamento e ultimazione di immobile abusivo, con conseguente attualizzazione della condotta illecita.

4.1.1. Ciò posto, per un verso - ed il rilievo di inammissibilità già svolto dalla difesa avanti al Tribunale cautelare non è stato più ripreso - l'impugnazione della parte pubblica conteneva censura al rigetto del G.i.p., appunto ribadendo che le opere erano intervenute su manufatto abusivo e ne rappresentavano il completamento e l'ultimazione.

Per altro canto lo stesso appellante aveva evidenziato che si trattava di immobile oggetto di richiesta di condono, sì che l'ordinanza del Tribunale ha appunto condiviso i rilievi del Pubblico ministero circa la ripresa e l'attualizzazione dell'attività illecita originaria, nella perdurante assenza di sanatoria e quindi nell'abusività della costruzione.

In proposito, alla luce di ciò ed in ragione della verifica circa l'esistenza del fumus del reato edilizio, i lavori - anche eventualmente di manutenzione - erano intervenuti su un immobile ancora certamente abusivo, e quindi rappresentavano ripresa dell'attività edilizia illecita.

Oltre a ciò, va invero osservato che il manufatto era allo stato grezzo, e che lo stesso Tribunale ha rilevato l'esistenza di discordanze tra la descrizione del manufatto contenuta nell'istanza di condono e nella dichiarazione colà allegata, soprattutto in relazione alla copertura in travi di ferro e lamiera (con ogni possibile notoria conseguenza in tema di possibilità di condono delle opère, cfr. ad es.

Sez. 3, n. 13641 del 15/11/2019, dep. 2020, Morlando, Rv. 278784; Sez. 3, n. 28233 del 14/06/2011, Aprea, Rv. 250658).

Mentre, quanto al periculum, la mancata ultimazione delle opere in sequestro comportava di per sé il rischio del loro completamento.

4.1.2. In tal senso è stato così richiamato il ripetuto principio in forza del quale qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (ad es. da ult.

Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349; Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582).

4.1.3. Al riguardo, va altresì da un lato rilevato che nonostante la venticinquennale pendenza della domanda di condono alcunché risulta essere stato favorevolmente statuito in proposito, sì che l'abusività del bene non è stata finora revocata in dubbio.

Oltre a ciò, va osservato che in ogni caso l'immobile "internamente si presentava quasi del tutto abbozzato al grezzo e esternamente allo stato grezzo con solo arriccio".

In conseguenza, ben difficilmente appare comunque invocabile il regolamento edilizio ischitano (come ha inteso la ricorrente nella sola fase di legittimità), il quale appunto consentirebbe gli interventi manutentivi indispensabili a garantire la continuità dell'utilizzazione degli edifici che alla data di presentazione dell'istanza di condono erano già ultimati e utilizzati nella destinazione d'uso (circostanza quest'ultima neppure allegata, trattandosi di immobile nelle condizioni appena descritte).

4.1.4. In definitiva il ricorso non si confronta neppure appieno con i contenuti dell'ordinanza impugnata, ed ancor meno con la ratio del provvedimento impugnato, avente ad oggetto solamente l'esistenza delle condizioni di emissione della misura cautelare e non l'accertamento definitivo di responsabilità.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

5.2. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Napoli, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali e in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo del manufatto sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via dello Stadio, 1, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui all'art. 44, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, tenuto conto che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo del bene sul presupposto dell'insussistenza del fumus di cui all'art. 44 cit., attesa la preesistenza dell'immobile al 31 dicembre 1993 e in ragione della corrispondenza tra lo stato dei luoghi attuale con quello descritto nella domanda di condono, il Tribunale aveva invece accolto l'appello del Pubblico ministero assumendo che qualsiasi intervento su immobile abusivo, anche di manutenzione ordinaria, rappresentava continuazione dell'attività edilizia illecita. Peraltro, secondo la ricorrente, il Pubblico ministero appellante nulla aveva osservato quanto agli effetti delle opere di mera manutenzione e conservative su manufatti oggetto di domanda di condono, ed in sede di appello cautelare al Tribunale non era consentito estendere d'ufficio la propria cognizione a questioni non prese in esame dal Giudice a quo. Il provvedimento del Giudice del riesame, in violazione di legge, si era invece espresso su un aspetto della vicenda che non rientrava tra i motivi di impugnazione proposti dal Pubblico ministero. 2.1.1. Per quanto poi riguardava le opere realizzate, esse - consistenti in lavori di manutenzione finalizzati al consolidamento e alla conservazione del manufatto - non necessitavano di titolo abilitativo in quanto di manutenzione ordinaria ed erano consentiti dall'art. 92 del Regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale invero aveva rilasciato s.c.i.a. in sanatoria a norma dell'art. 37 d.P.R. 380 cit.. Né, in ogni caso, la tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata doveva ritenersi corretta, ed era contrastata dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta al riguardo. Nel medesimo senso si era così determinato il Regolamento edilizio del Comune ischitano, proprio nella stessa pendenza della domanda di condono. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione in primo luogo al profilo processuale, dalla non contestata esposizione contenuta nell'ordinanza impugnata risulta che il Pubblico ministero ha impugnato in sede di appello il provvedimento di rigetto del richiesto sequestro preventivo assumendo che l'istanza riguardava un immobile allo stato grezzo, come si evinceva dal verbale di sequestro e dagli allegati fotografici, per cui - tenuto conto che non risultava essere mai intervenuto completamento delle opere con finiture e successiva abitazione, mentre il manufatto era stato oggetto di richiesta di condono - i lavori di teorica manutenzione rappresentavano opere di completamento e ultimazione di immobile abusivo, con conseguente attualizzazione della condotta illecita. 4.1.1. Ciò posto, per un verso - ed il rilievo di inammissibilità già svolto dalla difesa avanti al Tribunale cautelare non è stato più ripreso - l'impugnazione della parte pubblica conteneva censura al rigetto del G.i.p., appunto ribadendo che le opere erano intervenute su manufatto abusivo e ne rappresentavano il completamento e l'ultimazione. Per altro canto lo stesso appellante aveva evidenziato che si trattava di immobile oggetto di richiesta di condono, sì che l'ordinanza del Tribunale ha appunto condiviso i rilievi del Pubblico ministero circa la ripresa e l'attualizzazione dell'attività illecita originaria, nella perdurante assenza di sanatoria e quindi nell'abusività della costruzione. In proposito, alla luce di ciò ed in ragione della verifica circa l'esistenza del fumus del reato edilizio, i lavori - anche eventualmente di manutenzione - erano intervenuti su un immobile ancora certamente abusivo, e quindi rappresentavano ripresa dell'attività edilizia illecita. Oltre a ciò, va invero osservato che il manufatto era allo stato grezzo, e che lo stesso Tribunale ha rilevato l'esistenza di discordanze tra la descrizione del manufatto contenuta nell'istanza di condono e nella dichiarazione colà allegata, soprattutto in relazione alla copertura in travi di ferro e lamiera (con ogni possibile notoria conseguenza in tema di possibilità di condono delle opère, cfr. ad es. Sez. 3, n. 13641 del 15/11/2019, dep. 2020, Morlando, Rv. 278784; Sez. 3, n. 28233 del 14/06/2011, Aprea, Rv. 250658). Mentre, quanto al periculum, la mancata ultimazione delle opere in sequestro comportava di per sé il rischio del loro completamento. 4.1.2. In tal senso è stato così richiamato il ripetuto principio in forza del quale qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (ad es. da ult. Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, Casola, Rv. 277349; Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582). 4.1.3. Al riguardo, va altresì da un lato rilevato che nonostante la venticinquennale pendenza della domanda di condono alcunché risulta essere stato favorevolmente statuito in proposito, sì che l'abusività del bene non è stata finora revocata in dubbio. Oltre a ciò, va osservato che in ogni caso l'immobile "internamente si presentava quasi del tutto abbozzato al grezzo e esternamente allo stato grezzo con solo arriccio". In conseguenza, ben difficilmente appare comunque invocabile il regolamento edilizio ischitano (come ha inteso la ricorrente nella sola fase di legittimità), il quale appunto consentirebbe gli interventi manutentivi indispensabili a garantire la continuità dell'utilizzazione degli edifici che alla data di presentazione dell'istanza di condono erano già ultimati e utilizzati nella destinazione d'uso (circostanza quest'ultima neppure allegata, trattandosi di immobile nelle condizioni appena descritte). 4.1.4. In definitiva il ricorso non si confronta neppure appieno con i contenuti dell'ordinanza impugnata, ed ancor meno con la ratio del provvedimento impugnato, avente ad oggetto solamente l'esistenza delle condizioni di emissione della misura cautelare e non l'accertamento definitivo di responsabilità. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, pertanto, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. 5.2. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. M
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